Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7327-2024 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 110/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/02/2024 R.G.N. 521/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
08/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
Graduatorie
ATA
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.08/01/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto a seguito di un controllo a campione alla esclusione dalla graduatoria ATA del signor COGNOME, ritenendo che egli non possedesse come, invece, dallo stesso dichiarato il titolo necessario all’inserimento nella graduatoria medesima. Conseguentemente, il RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto alla sua esclusione per dichiarazioni mendaci e alla risoluzione del RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato con l’RAGIONE_SOCIALE.
Con ricorso al Tribunale di Pavia, il signor COGNOME esibiva copia autenticata dall’ufficio anagrafe del Comune di Brancaleone del diploma di maturità magistrale rilasciato in data 14 luglio 2001 dall’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo , pertanto, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘esclusione e RAGIONE_SOCIALEa risoluzione contrattuale.
Il Tribunale accoglieva la domanda.
La Corte d’appello di Milano in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Pavia rigRAGIONE_SOCIALEva, viceversa, le domande proposte dal signor COGNOME ritenendo le stesse infondate.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello risultava che nel 2001 erano stati consegnati all’RAGIONE_SOCIALE 18 moRAGIONE_SOCIALEi di diploma in bianco numerati dal numero 382515 al numero 382532. Altri 52 moRAGIONE_SOCIALEi, in pari data, erano stati consegnati all’RAGIONE_SOCIALE. La numerazione di questi ultimi era dal numero 382533 al numero 382584. La Corte territoriale rilevava che l’atto autenticato prodotto in giudizio, ossia il diploma che COGNOME aveva dichiarato di aver conseguito presso l’RAGIONE_SOCIALE NOME e che aveva inviato all’amministrazione per l’inserimento in graduatoria, recava numero 382533 corrispondendo, quindi, al primo dei diplomi consegnati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non a quelli consegnati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la Corte di RAGIONE_SOCIALE dava rilievo anche un elenco degli alunni di classe quarta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno scolastico 2000/2001 tra cui non risultava il nome del signor COGNOME. E ancora, la Corte faceva rilevare che era stata prodotta una nota del dirigente scolastico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in cui veniva dichiarato che il numero di pergamena 382533 corrispondeva al diploma rilasciato ad altro soggetto, signora NOME COGNOME per maturità artistica.
Ciò posto la Corte d’appello, a fronte RAGIONE_SOCIALEa palese evidenza RAGIONE_SOCIALEa documentazione predRAGIONE_SOCIALE, riteneva provato che il signor COGNOME aveva ottenuto l’inserimento nella graduatoria e conseguente RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato sulla base di dichiarazioni mendaci e di documento non genuino, per cui la declaratoria di decadenza e la conseguente risoluzione contrattuale apparivano atti dovuti e, quindi, legittimi.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi; l’amministrazione è rimasta intimata.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 445 del 2000 articolo 18, comma 2 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2714 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. non avendo la Corte tenuto i n debita considerazione i principi dalle norme predette espressi in relazione alla validità e all’efficacia probatoria di atti autenticati da pubblici ufficiali. In particolare, la sentenza di appello avrebbe integralmente omesso la valutazione RAGIONE_SOCIALEa copia autenticata del diploma di maturità prodotta in originale nel giudizio di primo grado non pronunciandosi sui motivi per cui detto documento non dovesse essere ritenuto valido ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione con valore probatorio di pari grado a quello dei documenti depositati in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo ci si duole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, primo comma n.5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, poiché la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare compiutamente l’eccezione di parte appellata relativa all’allegato numero tre, depositato da part e RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione in data 28 novembre 2023.
Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, in recepimento RAGIONE_SOCIALEa cosiddRAGIONE_SOCIALE ‘legge Madia’ sulla certezza del diritto e sulla cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione giuridica del destinatario del provvedimento impugnato in primo grado, nonché per violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sul procedimento amministrativo di cui all’articolo 55 bis e ter del decreto legislativo n.165/200 1 recepito dal RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è infondato per i seguenti motivi.
La prima censura è inammissibile per non essersi il ricorrente confrontato con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata.
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, aventi i requisiti RAGIONE_SOCIALEa specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto dirimente la circostanza che il numero di pergamena che, secondo l’atto autenticato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contraddistingue il titolo di studio del signor COGNOME, appartiene in realtà ad un altro diploma rilasciato da altra RAGIONE_SOCIALE a favore di persona diversa, con conseguente accertamento di non genuinità RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inserimento nella graduatoria. Tale profilo decisorio non viene aggredito dall’odierno ricorrente che si limita a contestare la valutazione operata dal giudice del RAGIONE_SOCIALE che ha ritenuto, con motivazione congrua, tale documento inidoneo a dimostrare il conseguimento del titolo di studio.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Va premesso che secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte è “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di RAGIONE_SOCIALE” (Cass. Sez. U, 34476/2019).
Orbene, nel caso di specie, la Corte distrettuale ha esaminato l’allegato n. 3 versato in atti dal MIM, nella misura in cui ha ritenuto irrilevanti alcune correzioni al verbale di consegna dei diplomi da parte del Provveditore agli studi al Preside RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, soprattutto perché i numeri RAGIONE_SOCIALEe pergamene corrispondono al numero dei diplomi consegnati e la numerazione corrisponde a quella dei diplomi rilasciati all’altra
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Conseguentemente, la censura è esclusivamente finalizzata a richiedere a questa Corte una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo riguardante la asserita violazione RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘Legge Madia’ nonché l’art. 55 bis e ter del decreto legislativo n. 165/2001 è, altresì, inammissibile.
Va al riguardo premesso che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospRAGIONE_SOCIALEbili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di RAGIONE_SOCIALE, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEa questione avanti al giudice del RAGIONE_SOCIALE, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il RAGIONE_SOCIALE (Cass. 28060/2018; conf. Cass. 22069/2015).
Ciò posto, l’odierno ricorrente rappresenta di avere dedotto la questione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del DM n. 50 del 3/3/2021 in recepimento RAGIONE_SOCIALEa Legge Madia nel ricorso introduttivo di primo grado, ma nulla allega circa l’eventuale decisione sul punto del primo giudice e dei termini in cui la questione è stata devoluta alla Corte d’appello, al fine di consentire a questa Corte di valutare l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa questione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘assenza di novità.
Ad ogni buon conto il motivo è infondato in quanto le norme indicate nella censura asseritamente violate non vengono in rilievo nel caso di specie.
Va rilevato che in tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l’atto con cui l’Amministrazione revochi un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di conferimento per inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il RAGIONE_SOCIALE stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento
con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all’Amministrazione datrice di lavoro (Cassazione 8328/2010).
Nel caso di specie l’amministrazione non ha , quindi, posto in essere un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente né tantomeno un provvedimento in autotutela finalizzato all’annullamento di un precedente provvedimento amministrativo in quanto illegittimo ovvero non conveniente. Ed invero, la declaratoria di decadenza e la risoluzione contrattuale sono conseguenti al necessario controllo e verifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALEa idoneità allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego che presuppone il possesso dei titoli di studio per la validità del RAGIONE_SOCIALE, per cui è da escludersi che tali verifiche rientrino nell’esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza del vincolo contrattuale.
In conclusione, il ricorso va rigRAGIONE_SOCIALEto.
P.Q.M.
La Corte rigRAGIONE_SOCIALE il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro, in data 08/01/2025.