Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12321 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2876/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 1335/2017, depositata il 12/07/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Tribunale di L’A quila, con sentenza n. 87/2010, decidendo sulla domanda proposta da COGNOME NOME, titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – decisa in prime cure previa separazione della domanda riconvenzionale dalla domanda di riduzione del prezzo promossa in altro giudizio da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE ‘) a titolo di pagamento di debito residuo dell’importo di €122.502,32 per forniture e posa in opera di impianti realizzate in esecuzione di tre contratti di subappalto, rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese processuali. L’originaria domanda promossa da RAGIONE_SOCIALE si estingueva per mancato rinnovo della notifica a RAGIONE_SOCIALE nel termine perentorio di trenta giorni ordinato dal giudice.
1.1. A sostegno della decisione, il Tribunale rilevava pregiudizialmente (per quel che qui ancora è di interesse) che l ‘originaria domanda riconvenzionale era stata promossa da COGNOME NOME, soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata elevata la domanda principale, ossia RAGIONE_SOCIALE, società firmataria dei contratti di subappalto all’origine della controversia . Il Tribunale qualificava, quindi, tale domanda come intervento volontario autonomo ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., diretto a conseguire una pronuncia contro l’attore, RAGIONE_SOCIALE, che faccia stato anche nei confronti della convenuta RAGIONE_SOCIALE
Avverso la pronuncia del Tribunale interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria della RAGIONE_SOCIALE, deducendo (tra l’altro) l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., il Tribunale di L’Aquila aveva rigettato la domanda di
pagamento escludendo la titolarità, da parte di COGNOME NOME, del diritto di credito dedotto in giudizio. In tesi, l’appellante affermava che nei contratti di subappalto stipulati con la società RAGIONE_SOCIALE l’indicazione della società RAGIONE_SOCIALE era derivata da un errore materiale, risultando incontestabilmente agli atti e documenti del giudizio che i contratti erano intercorsi con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME.
2.1. La Corte territoriale rigettava il gravame, così argomentando:
si deve ritenere infondata la deduzione dell’appellante secondo cui la sottoscrizione dei contratti di subappalto da parte della società RAGIONE_SOCIALE sia derivata da un errore materiale poiché i predetti contratti, predisposti unilateralmente dalla committente, recano in ogni pagina la denominazione «RAGIONE_SOCIALE» in corrispondenza della quale è apposta la sottoscrizione del contraente;
si deve ritenere inammissibile la documentazione prodotta dall ‘appellante in questo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. nella formulazione vigente ratione temporis e secondo il principio di diritto per cui la prova indispensabile è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata (Cass. n. 10790 del 2017). Nel caso di specie, la documentazione prodotta non assume il rilievo sopraindicato, specialmente se si considera che la visura camerale mediante la quale l’appellante intende dimostrare che, all’epoca della stipulazione dei contratti di subappalto, la società RAGIONE_SOCIALE non esisteva, riguarda la diversa società RAGIONE_SOCIALE;
ne consegue la carenza della titolarità della posizione soggettiva oggetto della domanda di pagamento promossa da COGNOME NOME, poiché i tre contratti di subappalto sono stati stipulati dalla società RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE;
la questione della carenza della titolarità è rilevabile d’ufficio quando risulti, come nel caso di specie, dagli atti di causa e, in particolare, proprio dalla documentazione prodotta dal convenuto odierno appellante.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE, e il ricorso affidato a sei motivi.
3.1. Con atto del 02.10.2023 si costituiva innanzi a questa Corte previa autorizzazione del Giudice Delegato, dottAVV_NOTAIO, rilasciata in data 07.12.2022 – il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza n. 26/2022 del Tribunale di Spoleto, riportandosi al ricorso per cassazione in atti e depositando, altresì, memoria ex art. 380bis . 1 cod. proc. civ.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, si rileva che l’ intervento del curatore del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, successivo alla notificazione ed al deposito del presente ricorso per cassazione, deve ritenersi ammissibile.
E’ vero è anche che questa Corte ha affermato, in passato, il principio per cui il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio con la conseguenza che, una volta instauratosi il giudizio di cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all’art. 302 cod. proc. civ., il quale prevede la
costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021; Cass. Sez. lav., 19/03/2014, n. 6329; Cass. Sez. I, 14/04/ 1999, n. 3697).
È da ritenersi, tuttavia, che il principio in questione debba essere declinato in senso non integralmente incompatibile con l’intervento del Fallimento nel giudizio di legittimità.
Vero che il giudizio di Cassazione, retto dall’impulso d’ufficio, non viene ad interrompersi nell’ipotesi in cui sopravvenga il fallimento di una delle parti; conseguentemente, intervenuto il fallimento, non vi è alcun onere di riassunzione nei confronti della curatela, né quest’ultima può ritenersi legittimata a stare in giudizio in luogo del fallito.
Tuttavia, dai due principi prima richiamati -che si condividono -non discende come logica conseguenza l’inammissibilità dell’intervento, visto che lo stesso in alcun modo incide sull’impulso, comunque officioso, del giudizio di legittimità, mantenendolo nei binari degli originari motivi di ricorso. Inoltre, il diverso ruolo rivestito dalla curatela rispetto all’imprenditore in bonis -agendo quest’ultimo unicamente nel proprio interesse ed agendo invece la curatela nell’interesse della massa dei creditori vale a fondare un autonomo interesse della RAGIONE_SOCIALE ad intervenire spontaneamente nel giudizio di legittimità per supportare -pur non potendole modificare -le tesi difensive originariamente dedotte dall’imprenditore in bonis, pena -diversamente opinando -un non giustificato vulnus alle facoltà difensive della RAGIONE_SOCIALE, del tutto estromessa dal giudizio di legittimità, senza poter far valere alcuna facoltà anche solo argomentativa.
Deve, quindi, ritenersi che, intervenuto il fallimento di una delle parti – RAGIONE_SOCIALE – fermo restando che il giudizio di legittimità non si interrompe e prosegue secondo la regola dell’impulso
d’ufficio, la curatela della RAGIONE_SOCIALE possa, tuttavia, intervenire per fare proprie le difese originariamente sviluppate dall’impresa fallita quando era ancora in bonis ( Cass. n. 39785 del 2024 ).
1.1. Sempre in via preliminare, devono essere disattese le numerose eccezioni di inammissibilità del ricorso elevate dalla controricorrente, anche in memoria.
E’ superabile il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione dei documenti, posto che la ricorrente indica con sufficiente chiarezza dove reperirli.
Quanto alla commistione dei motivi di ricorso (nn. 3 e 4, oppure 4 e 5 dell’art. 360, comma 1, cod . proc. civ.), pur prospettandosi sia violazioni di legge che difetti di motivazione, tale formulazione può dirsi ammissibile in quanto la parte argomentativa rende possibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, e i distinti quesiti sono articolati e sono presenti momenti di sintesi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425 – 02; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 – 01); Cass., n. 7009 del 2017 Rv. 643681 – 01Cass. Sez. U., n. 9100 del 2015, Rv. 635452 -01; Cass. Sez. L, n. 21239 del 20.10.2015; Cass. SS.UU. n. 976 del 2008).
Non rileva, infine, l’inammissibilità per c.d. «doppia conforme» (p. 13 punto 6 controricorso), posto che l’atto di citazione in appello (notificato il 21.03.2011) precede l’entrata in vigore della riforma, applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012.
1.2 . Tanto premesso, è ora possibile passare all’esame dei m ezzi di ricorso.
2. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1655 ss. cod. civ., artt. 101, 112, 116, 183, 184, 345 153, 115 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 della Costituzione. La ricorrente lamenta violazione delle regole che presidiano la regolarità del contraddittorio, il giusto processo e il diritto di difesa, non avendo già il giudice di primo grado e poi quello d’appello introdotto il contraddittorio con assegnazione di termini per il deposito delle memorie. Inoltre, la difesa di RAGIONE_SOCIALE aveva depositato produzione documentale con memoria di replica ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. (vecchia formulazione) senza considerare che su tale (illegittima) produzione la difesa di COGNOME NOME non era stata posta nella condizione di contraddire. Infatti, nonostante la richiesta congiunta di assegnazione dei termini di cui all’art. 184 cod. proc. civ. il giudice di prime cure, immotivatamente, aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni, rigettando la predetta richiesta. Con una seconda doglianza la ricorrente lamenta la violazione delle regole richiamate, rappresentata dalla declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali in grado di appello, così privando totalmente COGNOME NOME del proprio diritto alla prova, dimostrando l’errore materiale che aveva determinato il rigetto della domanda per carenza di titolarità del diritto di credito.
2.1. Il motivo è inammissibile sotto due diversi profili. Innanzitutto, per ciò che attiene alla violazione delle regole del contraddittorio, in funzione dell’effetto sostitutivo della pronuncia di appello rispetto a quella di prime cure la decisione pronunciata dalla Corte territoriale prende, comunque, il posto di quella oggetto di gravame, determinandone la caducazione, nei limiti delle specifiche censure
contenute nella domanda di appello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33429 del 2019).
2.2. Quanto alla declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali in grado di appello, il motivo è inammissibile: la Corte territoriale ha escluso il rilievo della nuova documentazione prodotta dall’appellante (espressamente, con riferimento alla visura camerale: v. sentenza p. 7, 1° capoverso). Il concetto di «prove indispensabili» accolto dalla Sezioni Unite di questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939 -01, richiamata in sentenza) è rimesso al filtro costituito dalla valutazione del giudice del merito, non soggetto al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti -qui neanche dedotti -dell ‘omessa motivazione ovvero della motivazione apparente.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1655 ss. cod. civ., artt. 101, 112, 116, 115 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 della Costituzione. La ricorrente contesta la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto che la questione della titolarità della posizione soggettiva di COGNOME NOME sia da escludersi in virtù della documentazione prodotta dall’allora appellante, RAGIONE_SOCIALE Così decidendo, la Corte territoriale – nel richiamare la sentenza Cassazione Sezioni Unite 16.02.2016, n. 2951 – ha omesso di considerare il passaggio in cui si dà rilievo alla difesa di controparte articolata in argomenti di merito in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Nel caso che ci occupa, prosegue la ricorrente, è pacifico che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva svolto difese di merito oppositive rispetto alla domanda azionata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO riconvenzionale,
a partire dalla comparsa di costituzione e risposta: non aveva mai contestato le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, agli atti, risulta una dichiarazione di riconoscimento del credito della omonima RAGIONE_SOCIALE, azionato in INDIRIZZO; né la predetta parte convenuta aveva mai eccepito la carenza di titolarità e legittimazione della controparte, tanto che alla stessa aveva opposto eccezione di inadempimento chiedendo l’applicazione di una penale.
3.1. Il motivo è fondato. La questione attinente all’appartenenza all’attore del diritto vantato nella prospettazione della domanda era già stata affrontata d’ufficio dal giudice di prime cure e, sottoposto a gravame tale capo della sentenza, la medesima questione è stata decisa in appello sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. Rilevando la non coincidenza tra il soggetto firmatario dei tre contratti di subappalto, «RAGIONE_SOCIALE», e l’attore, la Corte territoriale ha escluso la titolarità del diritto di COGNOME NOME ad agire in giudizio, escludendo altresì la prospettazione di un errore materiale che potesse, invece, accertare la legittimazione ad agire di quest’ultimo ex art. 81 cod. proc. civ.
Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva di esso (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Nel caso che ci occupa, spettava a COGNOME NOME dimostrare la sua qualità di parte dei tre contratti di subappalto stipulati con RAGIONE_SOCIALE, dando atto dell’errore materiale in cui erano incorse entrambe le parti , laddove RAGIONE_SOCIALE aveva indicato il subappaltatore come «RAGIONE_SOCIALE», e il subappaltatore aveva, a sua volta, apposto la propria sottoscrizione in corrispondenza del l’asserita errata dicitura. Senonché su tale questione, precisano le stesse Sezioni Unite (punti 52, 54) può
avere rilievo la posizione assunta dal convenuto, perché può rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto: ciò avviene (anche) nel caso in cui il convenuto articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. La posizione assunta da RAGIONE_SOCIALE negli atti difensivi del giudizio di prime cure, invece, non è stata esaminata dalla Corte territoriale.
3.2. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata e rinviata ad altro giudice affinché proceda alla verifica della sussistenza di difese oppositive proposte da RAGIONE_SOCIALE alla domanda (originariamente in riconvenzionale) promossa dalla RAGIONE_SOCIALE, tali da eventualmente convalidare la qualità diparte di quest’ultimo n ei tre contratti di subappalto e, quindi, la relativa titolarità del diritto a promuovere azione in giudizio per il pagamento del l’asserito debito residuo.
Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 345, 346, 116, 115, 153, 183, 184 cod. proc. civ., artt. 2247 ss., 1665, 2222 ss., 2082 cod. civ. La ricorrente -dopo aver ribadito l’assenza di contradditorio in primo grado, che non le aveva consentito né di contrastare la documentazione illegittimamente prodotta dalla convenuta, né di produrre propria documentazione in assenza di concessione di termini ex art. 184 cod. proc. civ. – lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili i documenti proposti in appello dall’odierna ricorrente che, nel dedurre sul punto, aveva depositato documenti ulteriori -indispensabili ai fini della causa – per dimostrare che RAGIONE_SOCIALE, anche alla data di sottoscrizione dei contratti
di subappalto e di introduzione della lite, era un soggetto inesistente, mai costituito né iscritto nel registro delle imprese, e che la partita IVA indicata nei documenti, anche fiscali, depositati in giudizio era riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1988, 2214, 2709, 2247, 1665, 2222, 2082, cod. civ.; artt. 345, 346, 116, 115, 153, 183, 184, 633 ss. cod. proc. civ. Nella prospettiva della ricorrente, la Corte territoriale ha totalmente omesso l’esame di taluni documenti e ha errato nella valutazione e attribuzione di efficacia probatoria che la legge loro attribuisce. Dal decreto ingiuntivo relativo alle fatture numeri 23/2003, 24/2003 25/2003 emerge con assoluta certezza che il credito e il rapporto di titolarità era in capo alla RAGIONE_SOCIALE, e non all’esistente RAGIONE_SOCIALE: tali fatture costituiscono di per sé un valido ed efficace vaglio di riscontro della fondatezza della pretesa creditoria, dalle quali si doveva ben comprendere che la titolarità del rapporto era, appunto, in capo alla RAGIONE_SOCIALE; l’aggiunta dell’indicazione «RAGIONE_SOCIALE» nei contratti era, dunque, certamente risultato di un mero errore materiale. Ugualmente, da numerosi documenti provenienti da controparte si evince la titolarità nel rapporto di credito riconosciuta in capo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; proprio con riferimento ad uno di questi documenti, la ricorrente insiste sul fatto che esso rappresenti una piena ricognizione da parte di RAGIONE_SOCIALE del suo debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: benché riguardi solo una porzione del credito – cioè le fatture azionate in INDIRIZZO – è indubbio la sua valenza confessoria.
Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: artt. 1988, 2214, 2709, 2247, 1665, 2222, 2082, cod. civ.; artt. 345, 346, 116, 115, 153, 183, 184, 633 ss. cod. proc. civ. La ricorrente censura l’omesso esame di documenti da lei prodotti in appello: mentre, infatti, la Corte territoriale ha preso in esame soltanto la certificazione camerale della RAGIONE_SOCIALE, ha mancato di visionare la visura storica dell’impresa RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME nonché quella della RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME. Da tale documentazione risulta, infatti, che non esisteva ancora la RAGIONE_SOCIALE, perché iscritta il 25 giugno 2008. Precisa la ricorrente che i dati identificativi dei soggetti commerciali hanno come punto di riferimento primario la partita IVA: ove correttamente valutati i principi in ordine all’identificazione della RAGIONE_SOCIALE con i parametri pure fiscalmente rilevanti, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza dell a RAGIONE_SOCIALE e l’erronea apposizione della sigla «RAGIONE_SOCIALE» alla data di stipulazione dei contratti di subappalto.
Con il sesto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che nella sentenza ora gravata manchi del tutto il passaggio motivazionale logico-giuridico sia per dare giustificazione al rigetto dell’istanza di acquisizione della nuova documentazione in appello, ma soprattutto in merito alla rilevata decisività della documentazione stessa. L’omesso fatto riguarda proprio la questione della titolarità del diritto di credito e quindi della
legittimazione all’azione: il giudice territoriale ha totalmente omesso l’esame delle circostanze di fatto tutte documentalmente emergenti, rappresentate anche nei motivi che precedono: l’identificazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’esistenza della stessa alla data di sottoscrizione dei contratti, l’inesistenza di una s.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. denominata RAGIONE_SOCIALE, la mancata sottoscrizione dei contratti come RAGIONE_SOCIALE, l’intestazione delle fatture, il riconoscimento di debito da parte della RAGIONE_SOCIALE tali circostanze la Corte d’appello non si è pronunciata, perché ha ritenuto le prove in parte irrilevanti e non indispensabili, e in parte inammissibili perché depositate in appello.
Avendo il Collegio accolto il secondo motivo del ricorso, i restanti si dichiarano tutti assorbiti.
Il Collegio, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti gli altri; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda