Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36537 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36537 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
NOME COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ARAGIONE_SOCIALE CONDELLO AUGUSTO TATNOME NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME.
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12438/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO , domiciliati per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di cassazione
-controricorrente –
Ud. 06/11/2023 CC Cron.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 850/2021, pubblicata in data 3 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione al precetto notificato dalla RAGIONE_SOCIALE in forza di sentenza n. 88/2019, resa dal Tribunale di Alessandria, che aveva integralmente rigettato l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/18, emesso dallo stesso Tribunale.
A sostegno dell’opposizione deducevano , per quel che ancora rileva in questa sede, che non era stato notificato, unitamente al precetto, il titolo esecutivo, che non si identificava con la sentenza n. 88/2019, ma con il decreto ingiuntivo opposto, e che non era stata fatta menzione nel precetto stesso dell’apposizione della formula esecutiva.
A seguito di costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, che insisteva per il rigetto dell’opposizione, il Tribunale di Alessandria, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha espunto dalle somme portate dal precetto gli importi richiesti a titolo di imposta di registro sul decreto ingiuntivo e a titolo di I.V.A. sulle spese legali ed ha respinto nel resto l’opposizione.
Ha, in particolare, osservato che la sentenza che confermava il decreto ingiuntivo, rigettando l’opposizione, si sostituiva al decreto stesso come titolo esecutivo; il precetto era stato notificato in uno con la sentenza di condanna, sicché, costituendo essa sola il titolo esecutivo, non vi era necessità di una notifica anche del decreto agli
effetti di quanto richiesto dall’art. 479 cod. proc. civ.
Ha aggiunto che la previsione dell’art. 654, secondo comma, cod. proc. civ. era chiaramente diretta a semplificare l’inizio del processo esecutivo quando la pretesa corrispondente si fondava su decreto ingiuntivo precedentemente emesso: prima di essere messo in esecuzione, infatti, il decreto era già stato notificato al debitore al fine della decorrenza del termine per l’opposizione ed una nuova notificazione si risolveva in una inutile duplicazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹ Violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c. in relazione all’art. 282 c.p.c.›› e censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la sentenza che conferma il decreto ingiuntivo si sostituisce al decreto stesso come titolo esecutivo; sostengono, al contrario, che la sentenza che rigetta l’opposizione è sentenza di mero accertamento e non può costituire titolo esecutivo per gli importi già accertati e liquidati nel provvedimento monitorio, ma solo per il capo contenente l’eventuale condanna alle spese in capo al debitore opponente.
Con il secondo motivo, deducendo ‹‹Violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c. in relazione all’art. 480 c.p.c.››, contestano al Tribunale di non avere rilevato che la sentenza in forza della quale era stato notificato il precetto non faceva alcuna menzione di apposizione di una formula esecutiva ai fini del recupero del credito portato dal decreto ingiuntivo.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Il Tribunale, con la sentenza qui gravata, si è discostato dal principio consolidato, secondo cui, qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è quest’ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., sez. 3, n. 19595 del 27/08/2013).
Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 407 del 2010, è stato esaustivamente precisato dalla sentenza di questa Corte n. 19595 del 2013.
Tale pronuncia, partendo dalla considerazione che si può ravvisare come giustificazione del fatto che la sentenza di rigetto integrale dell’opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe giammai costituire titolo per la condanna contenuta nel decreto medesimo la circostanza che è oramai consolidato l’approdo giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto, ha escluso che possa valere, per il
giudizio di opposizione, il principio, proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella di primo grado, anche se confermativa; sulla base di tale ricostruzione ha, poi, tratto la conseguenza pratica che ‹‹ non si hanno due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall’opposto in ordine alla stessa ragione creditoria ›› , dal momento che la sentenza di rigetto costituisce sì titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute.
Anche se in dottrina è stato sostenuto il contrario in ragione dell’effetto sostitutivo della sentenza, e dunque che il titolo esecutivo sia la decisione dell’opposizione, questa Corte, anche di recente, ha riaffermato i principi sopra riportati (Cass., sez. 3, 05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500; Cass., sez. 3 10/02/2023, n. 4277), ribadendo che il rigetto integrale dell’opposizione è presupposto per il conferimento ( o il consolidamento , nelle ipotesi contemplate dall’art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d’ingiunzione , fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell’opposizione al medesimo : sicché, fino a quando ‘il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l’unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto’ (così, testualmente, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., 03/06/1978, n. 2795; Cass., 30/12/1968, n. 4082).
La memoria di parte controricorrente non contiene elementi per discostarsi da tali consolidati approdi.
Ne discende che, nella sentenza impugnata, è stata malamente identificata, quale titolo esecutivo per la condanna recata dal decreto ingiuntivo, la sentenza che ha rigettato l’opposizione a quest’ultimo.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il
secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, per il riesame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione