Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 329 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2380- 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1215/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 10/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ric. 2022 n. 02380 sez. M3 – ud. 23-11-2022
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Corte di cassazione
Sesta sezione civile – sottosezione Terza
Considerato che
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di un unico motivo, avvers sentenza n. 1215 del 2021 del Tribunale di Benevento, esponendo che:
-l’AVV_NOTAIO aveva ottenuto sei decreti ingiunti per il recupero dell’imposta di registrazione afferente a ordinanze assegnazione rese all’esito di pignoramenti presso terzi promosse in danno della deducente debitrice, avendo ricevuto corrispondenti avvisi di liquidazione cui aveva prestato adempimento;
il Giudice di Pace aveva poi respinto la correlata opposizione cumulat della deducente, con pronuncia confermata dal Tribunale, in sede di appello, secondo cui, per quanto qui ancora importa, non vi er duplicazione indebita di azioni, introdotte da plurimi decreti ingi poi unitariamente opposti, perché si trattava di crediti distinti specie, le ordinanze rese all’esito dei pignoramenti presso terzi, tra una, assegnavano al creditore anche la somma occorrente alla registrazione, ma tutte indicavano anche che non vi era capienza;
nessuno si è difeso per l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis proc. civ.;
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli 474 e 95 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando considerare che le ordinanze di assegnazione rese all’esito di pignorament presso terzi, che facevano peraltro espresso riferimento agli oneri di l correlati, costituivano già titoli esecutivi per il recupero dell’impos spesa infatti conseguente e necessaria, sicché la duplicazione dei titoli esec
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avrebbe dovuto giudicarsi inammissibile, fermo che all’incapienza avrebbe dovuto seguire l’irripetibilità al di fuori del medesimo processo esecutivo;
preliminarmente deve osservarsi che la notifica all’AVV_NOTAIO, contumace i appello, all’indirizzo PEC risultante dall’albo, è valida (cfr., anche se indicato in relata l’elenco pubblico da cui sia stato estratto l’i telematico, Cass., 07/10/2021, n. 27270, § 4.1.), tenuto conto che si trat luogo di valida notificazione non differenziabile formalisticamente dalle ip riferite alla propria attività professionale;
la censura è fondata a mente della giurisprudenza di questa Corte (cfr solo ad esempio, Cass., 20/11/2018 1 n. 29855 1 e Cass., 20/02/2019, n. 4964, Cass., 21/07/2020, n. 15447);
infatti, sussiste il difetto d’interesse del creditore procedente a o un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario de avendo egli già conseguito pari titolo di soddisfazione, in sede esecut (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanz assegnazione, a valere sui crediti pignorati, nel caso per esplicita statui dell’ordinanza di assegnazione ovvero, comunque, per il ricostruito regi normativo;
questa Corte ha da tempo risalente chiarito che:
il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, a no dell’art. 553 cod. proc. civ., assegna al creditore procedente le som di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore verso il d espropriato, ha, nei confronti del terzo e a favore dell’assegnata efficacia di titolo esecutivo non soltanto per le spese liquidat provvedimento stesso, ma anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, ad esempio, l’imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa menzione (Cass., 05/02/1968, n. 394 e succ. conf.), restando dunque esclusa solo l’ipotesi dell’espressa e non opposta statuizione in se
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contrario, nella presente ipotesi esclusa (anzi, la sentenza indica tutte le ordinanze comprendevano la debenza per imposta di registro tranne una, e la deducente per altro verso ricomprende la stessa tr gli oneri di legge cumulativamente richiamati dal titolo);
b) il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e a creditori intervenuti, determinando la parte spettante per capit interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazi coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecut conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili 05/10/2018, n. 24571, richiamata anche da Cass., 19/02/2020, n. 4243, e, a risalire nel tempo, solo ad esempio, da Cass., 14/02/2020 n. 3720, Cass., 17/01/2020, n. 1004, Cass., 20/02/2019, n. 4964);
ne consegue che per un verso le spese di registrazione sono necessarie e inerenti al processo esecutivo, e trovano dunque soddisfazione dalla e nel capienza; per altro verso l’ordinanza di assegnazione costituisce ti esecutivo nei confronti del terzo per la soddisfazione del credito e delle s stesse, sicché, ferma la legittimazione dell’Erario a chiedere il pagame dell’imposta a tutte le parti coobbligate secondo il distinto regime tribut ripetizione di quanto eventualmente pagato dal creditore a titolo fiscale po dovrà essere chiesta al terzo, nuovo debitore a séguito della modif soggettiva del rapporto obbligatorio determinata dall’ordinanza ex art. cod. proc. civ., nel perimetro dell’importo assegnato e, come logi prioritariamente rispetto all’originario credito per interessi e sorte;
in altri termini, laddove il giudice dell’esecuzione, all’esi procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronu ordinanza di assegnazione con conseguente addebito al debitore esecutato delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa (salva esclusione espres
non opposta), il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spes esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 proc. civ., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussio del terzo nei limiti del credito assegnato, in difetto residua un’irri peti bilità ;
per questa ragione sussiste difetto di interesse del creditore procedent ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo ori debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già consegu soddisfazione in sede esecutiva;
non essendo necessari accertamenti il giudizio può essere definito ne merito;
le spese di lite vanno compensate per il primo e secondo grado attese l progressive precisazioni giurisprudenziali, consolidate dal 2018 in poi;
spese secondo soccombenza per il giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo n merito, revoca i decreti ingiuntivi opposti, compensando le spese dei giudiz merito. Condanna parte intimata alla rifusione delle spese del giudizi legittimità di parte ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre a 200, per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Così deciso in Roma il giorno 23 novembre 2022,
Il Presidente