Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33141 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 18/11/2024 C.C.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 6020/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 6020 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: FRD CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN INDIRIZZO ANCONA (C.F.: P_IVA, in persona del l’amministratore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Ancona n. 1300/2022, pubblicata in data 13 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
18 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
L ‘amministratore del condominio del fabbricato sito in Ancona, INDIRIZZO , ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di NOME COGNOME sulla base di titoli esecutivi di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto della relativa opposizione). Il
COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.
615, comma 2, c.p.c..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ancona.
La Corte d’a ppello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il COGNOME sulla base di dieci motivi (numerati da 1 a 11, ma con omissione del n. 4).
Resiste con controricorso l’amministratore del condominio del fabbricato sito in Ancona, INDIRIZZO
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Premessa
È necessario premettere, per un corretto esame dei motivi di ricorso, che il ricorrente COGNOME ha proposto, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti dal l’amministratore del condominio del fabbricato sito in Ancona, INDIRIZZO in virtù di un decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall ‘ assemblea del condominio (l’opposizione al quale decreto risulta definitivamente rigettata), sulla base di due motivi, in rapporto di logica e giuridica subordinazione: a) con il motivo principale (e potenzialmente assorbente) ha fatto valere la (pretesa) caducazio ne del titolo esecutivo, per essere intervenuto l’annullamento, in sede giurisdizionale, delle deliberazioni condominiali sulle quali si fondava l’ingiunzione; b) con il motivo subordinato (logicamente e giuridicamente avanzato per il solo caso di mancato accoglimento del motivo principale) ha opposto la
Ric. n. 6020/2023 – Sez. 3 – Ad. 18 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 19
compensazione dei crediti portati dal titolo esecutivo con alcuni propri controcrediti (per spese giudiziali liquidate in sentenze che avevano definito controversie con lo stesso condominio, nonché per un rimborso preteso in conseguenza della revisione delle tabelle millesimali).
A sostegno di entrambi i motivi di opposizione, ha fatto valere sentenze emesse da uffici giudiziari (Tribunale e Corte d’appello) di Ancona.
All’esito del giudizio di merito, sono stati disattesi (sia in primo che in secondo grado) tanto il motivo principale che quello subordinato dell’opposizione.
Alcuni dei motivi del presente ricorso (i quali sono numerati da 1 ad 11, anche se in realtà manca del tutto il motivo n. 4) hanno ad oggetto specificamente il motivo di opposizione principale (relativo alla caducazione del titolo esecutivo: segnatamente i motivi 7 e 8), mentre altri hanno ad oggetto specificamente quello subordinato (relativo alla dedotta compensazione: segnatamente i motivi 5, 6, 9, 10 e 11).
I primi tre motivi del ricorso hanno, invece, ad oggetto una affermazione della corte d’appello che appare riferibile ad entrambi i motivi di opposizione, in quanto riguardante la mancanza di prova del passaggio in giudicato di tutte le sentenze invocate a sostegno dei medesimi.
Tanto premesso, è, quindi, opportuno esaminare, in primo luogo, le censure riferibili al motivo di opposizione principale che, come già chiarito, ha portata potenzialmente assorbente.
2. Esame delle censure riferibili al motivo di opposizione principale
2.1 Con il primo motivo del ricorso (n. 1) si denunzia « Art. 360 nn. 3-4 c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112- 324 -329 c.p.c.-2909 c.c. ».
Il ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello secondo la quale non sarebbe stato provato il passaggio in giudicato delle sentenze da lui invocate a sostegno dell’opposizione . Sostiene che tale passaggio in giudicato, in primo luogo, non necessitava di prova, in quanto non era contestato e, comunque, era stato almeno implicitamente affermato dal tribunale in primo grado, con statuizione non specificamente censurata in appello.
Con il secondo motivo (n. 2) si denunzia « Art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all ‘ art. 101 co. 2 c.p.c. ».
Il ricorrente, sempre con riguardo alla questione del passaggio in giudicato delle sentenze da lui poste a base dell’opposizione, sostiene che la corte d’appello, avendo rilevato di ufficio la mancanza della prova formale di tale passaggio in giudicato, avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., prima di porla a base della sua statuizione.
Con il terzo motivo (n. 3) si denunzia « Art. 360 nn. 4-5 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att c.p.c., 111 Cost. ».
Il ricorrente deduce che l’affermazione della mancanza di prova del passaggio in giudicato delle sentenze poste a base della sua opposizione non sarebbe sostenuta da alcuna effettiva motivazione.
Per le ragioni già chiarite nel precedente paragrafo, l’esame delle censure formulate con i motivi di ricorso appena esposti va effettuato, preliminarmente, esclusivamente con riguardo alla statuizione relativa al rigetto del motivo principale di opposizione (relativo alla caducazione del titolo esecutivo).
Orbene, con riguardo a tale statuizione le predette censure risultano certamente inammissibili, per due distinte e concorrenti ragioni.
2.1.1 In primo luogo, si tratta di una affermazione che non costituisce effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata. La corte d’appello si è, infatti, limitata ad affermare quanto segue , nell’affrontare l’eccezione di avvenuta caducazione dell’ingiunzione posta a base dell’esecuzione in virtù del sopravvenuto annullamento delle delibere condominiali su cui essa era fondata (al paragrafo 3.1 della motivazione), prima ancora di valutarne il merito: « conviene premettere che non risulta la prova del passaggio in giudicato delle sentenze citate dall’appellante ».
A tale affermazione (sempre con riguardo alle sentenze di annullamento delle delibere condominiali), che avrebbe avuto carattere assorbente se il giudicato fosse stato ritenuto necessario ai fini dell’esito del giudizio, ha fatto invece seguire immediatamente quella secondo cui « tali pronunce sono in ogni caso inidonee a determinare l’illegittimità o inefficacia del titolo giudiziale definitivo posto a fondamento dell’esecuzione, posto che esse si riferiscono a ‘fatti’ anteriori alla formazione del titolo »: solo di questa seconda affermazione ha, poi, illustrato le ragioni (senza alcun ulteriore richiamo alla necessità del passaggio in giudicato delle sentenze invocate dall’opponente).
Dunque, nella sentenza impugnata non vi è l’espressa affermazione per cui la mancata prova del passaggio in giudicato delle sentenze poste a suo fondamento costituirebbe la ragione del rigetto del motivo di opposizione principale: è solo enunciata una ‘ preme ssa’ , in proposito, dalla quale, però, non viene tratta alcuna conseguente conclusione, quanto meno con riguardo all’annullamento delle delibere condominiali.
È, pertanto, ragionevole ritenere che quel rilievo preliminare (‘ conviene premettere … ‘) sia stato in realtà operato dalla corte d’appello quale mero obiter dictum e che l’effettiva ratio decidendi della statuizione sul motivo principale di opposizione sia quella successivamente formulata e sostenuta da una effettiva
motivazione, incentrata sul rilievo che si tratterebbe di fatti ‘ anteriori alla formazione del titolo ‘.
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare l’inammissibilità delle censure in esame, per difetto di interesse.
2.1.2 In realtà risulta, comunque, in proposito, assorbente l’ulteriore considerazione per cui il passaggio in giudicato delle sentenze invocate dall’opponente, di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui era fondata l’ingiunzione costituente il titolo esecutivo, deve ritenersi privo di effettivo rilievo ai fini dell’esito della presente controversia.
È, infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale « nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l ‘ opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l ‘ esecuzione sospesa dal giudice dell ‘ impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione » (cfr., tra le tante: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012, Rv. 624482 -01).
Se ne deduce che non è necessario il passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui si fonda l’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per determinare la caducazione della predetta ingiunzione.
Di conseguenza, tale passaggio in giudicato deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della presente controversia, essendo sufficiente a determinare la caducazione della predetta ingiunzione la mera perdita di efficacia della delibera posta a suo fondamento, anche in base a provvedimento giudiziario non definitivo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure relative all’affermazione della corte d’appello relative al difetto di prova del passaggio in giudicato delle sentenze invocate dall’opponente, quanto meno con riguardo al motivo di opposizione da questi avanzato in via principale, devono ritenersi inammissibili per difetto di interesse, avendo riguardo ad una questione irrilevante ai fini dell’esito della controversia.
2.2 Con il settimo motivo si denunzia « Art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ».
Il ricorrente deduce che, nell’affermare che non era stato « dedotto e tanto meno provato un contrasto di giudicati », con riguardo alle sentenze di annullamento delle delibere condominiali che costituivano il presupposto del decreto ingiuntivo fatto valere in via esecutiva, la corte d’appello non avrebbe considerato che, in realtà, erano state ampiamente e specificamente illustrate le ragioni per cui le richiamate sentenze avevano fatto venir meno il fondamento giuridico dell’ingiunzione, senza necessità di far valere i mezzi straordinari di impugnazione per il caso di conflitto di giudicati.
Con l’ottavo motivo si denunzia « Art. 360 n. 3-4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115- 615-645 c.p.c. 63 disp. att. c.c. 1137-1418 c.c. ».
Il ricorrente richiama l’indirizzo di questa Corte secondo il quale non è possibile disporre la sospensione del giudizio in cui si discuta dell’ingiunzione ottenuta dall’amministratore ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento del credito derivante dall’ap provazione delle delibere condominiali di ripartizione dei contributi dovuti dai condòmini, in pendenza del giudizio di impugnazione di dette delibere, ferma restando la successiva caducazione di quel titolo, in caso di accoglimento dell’impug nazione.
Contesta, pertanto, l’affermazione della corte d’appello, secondo la quale non sarebbe deducibile con l’opposizione all’esecuzione promossa sulla base di siffatto decreto ingiuntivo l’annullamento delle deliberazioni in questione, frattanto intervenuto, quale fatto sopravvenuto alla formazione del titolo, dovendo esso essere necessariamente fatto valere nell’ambito del giudizio in cui il titolo si è formato.
Il settimo e l’ottavo m otivo possono essere esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto censure connesse, sul piano logico e giuridico.
Essi sono fondati.
2.2.1 I principi di diritto richiamati dal ricorrente, in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sospensione per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., della causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell ‘ art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la deliberazione condominiale su cui è fondata l’ingiunzione, ed alla conseguente possibilità di dedurre, di contro, in sede di opposizione all’esecuzione, l’eventuale caducazione del decreto, in virtù del sopravvenuto annullamento della predetta deliberazione, risultano effettivamente conformi all’indirizzo interpretativo fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte oltre quindici anni fa e mantenuto fermo per almeno il decennio successivo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 4421 del 27/02/2007, Rv. 596312 -01: « la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell ‘ ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell ‘ inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità -la quale impedisce all ‘ atto di produrre ‘ ab origine ‘ qualunque effetto, sia pure interinale -si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo;
detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all ‘ immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli di autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell ‘ art. 63 disp. att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell ‘ impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137, comma 2, c.c., l ‘ esecuzione della delibera; non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell ‘ opposizione all ‘ ingiunzione e di accoglimento dell ‘ impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell ‘ indebito »; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 17014 del 20/07/2010, Rv. 614170 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4672 del 23/02/2017, Rv. 643364 -02; Sez. 6 2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017, Rv. 643668 -01).
È opportuno precisare che i principi di diritto appena esposti, quanto meno per quanto attiene alla possibilità di dedurre in sede di opposizione all’esecuzione l’avvenuta caducazione del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., in caso di sopravvenuto annullamento delle deliberazioni condominiali su cui lo stesso era fondato, non potendosi ravvisare un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi in considerazione della specificità e dell’autonomia del rispettivo oggetto, in deroga ai principi ordinari, non sono stati ritenuti in contrasto con l’altro principio di diritto, che si è consolidato nel medesimo periodo, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale « nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso
per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l ‘ opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l ‘ esecuzione sospesa dal giudice dell ‘ impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione; né opera, con riferimento a detta sentenza, il divieto di produzione nel giudizio di cassazione, di cui all ‘ art. 372 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell ‘ efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012, Rv. 624482 -01; conf.: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017, Rv. 643668 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021, Rv. 663280 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 5235 del 28/02/2024, Rv. 670274 – 01).
In base a tale ultimo indirizzo, l’avvenuto annullamento delle delibere poste a fondamento dell’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. può essere fatto valere nel giudizio di opposizione avverso quell’ingiunzione, anche se derivante da sentenze non passate in giudicato e sopravvenuto alla proposizione dell’opposizione, finanche in sede di impugnazione (persino per la prima volta in sede di legittimità e purché, ovviamente, l’annullamento stesso sia intervenuto prima della definizione di quel giudizio).
In effetti, in base a quanto affermato nell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte del 2007 sull’autonomia e sulla rigorosa distinzione dell’ambito dell’oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. e di quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui il decreto stesso si fonda, deve desumersi che -a differenza di quanto avviene nelle ipotesi ‘ordinarie’ in
tale particolare fattispecie il fatto che la sopravvenuta perdita di efficacia della delibera su cui si fonda il decreto ingiuntivo possa essere dedotta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (anche al di fuori di ogni termine di preclusione e addirittura in sede di legittimità, trattandosi, in tale ottica, di far valere una circostanza che viene in sostanza equiparata ad una rag ione esterna all’oggetto del giudizio, analogamente a quanto avviene in caso di cessazione della materia del contendere), non implica che essa debba necessariamente esserlo e che si formi, in mancanza, il definitivo giudicato, non più controvertibile, sulla validità della deliberazione e sull’esistenza del credito del condominio, in modo tale da impedire l’eventuale successiva contestazione di tale cr edito sulla base dell’avvenuto annullamento della deliberazione sottostante, che ne costituisce il titolo giuridico, ciò che porterebbe ad escludere non solo la possibilità, per il condòmino, di opporre l’avvenuta caducazione d el titolo esecutivo (cioè del decreto ingiuntivo) in sede di opposizione all’esecuzione, ma anche la sua stessa possibilità di esperire l’azione di ripetizione delle somme pagate in virtù del decreto ingiuntivo fondato su una delibera condominiale successivamente annullata.
In realtà, il presupposto logico e sistematico alla base dell’indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte sin dal 2007 (il quale, ad oggi, non risulta superato in ogni sua implicazione, da successivi arresti, quanto meno in ordine tale specifico punto), porta ad escludere tale ultima rigorosa conclusione, perché esso è fondato sulla peculiarità della materia condominiale e sulla specialità della relativa disciplina, anche processuale, nonché, verosimilmente, sulle esigenze di correntezza dell’escussione dei crediti deliberati dalle assemblee, prevalente sulle esigenze di coordinamento delle relative contestazioni con quelle sui loro presupposti, integrati dalle delibere stesse, oltre che sulla radicale diversità e autonomia di oggetto
dei due giudizi (quello di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. , da una parte, e quello inerente alla validità delle deliberazioni condominiali su cui il decreto stesso si fonda , dall’altra ).
In tale ottica, il giudicato che si forma all’esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non estendendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l’ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall’esterno , in caso di annullamento di tali deliberazioni.
Da un lato, ciò impedisce che si determini un conflitto di giudicati che renda necessario esperire i mezzi straordinari di impugnazione, potendo essere risolto l’apparente contrasto delle pronunzie tra condominio e condòmino sulla base di altri principi (in particolare, quello della automatica caducazione dei provvedimenti dipendenti da una sentenza che sia oggetto di annullamento in sede di impugnazione) e di altri strumenti processuali, operanti nella fase dell’esecuzione forzata, ovvero, in mancanza, attraverso una successiva autonoma azione di ripetizione di indebito.
Dall’altro lato, l’annullamento della deliberazione su cui si fonda l’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. rappresenta un fatto sopravvenuto all’emissione del decreto ingiuntivo che, con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile : tale regola opera, del resto, esclusivamente con riguardo al rapporto che costituisce oggetto specifico del giudizio all’ esito del quale si è formato il giudicato (ed il titolo esecutivo), ma non con riguardo a fatti relativi a questioni estranee a tale rapporto e, quindi, all’oggetto del giudizio.
L’eventuale formazione del giudicato formale sul decreto ingiuntivo pronunciato in base ad una deliberazione condominiale
di ripartizione della spesa, dunque, nella ricostruzione sistematica fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte a partire dal 2007, non può in nessun caso impedire all’eventuale annullamento di tale delibera di determinare la caducazione del decreto (anche in base a sentenza non passata in giudicato, come già ampiamente chiarito e coerentemente, del resto, con i principi processuali di cui agli artt. 336 e 337 c.p.c.), quale provvedimento da essa dipendente, a prescindere dal fatto che in quel giudizio potesse essere -eccezionalmente, in virtù del particolare regime giuridico dei rapporti condominiali -dedotto il venir meno dell’efficacia della delibera stessa, quale causa idonea ad incidere, esclusivamente ab externo , sulla materia del contendere.
In questo senso depone il fondamento logicogiuridico dell’indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite nel 2007, nonché dalla successiva giurisprudenza conforme di questa stessa Corte, che esclude, altresì, in radice il possibile formale conflitto di giudicati tra i due giudizi in esame e che ammette, sostanzialmente senza limiti processuali, la possibilità di proporre l’opposizione all’esecuzione per dedurre la avvenuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., nonché l’azione di ripetizione, laddove l’opposizione all’esecuzione non sia possibile.
2.2.2 Va certamente considerato che i presupposti logici e sistematici dell’indirizzo interpretativo di cui si è sin qui dato conto hanno subito, negli anni più recenti, una sorta di progressiva ‘erosione’, culminata con una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, pur senza espressamente contraddire tale indirizzo o dichiarare il superamento di tutte le sue implicazioni concrete, ha affermato che « nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d ‘ ufficio della deliberazione assembleare posta a
fondamento dell ‘ ingiunzione, sia l ‘ annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest ‘ ultima sia dedotta in via d ‘ azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell ‘ atto di citazione, ai sensi dell ‘ art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 -02; in precedenza, del resto, già in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18129 del 31/08/2020, Rv. 658949 -01, era stato affermato il principio per cui « il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l ‘ intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell ‘ azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l ‘ accoglimento della domanda di condanna del debitore; ne consegue che l ‘ annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell ‘ opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l ‘ amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. »).
Una volta che si ammetta l’estensione dell’oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. anche alla verifica dei presupposti di validità delle deliberazioni su cui si fonda l’ingiunzione (e, addiritt ura, al credito sottostante, quanto meno per i contributi per le spese cd. ordinarie; per la distinzione tra contributi per lavori straordinari o innovazioni e contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o l’esercizio dei servizi comuni , cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25839 del 14/10/2019, Rv. 655467 – 01), in effetti, pare difficile continuare a sostenere l’insussistenza dei presupposti per la sospensione di detto giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., laddove sia pendente quello di impugnativa delle deliberazioni sottostanti e, comunque, in generale, per la necessaria
attivazione degli altri strumenti processuali che assicurano il coordinamento preventivo tra tali giudizi, quali la riunione dei procedimenti ovvero la sospensione di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c. (o anche l’eventuale rilievo della continenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., laddove la si ritenga configurabile), in quanto, in definitiva, viene ad essere compromessa la stessa premessa sistematica della differenza ed autonomia di oggetto tra i due giudizi, che ne costituisce la base.
2.2.3 Potrebbe, in verità, anche dubitarsi della assoluta ineluttabilità delle ulteriori conseguenze della descritta evoluzione degli indirizzi di questa Corte in materia di oggetto dei giudizi sui contributi dovuti dai condòmini e di quelli di impugnativa delle relative deliberazioni del l’assemblea, quanto meno con riguardo alla riconosciuta possibilità di far valere, in ogni caso, gli strumenti di coordinamento successivo tra le rispettive pronunzie, vale a dire l’opposizione all’esecuzione e/o l’azione d i ripetizione di indebito, nel caso in cui gli strumenti processuali di coordinamento preventivo tra i giudizi in questione non siano stati attivati e ciò abbia dato luogo a pronunzie contrastanti, quanto meno in considerazione delle ragioni che nell’arresto delle Sezioni Unite del 2007 erano state considerate idonee a giustificare un regime speciale, attinenti alla peculiarità della materia condominiale , alla specialità della relativa disciplina, anche processuale ed a lle esigenze di correntezza dell’escussione dei crediti deliberati dalle assemblee, prevalente sulle esigenze di preventivo (ma più complesso e impegnativo, sul piano processuale) coordinamento delle relative contestazioni con quelle sui loro presupposti, integrati dalle delibere stesse. In ogni caso, ritiene la Corte che la indicata questione non possa, in definitiva, assumere concreto rilievo nel presente giudizio, che va deciso sulla base dei principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte a partire dal 2007 e, quale diritto vivente, pacificamente applicati fino ai recenti arresti richiamati
nel paragrafo precedente, in base ai quali, sul presupposto della autonomia dell’oggetto del giudizio di opposizione all’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. e di quello di impugnativa della deliberazione condominiale sottostante, erano garantiti al condòmino (cui erano negati gli strumenti di coordinamento preventivo , in primo luogo la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c.) gli indicati strumenti di coordinamento successivo di eventuali pronunzie contrastanti (opposizione all’esecuzione; azione di ripetizione di indebito).
Deve, infatti, quanto meno considerarsi, in proposito, che il processo all’esito del quale si è formato il giudicato sul rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal COGNOME si è svolto tra il 2007 ed il 2012, quando, sulla base del predetto indirizzo, all’epoca certamente costituente ‘diritto vivente’, non era possibile né ottenere la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base del quale era stata emessa l’ingiunzione.
Anzi, per quanto emerge dagli atti, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il COGNOME aveva anche posto la questione della validità delle deliberazioni condominiali alla base del decreto ingiuntivo opposto, ma il tribunale l’aveva espressamente considerata irrilevante e, come tale, inammissibile, proprio sulla base della coerente applicazione dell’indicato ‘diritto vivente’, che garantiva al condòmino, peraltro, la possibilità di dedurre l’eventuale annullamento delle deliberazioni stesse mediante una successiva opposizione all’esecuzione (ovvero, in mancanza, una successiva azione di ripetizione di indebito), senza preclusioni di sorta, come sin qui chiarito.
Ciò, quanto meno, porta ad escludere che il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, proprio per gli stessi assunti sistematici e concreti su cui è espressamente
fondata la decisione che ha definito quel giudizio, possa estendersi alla questione della validità delle deliberazioni in base alle quali era stata emessa l’ingiunzione e, al tempo stesso, impone di ammettere che la decisione sulla suddetta validità, pronunciata in altro giudizio, possa essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione dal condòmino debitore.
Di conseguenza, l’odierna fattispecie resta insensibile ad ogni eventuale evoluzione dell’indirizzo tradizionale.
2.2.4 In base a quanto sin qui esposto, la statuizione della sentenza impugnata di rigetto del motivo principale dell’opposizione proposta dal ricorrente COGNOME deve essere cassata.
In sede di rinvio, la corte d’appello dovrà rivalutare, sulla base dei principi di diritto sin qui esposti e ritenuti applicabili alla fattispecie, se le deliberazioni condominiali di cui è stato documentato l’annullamento (indipendentemente dalla definiti vità dei provvedimenti giudiziari che hanno disposto tale annullamento), costituiscono effettivamente il fondamento del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione e se, quindi, il loro annullamento ha effettivamente determinato la caducazione del titolo esecutivo.
3. Esame delle censure riferibili al motivo di opposizione subordinato
Tutte le censure formulate con i motivi di ricorso indicati con i numeri 5, 6, 9, 10 e 11 (il cui contenuto, per quanto si dirà, non è necessario richiamare), hanno ad oggetto la statuizione sul motivo di opposizione con cui è stata dedotta la compensazione (altrettanto è a dirsi con riguardo alle censure di cui ai primi tre motivi del ricorso, in quanto riferibili al medesimo motivo di opposizione).
L’accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla statuizione di rigetto del motivo principale dell’opposizione all’esecuzione proposta dal COGNOME determina, peraltro, l’assorbimento di tali motivi di ricorso, relativi all’altro, logicamente subordinato, motivo
di opposizione, con il quale, per l’ipotesi che fosse respinta la principale ed assorbente allegazione della radicale caducazione del titolo esecutivo (con conseguente esclusione della sussistenza del relativo debito del Bugari), è stata fatta valere la compensazione dei crediti portati dal titolo esecutivo con pretesi controcrediti del debitore esecutato.
È, del resto, evidente che se, all’esito del giudizio di rinvio, dovesse risultare fondato il primo motivo di opposizione, relativo alla caducazione del titolo esecutivo, il secondo, relativo alla dedotta compensazione, resterebbe assorbito e non potrebbe neanche essere esaminato.
In effetti, in tutti i casi in cui siano proposte una domanda principale e una domanda subordinata ed il giudice di merito ritenga infondata la principale, di conseguenza procedendo all’esame della domanda subordinata e rigettando anch’essa, ma la decisione sulla domanda principale venga cassata con rinvio, l’esame della domanda subordinata si porrà come solo eventuale nel giudizio di rinvio.
Peraltro, la cassazione della decisione sulla domanda principale determina il venir meno del presupposto necessario per l’esame della subordinata e, quindi, determina, altresì, l’automatica caducazione anche della decisione su quest’ultima (essendo tale decisione indefettibilmente condizionata alla statuizione di rigetto della domanda principale, che però è venuta meno).
Di conseguenza, in tal caso si determina l’automatico assorbimento, nel giudizio di legittimità, anche dei motivi di ricorso relativi alla domanda subordinata, essendo venuta meno la relativa pronuncia, che ne costituisce l’oggetto.
Il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare sia la domanda principale, sia (ma solo in caso di rigetto di quest’ultima), la domanda subordinata, senza, naturalmente che si possa ipotizzare alcuna preclusione derivante dalla precedente pronuncia emessa in relazione alla medesima (che, quindi, ovviamente
non passa in giudicato, perché è anch’essa caducata, in conseguenza della cassazione della decisione sulla domanda principale), ogni questione relativa alla quale ultima dovendo qualificarsi impregiudicata.
4. Conclusioni
Sono accolti i motivi del ricorso indicati con i numeri 7 e 8, dichiarati inammissibili quelli indicati con i numeri da 1 a 3 (nella parte in cui le relative censure si riferiscono al primo e principale motivo dell’originaria opposizione del ricorrente), con assorbimento di ogni altra censura.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i motivi del ricorso indicati con i numeri 7 e 8, dichiara inammissibili quelli indicati con i numeri da 1 a 3, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento di ogni altra censura; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-