Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3111 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3111 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16722 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, presso il quale è domiciliata, e dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata e sul successivo ricorso, sempre iscritto al n. 16722 R.G. anno 2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti incidentali
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, presso il quale è domiciliata, e dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ;
intimata avverso la sentenza n. 1856/2020 depositata il 15 dicembre 2020 della Corte di appello di Palermo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con ordinanza ex art. 186quater c.p.c. il Tribunale di Palermo ha pronunciato su due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dalla debitrice principale RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, e dai fideiussori NOME COGNOME e NOME COGNOME: il decreto è stato emesso su ricorso di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. L’ ordinanza ex art. 186quater c.p.c. ha disposto il pagamento della somma di euro 1.439.254,15 ed è stata impugnata dagli originari ingiunti e da RAGIONE_SOCIALE.
─ La Corte di appello di Palermo ha respinto il gravame della società RAGIONE_SOCIALE e accolto quello dei COGNOME, rigettando le domande proposte nei confronti dei medesimi; ha quindi statuito sulle spese, liquidando quelle spettanti per i due gradi del giudizio agli appellanti
vittoriosi in complessivi euro 20.400,00.
3. -Hanno proposto ricorso per cassazione sia COGNOME NOME, nella qualità di avente causa della società RAGIONE_SOCIALE, sia, con una distinta impugnazione, NOME e NOME COGNOME. Resiste con due distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, succeduta nella posizione processuale di RAGIONE_SOCIALE. Vi sono memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente principale oppone la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Deduce che nell’opposizio ne a precetto proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME questi ultimi avevano fatto valere l’inesistenza del credito azionato in via esecutiva da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto prendere atto dell’accoglimento del la detta opposizione, in quanto con l’azione successivamente proposta (quella decisa con la sentenza in questa sede impugnata) RAGIONE_SOCIALE aveva «proposto la medesima domanda di pagamento del medesimo mutuo già avanzata con il precedente giudizio, violando il vincolo del giudicato».
2. Il motivo è infondato.
Viene in questione la sentenza con cui è stata decisa l’opposizio ne a precetto proposta dai menzionati COGNOME e COGNOME, che rivestivano la qualità di terzi proprietari di immobili ipotecati a garanzia del debito per il rimborso del mutuo contratto da RAGIONE_SOCIALE, dante causa del l’odierno ricorrente.
La Corte di appello, nella pronuncia in questa sede impugnata, ha rilevato che nella sentenza con cui è stato definito il giudizio di opposizione a precetto era stato accertato che RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei richiamati opponenti, onde nessuna statuizione era stata adottata «sul contenuto e sugli effetti del contratto in essere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE».
La ricognizione della pronuncia resa dal Tribunale di Palermo nel menzionato giudizio di opposizione -pronuncia integralmente trascritta all’interno del ricorso per cassazione -conferma quanto affermato dalla Corte di appello. La decisione di accoglimento dell’oppo sizione non è fondata su ll’insussistenza del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE, ma sul rilievo per cui il contratto notarile di mutuo condizionato in forza del quale era minacciata l’azione espropriativa non integrava un valido titolo esecutivo; nella pronuncia del Tribunale è infatti evocata Cass. 18 gennaio 1983, n. 477, secondo cui « il contratto condizionato di finanziamento, non documentando l’esistenza di un diritto di credito, nel soggetto finanziatore, dotato del requisito della certezza, è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse (se e nella misura della relativa erogazione), sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento, sia nei confronti del fideiussore (ex art. 1938 c.c.) dello stesso ». È evidente, dunque, che il detto accertamento ha spiegato la sua incidenza limitatamente a ll’azione esecutiva che RAGIONE_SOCIALE intendeva intrap rendere, ma non poteva di certo privare la stessa della facoltà di munirsi di un diverso titolo, questa volta giudiziale: quello che la società in RAGIONE_SOCIALE si è ripromessa di ottenere con la proposizione del ricorso per ingiunzione da cui ha preso le mosse il giudizio approdato avanti a questa Corte. Il dato della mancata prova del credito, che il primo ricorrente tanto enfatizza, è riferito, nella sentenza del Tribunale, a quanto documentato dal titolo esecutivo: e non poteva essere altrimenti, visto che la contestazione del diritto di agire in via esecutiva, in cui si concreta l’opposizione esecutiva , aveva ad oggetto quanto il titolo stesso -quel titolo da cui doveva trarre innesco la procedura esecutiva -era in grado di comprovare per dar ragione della pretesa azionata.
3. -Il ricorso principale è dunque respinto.
4. -Col secondo ricorso, da qualificarsi incidentale, NOME e NOME COGNOME denunciano la violazione degli artt. 91, 92, 112, 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. Lamentano che la RAGIONE_SOCIALE delle spese operata in loro favore dalla Corte di appello si collocherebbe al di sotto dei limiti tariffari.
5. -Il motivo appare fondato.
Tenuto conto del valore della causa, che risulta essere pari a euro 2.043.234,15 (cfr. sentenza impugnata, pag. 3: la somma corrisponde a quanto intimato da RAGIONE_SOCIALE col decreto ingiuntivo opposto), la RAGIONE_SOCIALE della Corte di appello, pur tenendo conto dell’assenza della fase decisoria del procedimento di primo grado, definito con ordinanza ex art. 186quater c.p.c., si colloca al di sotto dei limiti di tariffa. Questa deroga ai minimi tariffari risulta essere priva di motivazione. Ora, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere al di sotto o salire al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 18 novembre 2021, n. 35270; Cass. 14 maggio 2018, n. 11601).
La pronuncia, sul punto, va quindi cassata.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito. La quantificazione va operata sulla base del minimo, per essere stata la controversia risolta sul tema della prescrizione, disattesi gli altri motivi di opposizione; va esclusa la RAGIONE_SOCIALE per la fase decisionale di primo grado, essendo stata adottata l’ ordinanza ex 186quater c.p.c. senza pervenire alla pronuncia di sentenza; reputa inoltre il Collegio che, non essendovi evidenza della trattazione di questioni riferite singolarmente all ‘una o all’altra delle parti patrocinate aventi la stessa posizione processuale, la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 , possa essere discrezionalmente esclusa, secondo quanto detta norma consente. Le spese vanno liquidate come segue: euro 16.464,00 per
compensi, oltre esborsi e accessori, quanto al primo grado; euro 18.084,00, oltre esborsi e accessori, per l’appello ; il tutto oltre spese ed accessori, con distrazione.
-Le spese di legittimità relative al primo ricorso gravano sul ricorrente; quelle relative al secondo, liquidate avendo riguardo al differenziale tra l’importo liquidato dalla Corte territoriale e quello quantificato da questa S.C., sono a carico della controricorrente. Opera, al riguardo, il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ricorso; condanna il ricorrente NOME COGNOME al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente NOME COGNOME , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto; accoglie il secondo ricorso e, decidendo nel merito, condanna la controricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del difensore distrattario di NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di merito, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 16.464,00 per compensi, oltre esborsi, come liquidati dalla Corte di appello, e accessori di legge e , per l’appello, in euro 18.084,00 per compensi, oltre esborsi, come liquidati dalla Corte di appello, e accessori di legge; condanna la detta controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 14 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME