DECRETO CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00051226 2025 DEPOSITO MINUTA 13 08 2025 PUBBLICAZIONE 14 08 2025
R.G. n. 51226 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE FERIALE CIVILE
così composta:
dott. NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
dott. NOME COGNOME Consigliere
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/8/2025, ha emesso il seguente DECRETO
nel procedimento di reclamo iscritt0 al V.G. n. 51226 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell’anno 2025, vertente
tra
(partita IVA
,
elettivamente
domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e
NOME COGNOME, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
– reclamante –
e
e
, con sede legale in INDIRIZZO
INDIRIZZO, Villarrodis (Arteixo) La Coruna (SP) (CIF: ), in persona del legale rappresentante ‘ pro tem pore’, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso l’Associazione Professionale rappresentati e dife si dall’Avv. Prof. NOME COGNOME in virtù di procura in atti; P.
P.
– reclamati –
OGGETTO: reclamo avverso decreto di revoca del Titolo Esecutivo Europeo.
Esaminati gli atti, si osserva quanto segue.
Con istanza del 27/10/2023, (nel prosieguo, ‘ ‘) chiedeva al Tribunale di Roma il rilascio del certificato europeo ex art. 53 del Regolamento U.E. n. 1215/12 in relazione alla sentenza n. 11672/22, emessa dallo stesso Tribunale in data 12/7/2022 e pubblicata il 21/7/2022, con la quale era stata accertata la responsabilità della e del sig. per la violazione dei diritti autorali di sfruttamento commerciale e dei diritti di cui all’art. 79 LdA spettanti a (anche quale società incorporante su alcuni specifici eventi calcistici, condannando i convenuti, in solido tra loro, a risarcire i danni a nella misura di Euro 529.579,50, oltre accessori e spese processuali.
A tal fine, allegava alla richiesta due moduli appositamente previsti dalla normativa regolamentare europea.
I l Tribunale accoglieva l’ istanza di RAGIONE_SOCIALE ed il Presidente del Collegio sottoscriveva espressamente i due allegati posti a corredo della richiesta, denominati, rispettivamente: a) ‘ Allegato I- Certificato di Titolo Esecutivo Europeo-Decisione Giudiziaria ‘ ; b) ‘ Allegato I-Attestato Relativo alle Decisioni in Materia Civile e Commerciale- Articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ‘.
Quest’ultimo allegato (cioè lo ‘ Attestato ‘), successivamente, era anche oggetto di apposita correzione di errore materiale da parte del Tribunale, su istanza di .
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, la e il sig.
chiedevano la revoca del Titolo Esecutivo Europeo, sostenendo che il relativo certificato fosse stato emesso in evidente violazione dei requisiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in quanto il credito accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 11672/22 era stato formalmente contestato, tanto che era pendente apposito giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma per la riforma della sentenza.
si opponeva alla richiesta di revoca.
Con decreto depositato il 17/7/2025, il Tribunale di Roma, accogliendo la richiesta della
e del sig.
, revocava il certificato di Titolo
Esecutivo E uropeo, rilevando che, per mero errore, esso era stato concesso ‘ nonostante il difetto del requisito della ‘non contestazione ‘, previsto dagli articoli 3 e 6 Regolamento CE n. 805 del 21 aprile 2004, essendosi il debitore regolarmente costituito in primo grado, con contestuale richiesta di rigetto della domanda attorea ‘, contestazione che poi era stata ‘ successivamente coltivata con l’atto di appello (r.g. n. 5235/2022)’.
Con reclamo datato 24/7/2025, ha chiesto la revoca del decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 17/7/2025, sostenendo di non aver chiesto ‘ il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo ai sensi del Regolamento CE n. 805/2004, come strumentalmente riferito dai reclamati (e sancito dal Decreto), bensì di aver chiesto e ottenuto il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo ex art. 53 Reg. n. 1215/2012 (conseguendone peraltro medio tempore la correzione di un errore materiale ‘, evidenziando, al riguardo, che i due distinti Regolamenti avevano ad oggetto ‘ temi diversi ‘.
Costituitisi nel procedimento, i reclamati si sono limitati a resistere.
Ciò premesso, occorre rilevare che, attualmente, la normativa regolamentare europea, per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia civile e, segnatamente, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ambito civile e commerciale tra gli Stati membri dell’Unione Europea , prevede due distinti Regolamenti: 1) il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I ) che, nel sostituire il precedente Regolamento (CE) n. 44/2001, pur occupandosi principalmente della competenza giurisdizionale, ha introdotto un sistema di riconoscimento automatico delle decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, eliminando, in molti casi, la necessità di ricorrere alla procedura di ‘ exequatur ‘; 2) il Regolamento (CE) n. 805/2004, che, dopo aver tra l’altro – definito il concetto di ‘decisione’, ha espressamente introdotto il Titolo Esecutivo Europeo ( TEE ), che viene rilasciato dal giudice di uno Stato membro e che è volto a facilitare l’esecuzione delle sole decisioni che abbiano accertato l’esistenza di crediti non contestati in materia civile e commerciale.
Ne consegue che, allo stato, in presenza di una decisione che abbia accertato un credito non contestato, al creditore è consentito chiedere il rilascio del certificato di TEE in vista della successiva esecuzione, mentre nel caso in cui detto credito risulti oggetto di
contestazione la decisione può essere riconosciuta ed eseguita avvalendosi unicamente delle procedure previste dal Regolamento 1215/2012 che, a differenza di quanto stabilito dal Regolamento n. 805/2004, non consentono al giudice dello Stato membro di emettere il TEE , ma solo di rilasciare la specifica attestazione di cui all’art. 53 del Regolamento 1215/2012, utilizzando al riguardo, ‘ il modulo di cui all’allegato I ‘, che ‘ certifica l’esecutività della decisione ‘ e di cui contiene anche un estratto, la quale deve essere oggetto di notificazione o comunicazione ‘ alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima de ll’inizio della stessa ‘ (vedi art. 43 Reg. n. 1215/2012).
Acclarato quanto precede, si osserva che, nel caso di specie, , in occasione della presentazione dell’istanza del 27/10/2023, pur avendo formalmente chiesto ‘ il rilascio del certificato europeo ex art. 53 Reg. 1215/2012 ‘, produ sse tra l’altro – copia sia dello ‘ Allegato I- Certificato di Titolo Esecutivo Europeo-Decisione Giudiziaria ‘, sia dello ‘ Allegato I-Attestato Relativo alle Decisioni in Materia Civile e CommercialeArticolo 53 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ‘, le quali vennero entrambe espressamente sottoscritte dal Presidente del Tribunale di Roma; di tale circostanza, di cui vi è evidenza documentale, venne confermata da nella successiva istanza formulata al Tribunale in vista della correzione di un errore materiale da cui era risultato affetto unicamente lo ‘ Allegato I-Attestato Relativo alle Decisioni in Materia Civile e Commerciale- Articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ‘.
Pertanto, essendo pacifico che il Titolo Esecutivo Europeo può essere ottenuto unicamente in stretta osservanza di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 805/2004 e, quindi, solo per i crediti non contestati, era effettivamente errata la decisione del Tribunale laddove, pur in presenza della contestazione del credito da parte della
e del sig. , nel sottoscrivere lo ‘ Allegato ICertificato di Titolo Esecutivo Europeo-Decisione Giudiziaria ‘, aveva comunque emesso il Titolo Esecutivo Europeo, anziché limitarsi a rilasciare soltanto lo ‘Attestato’ di cui all’art. 53 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (anch’esso concretamente emesso con la sottoscrizione ‘ Allegato I-Attestato Relativo alle Decisioni in Materia Civile e Commerciale- Articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale ‘) , certificante la sola esecutività della sentenza del Tribunale di Roma n. 11672/22.
Ne consegue che risulta errata l’affermazione dell’odierna società reclamante, secondo cui essa aveva chiesto ed ottenuto solo il ‘ rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo ex art. 53 Reg. n. 1215/2012 ‘, in quanto detto Regolamento, a differenza di quanto espressamente stabilito dal Regolamento n. 805/2004, non prevede il rilascio di alcun certificato di Titolo Esecutivo Europeo, ma solo di una ‘Attestazione’ che, peraltro, nel caso in esame è stata regolarmente rilasciata.
Tale obiettiva realtà normativa non può essere ovviamente superata -come pretenderebbe sulla scorta dell’assunto (peraltro sostenuto solo con la nota depositata all’udienza del 12/7/2012) secondo cui ‘ il modulo ai sensi del Regolamento n. 805/2004’ sarebbe stato da lei erroneamente allegato all’istanza del 27/10/2023, in quanto tale eventualità, anche ove mai ravvisabile, comunque imponeva al Tribunale, ritualmente adito dagli odierni reclamati ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 805/2004 (‘ Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo’), di revocare il Titolo Esecutivo Europeo emesso per il credito contestato, senza che a seguito di tale pronunzia risulti assolutamente toccato lo ‘Attestato’ regolarmente rilasciato ai sensi dell’art. 53 del Regolamento n. 1215/2012.
Da quanto premesso deriva che il reclamo, totalmente infondato, dev’essere rigettato. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il reclamo proposto da nei confronti della e di avverso il decreto del Tribunale di Roma del 10/7/2025, depositato il 17/7/2025; al pagamento, in favore dei reclamati, in solido tra loro, delle spese processuali, che vengono liquidate in Euro 5.897,00 per compensi
condanna professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 12/7/2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME