Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21049 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21049 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23826/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (FNCRNG59A27G482O) con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrente-
contro
REGIONE ABRUZZO, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 553/2024 depositata il 24/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Con ricorso notificato il 6.11.2024 la società RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in poi solo RAGIONE_SOCIALE) impugna per cassazione la sentenza n. 553/2024 della Corte d’Appello di L’Aquila pubblicata il 24.4.2024 con cui, in riforma della sentenza del Tribunale de L’Aquila, è stata dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo rispetto alla domanda di pagamento di un contributo economico relativo all’anno 2016, legato all’adeguamento del trattamento retributivo del personale in virtù del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) nel settore del trasporto pubblico locale.
2.La società RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la Regione per l’importo di circa 505.000 euro, somma richiesta a titolo di contributo dovuto per il 2016. La Regione ha proposto opposizione a tale decreto, contestando nell’ordine a) la propria legittimazione passiva, sostenendo che i contributi dovevano essere richiesti al Comune (Chieti, in questo caso) e non alla Regione; b) l’inesistenza del credito, sostenendo che le somme richieste erano già state versate o non dovute; c) la mancanza di documentazione (bilancio 2016) da parte della società ricorrente.
3.Il Tribunale di L’Aquila ha accolto l’opposizione della Regione nel merito (escludendo l’obbligo al pagamento), ma ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Regione.
4.La Panoramica ha proposto appello principale, riproponendo le tesi già sostenute in primo grado, mentre la Regione Abruzzo ha spiegato appello incidentale, contestando la decisione del giudice di primo grado sulla questione della legittimazione passiva.
5.La Corte territoriale, con motivazione articolata, ha accolto l’appello incidentale della Regione e stabilito che la Regione Abruzzo non è legittimata passivamente nella presente causa. La responsabilità del pagamento spetta al Comune concedente il servizio (Chieti), in quanto la Regione ha solo il compito di ripartire le risorse del fondo nazionale alle amministrazioni locali. Inoltre il modello normativo vigente dal 2012 (D.L. 95/2012 e successiva legislazione regionale) prevede che il fondo per il trasporto pubblico locale sia centralizzato e le somme vengano gestite e assegnate ai Comuni; il contributo per l’adeguamento dei salari è compreso nelle risorse ‘omnicomprensive’ erogate dalla Regione, ma gestite dai Comuni. La Corte territoriale ha peraltro rilevato che già nel 2015, per un caso analogo, era stato il Comune di Chieti ad effettuare i pagamenti.
6.Tutto ciò considerato la Corte non entra nel merito della fondatezza della pretesa economica avanzata da COGNOME, perché la questione del difetto di legittimazione passiva della Regione assorbe ogni ulteriore valutazione.
7.Il ricorso per cassazione presentato da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila si fonda su un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste la Regione Abruzzo.
CONSIDERATO CHE:
8.Preliminare all’esame del merito del ricorso è il rilievo che la procura speciale su supporto cartaceo separato non è stata depositata dal ricorrente, ma dal controricorrente: l’omesso deposito della procura ad litem , contestualmente al ricorso, nel fascicolo telematico del ricorrente, non comporta la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 cod.proc.civ., ove la stessa risulti depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine che chiude la fase delle verifiche preliminari di procedibilità (Cass. 33923/23 – nella specie, la S.C. ha escluso
l’improcedibilità del ricorso depositato senza la procura ad litem , poiché questa, trattandosi di procura analogica sottoscritta dalle parti, nonché scansionata e firmata digitalmente dal difensore, era stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificatagli ed alla relata di notifica, in cui il difensore ne aveva attestato la conformità all’originale).
Nel merito, con l’unico motivo di ricorso si deduce (in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 60,61 e 64 della L.R. Abruzzo n.1/2011, dell’art. 1, commi 295 -297, della legge 24.12.2007, n. 244, dell’art. 16 bis, comma 2 della legge 135/2012 di conversione del d.l. 95/2012, degli artt. 81,101 e 102 cod.proc. civ. nonché delle norme in materia di legittimazione passiva.
10.Deduce la ricorrente l’errata dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo mentre doveva farsi riferimento alla titolarità passiva dl rapporto giuridico dedotto.
11.Parte ricorrente osserva che in realtà è la Regione il soggetto destinatario delle risorse statali per il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL (anni 2004 -2007), è il soggetto che ha sempre erogato direttamente o tramite il Comune i contributi spettanti, come risulta anche dalla prassi amministrativa fino al 2015.
12.La censura è infondata.
13.Occorre precisare che effettivamente la questione posta dalla ricorrente riguarda non la legittimazione passiva della Regione Abruzzo ma la titolarità passiva del rapporto oggetto della domanda e cioè la qualità di debitore della Regione rispetto al diritto di credito esercitato dalla società RAGIONE_SOCIALE ( cfr. Cass. Sez. Un. 2951/2016).
14.Tanto premesso deve rilevarsi che ai sensi della L.R. Abruzzo n. 1/2011 (art. 64) e della L.R. n. 9/2012, la gestione dei servizi urbani di trasporto pubblico locale è attribuita ai Comuni capoluogo
di provincia, ai quali sono trasferite risorse omnicomprensive per coprire i costi dei servizi, inclusi -ove previsti -eventuali oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi.
15.Come è stato già osservato da questa Corte in materia di trasporti pubblici locali, la delega conferita dalla regione agli enti locali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 151 del 1981, rientra nella figura della delegazione amministrativa intersoggettiva, con la conseguenza che tutte le obbligazioni scaturenti dall’esercizio dei poteri concessori trasferiti all’ente locale gravano esclusivamente su quest’ultimo (cfr. Cass.23803/2006)
1 6.L’art. 64 delle L.Regione Abbruzzo n.1/2011 inserito nel CAPO VI ‘Interventi urgenti e indifferibili in materia di trasporto pubblico regionale e locale’ – e che comprende gli artt. 59-70 – disciplina il ‘ Trasferimento di risorse finanziarie ai Comuni capoluogo di Provincia’ e al primo comma dispone quanto segue: ‘1. La Giunta regionale, sulla base dei programmi presentati ai sensi del presente Capo trasferisce ai Comuni capoluogo di Provincia, le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani.
Il trasferimento avviene con provvedimento del competente Servizio della Direzione regionale RAGIONE_SOCIALE. Esso e’ stabilito, per il 30%, entro il 31 marzo e per la restante parte entro il successivo 30 ottobre. I trasferimenti delle somme derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori avvengono entro il mese successivo al trasferimento da parte dello Stato.
Le risorse finanziarie connesse ai costi dei servizi di cui al comma 1 sono omnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi urbani di trasporto pubblico locale organizzati da ciascun Comune.
I Comuni capoluogo di Provincia continuano ad esercitare nell’ambito dei servizi urbani del trasporto pubblico locale le seguenti funzioni amministrative:
affidamento dei servizi di trasporto locale della propria rete urbana in conformita’ con l’art. 23 bis del
convertito con modificazioni nella
e successive modificazioni;
stipula dei contratti di servizio, erogazione dei corrispettivi, vigilanza sul rispetto degli obblighi contrattuali e irrogazione delle sanzioni in caso di inadempimento contrattuale;
contro
llo della sicurezza e della regolarita’ del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneita’ del percorso, delle sue variazioni e dell’ubicazione delle fermate.
Restano ferme le competenze dei Comuni relative a:
approvazione dei piani per la mobilita’ previsti dalla
e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione;
istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
le funzioni riconosciute dalle leggi regionali in materia di trasporto pubblico locale.
Rimangono in capo alla Regione le funzioni amministrative collegate alla corresponsione dei contributi per la libera circolazione di cui alla e successive modificazioni
e al pagamento della buonuscita per gli agenti esonerati ai sensi degli artt. 76 e 77 della .
6-bis. Il comma 1 non si applica per il Comune di Pescara.
6-ter. A far data dall’entrata in vigore della presente norma il Comune di Pescara esercita in materia di TPL le seguenti funzioni:
contro
llo della sicurezza e della regolarita’ del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell’idoneita’ del percorso, delle sue variazioni e dell’ubicazione delle fermate;
approvazione dei piani per la mobilita’ previsti dalla
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;
c) funzione di programmazione dei servizi sulla rete di competenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) della
(Norme per il trasporto pubblico locale), in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino;
d) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico del proprio bilancio e programmazione degli stessi in base al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana con i servizi suburbani ed interurbani di bacino.
17.In forza di tale previsione la Regione non agisce come ente erogatore diretto, ma trasferisce fondi ai Comuni sulla base di programmi e bilanci da questi predisposti. È il Comune (Chieti, in questo caso) il soggetto concedente e competente all’erogazione.
18.La Regione si limita a trasferire un monte risorse omnicomprensivo, vincolato al solo scopo di sostenere i costi del servizio urbano, ma non ha più alcun obbligo diretto nei confronti delle aziende concessionarie.
19.E ciò vale anche per quanto riguarda il contributo per i rinnovi del CCNL 2004 -2007 non più previsto dalla normativa vigente atteso che la normativa a cui si richiama la società ricorrente (L. 244/2007, art. 1, commi 295297) è stata abrogata con l’art. 16 -bis del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che ha istituito il Fondo Nazionale per il TPL.
20.Dal 2013, non esistono più trasferimenti statali specifici vincolati ai rinnovi contrattuali, poiché tutte le risorse confluiscono in un fondo unico e la cui distribuzione interna delle risorse rientra nella discrezionalità gestionale delle Regioni.
21.Di conseguenza, qualsiasi rivendicazione economica deve essere rivolta al Comune concedente, che ha la responsabilità dell’esercizio e del rapporto contrattuale con il gestore.
22.A ciò si aggiunga che la circostanza della mancata abrogazione degli artt. 49 e 56 delle legge regionale n. 62/1983 in relazione all’individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per mezzo della Giunta regionale non vale a sostenere la tesi della permanenza della legittimazione della Regione finendo, piuttosto, per disconoscere la disciplina della legge n.1/2011 che ha attuato la delega contenuta nell’art. 59 della legge regionale 62/1983 ed è chiaramente finalizzata in un’ottica semplificatoria.
Il trasferimento di risorse non avrebbe, in definitiva, senso se la titolarità passiva del rapporto permanesse in capo alla regione trasferente le risorse.
23.Infine il precedente di Cass. 9203/23, relativa alle annualità antecedenti, non tocca l’odierna questione poiché riguardava contributi per annualità 20082010, anteriori all’introduzione del nuovo fondo nazionale nel 2013. Di conseguenza, tale ordinanza non rileva al fine di dimostrare l’esistenza di un obbligo contributivo per l’anno 2016.
24. Il ricorso va quindi respinto; la novità della questione giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
25.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/05/2025.