Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21054 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10368/2023 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (FNCRNG59A27G482O) con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
REGIONE ABRUZZO, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale EMAIL
-controricorrente-
nonchè contro
COMUNE DI CHIETI
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 256/2023 depositata il 16/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.La società RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza n. 256/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila che, in accoglimento del gravame proposto dalla Regione Abruzzo, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’appellante in merito alla domanda di pagamento dei conguagli dei contributi di esercizio per gli anni 2012 -2013 relativi al servizio di trasporto pubblico locale svolto nel Comune di Chieti proposta dall’odierna ricorrente.
2.In primo grado, il Tribunale di L’Aquila aveva riconosciuto la legittimazione passiva della Regione e aveva accolto la domanda di La Panoramica, condannando sia la Regione che il Comune di Chieti in solido al pagamento di circa 1,87 milioni di euro quale saldo dei contributi dovuti ai sensi dell’art.49 lett.c) della l.r. Abruzzo n.62/1983 per le prestazioni rese a seguito di concessione del servizio di trasporto pubblico locale.
3.La Regione Abruzzo aveva impugnato la decisione di prime cure, insistendo sul difetto di legittimazione passiva, in base alla normativa sopravvenuta (L.R. Abruzzo n. 1/2011 e L.R. n. 9/2012) che ha trasferito ai Comuni la titolarità delle funzioni e dei fondi relativi al TPL urbano.
4.La Corte territoriale ha accolto il ricorso della Regione ritenendo che a partire dal 2011, l’intero rapporto finanziario ed operativo nel TPL urbano è attribuito ai Comuni capoluogo; la Regione non ha più un rapporto diretto con le aziende concessionarie del servizio; pertanto, eventuali crediti vanno richiesti esclusivamente al Comune concedente.
4.1.La Corte d’appello ha richiamato la propria precedente sentenza n. 594/2022 per confermare la conclusione fondata su un’interpretazione ormai consolidata.
5.Con ricorso notificato il 9.5.2023 la RAGIONE_SOCIALE chiede la cassazione della sentenza d’appello sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Regione Abbruzzo.
6.E’ rimasto intimato il Comune di Chieti.
CONSIDERATO CHE:
7.Preliminare all’esame del merito del ricorso è il rilievo che la procura speciale su supporto cartaceo separato non è stata depositata dal ricorrente, ma dal controricorrente: l’omesso deposito della procura ad litem , contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 cod.pro.civ., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità (Cass. 33923/23 – nella specie, la S.C. ha escluso l’improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem , poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all’originale).
8.Passando al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o
inesistente (art. 360, co. 1, n. 4 cod.proc.civ.) per avere la Corte d’appello accolto l’eccezione della Regione sulla base di un mero richiamo per relationem a una propria sentenza precedente (n. 594/2022), senza argomentare in concreto sulla fattispecie specifica.
8.1.Secondo la ricorrente, questa motivazione ‘telegrafica’ è inidonea a far comprendere il percorso logico-giuridico del giudice, con conseguente nullità della decisione.
8.2.Secondo la ricorrente il richiamo per relationem è legittimo solo se accompagnato da un effettivo collegamento tra il precedente e la causa in esame.
8.3.La censura è infondata.
8.4. Costituisce principio consolidato che la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione (cfr. Cass. 29017/2021; id.17640/2016).
8.5.La motivazione della sentenza, con rinvio “per relationem” a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6,
Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato ( Cass. 21443/2022) 8.6. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie dove la Corte di merito ha deciso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Regione ( rectius l’eccezione di difetto di titolarità passiva, cfr. Cass.Sez. Un. 2951/2016) richiamando nella motivazione per relationem il proprio precedente n. 594/2022 alle cui motivazioni intendeva adeguarsi nel vagliare la fondatezza delle osservazioni svolte con il gravame e puntualmente descritte nella sentenza. Non sussiste, quindi, alcun error in procedendo .
9.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme statali e regionali (art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ.) e cioè della L.R. 1/2011 e la L.R. 9/2012 che non hanno abrogato le disposizioni della L.R. 62/1983, in particolare l’art. 49 sulla determinazione dei costi standard; l’art. 50 sulla determinazione dei costi consuntivi da parte della Giunta Regionale e l’art. 56 sul conguaglio dei contributi a posteriori.
9.1.Afferma la ricorrente che la Regione ha mantenuto la competenza a determinare i costi standard preventivi e consuntivi, funzione imprescindibile per liquidare i contributi. Finché tale determinazione non viene effettuata, il Comune non può procedere al pagamento dei conguagli, e la Regione resta titolare dell’obbligo . 9.2.La Panoramica ricorda inoltre che la Regione stessa ha chiesto documenti all’azienda per il saldo dei contributi e ha approvato la delibera di Giunta n. 222/P/2014 con cui ha determinato i costi
standard anche per La Panoramica per l’anno 2012.
9.3. La censura è infondata.
9.4.Occorre precisare che la questione posta dalla ricorrente riguarda non la legittimazione passiva della Regione Abruzzo ma la titolarità passiva del rapporto oggetto della domanda e cioè la
qualità di debitore della Regione rispetto al diritto di credito esercitato dalla società RAGIONE_SOCIALE ( cfr. Cass. Sez. Un. 2951/2016)
9.5.Tanto chiarito l’art. 64 delle L.Regione Abbruzzo n.1/2011 inserito nel CAPO VI ‘Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale’ – e che comprende gli artt. 59-70 – disciplina il ‘ Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia’ e al primo comma dispone quanto segue:
‘1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.
Il trasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio della Direzione regionale RAGIONE_SOCIALE. Esso e’ stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restante parte entro il successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro il mese successivo al trasferimento da parte dello Stato.
Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.
I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell’ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative:
affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformita’ con l’art. 23 bis del
convertito con modificazioni nella
e successive modificazioni;
stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
contro
llo della sicurezza e della regolarita’ del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneita’ del percorso, delle sue variazioni e dell’ubicazione delle fermate.
Restano ferme le competenze dei Comuni relative a:
approvazione dei piani per la mobilita’ previsti dalla
e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione;
istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
le funzioni riconosciute dalle leggi regionali in materia di trasporto pubblico locale.
Rimangono in capo alla Regione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione dei contributi per la libera circolazione di cui alla e successive modificazioni e al pagamento della buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi
degli artt. 76 e 77 della .
6-bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara.
6-ter. A far data dall’entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni:
contro
llo della sicurezza e della regolarita’ del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneita’ del percorso, delle sue variazioni e dell’ubicazione delle fermate;
approvazione dei piani per la mobilita’ previsti dalla (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del
traffico in base agli indirizzi regionali;
funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della
(Norme per il trasporto pubblico locale), in base al
principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;
istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino.
9.6. Ebbene, dalla normativa sopra indicata si desume chiaramente che a partire dal 2011, con l’entrata in vigore della L.R. 1/2011 è avvenuto un trasferimento completo delle funzioni gestionali e finanziarie in materia di TPL ai Comuni capoluogo (nel caso di specie, Chieti). La successiva L.R.Abruzzo n.9/2012 all’art. 1 ha poi proseguito nella direzione tracciata dalla L.R. 1/2011 prevedendo la richiesta distinta dei contributi alla Regione o al Comune a seconda delle concessioni regionali o comunali , come nel caso di specie, prevedendo una disciplina transitoria all’art. 2 ed una tempistica dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni all’art. 3.
9.7.Rimane, quindi, confermato che la Regione si limita a trasferire un monte risorse omnicomprensivo, vincolato al solo scopo di sostenere i costi del servizio urbano, ma non ha più alcun obbligo diretto nei confronti delle aziende concessionarie del trasporto pubblico urbano .
10.Di conseguenza, qualsiasi rivendicazione economica deve essere rivolta al Comune concedente, che ha la responsabilità dell’esercizio e del rapporto contrattuale con il gestore. La Regione mantiene delle funzioni amministrative limitatamente ai contributi per la libera circolazione ma non in materia di trasporto pubblico urbano.
11.A ciò si aggiunga che la circostanza della mancata abrogazione degli artt. 49 e 56 delle legge regionale n. 62/1983 in relazione all’individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui
contributi di esercizio per mezzo della Giunta regionale non vale a sostenere la tesi della permanenza della legittimazione della Regione finendo, piuttosto, per disconoscere la disciplina della legge n.1/2011 che ha attuato la delega contenuta nell’art. 59 della legge regionale 62/1983 ed è chiaramente finalizzata in un’ottica semplificatoria.
Il trasferimento di risorse non avrebbe, in definitiva, senso se la titolarità passiva del rapporto permanesse in capo alla Regione trasferente le risorse.
12.Infine il precedente di Cass. 9203/23, relativa alle annualità antecedenti, non tocca l’odierna questione del difetto di titolarità passiva della Regione.
Il ricorso va quindi respinto; la novità della questione giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
14..Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/05/2025.