Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2288 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2288 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 27164/2024 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME ed RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima con sede in Roseto (TE), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, d all’AVV_NOTAIO (essendo medio tempore deceduto l’AVV_NOTAIO, parimenti nominato nella medesima procura) , presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pescara, alla vi cesare INDIRIZZO.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, al INDIRIZZO, in persona del consigliere delegato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso dall’AVV_NOTAIO
(EMAIL), presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al INDIRIZZO.
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la SENTENZA, n. 715/2024, emessa da CORTE D’APPELLO di L’AQUILA il 29/05/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo del 13 maggio 2015, n. 632, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ., il Tribunale di Teramo intimò alla RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in qualità di debitrice principale, nonché ad NOME COGNOME, NOME COGNOME ed alla RAGIONE_SOCIALE , quali fideiussori, l’immediato pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., di € 780.606,76 , oltre interessi e spese di procedura, di cui: € 82,26 , oltre interessi, quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 000030077461, sottoscritto in Teramo in data 1 febbraio 2007; € 561.827,22 oltre interessi, quale saldo debitore relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 000030060962, sottoscritto in Teramo il 27 marzo 2006; € 218.697,23 oltre interessi, quale saldo debitore relativo al contratto di mutuo chirografario non ipotecario sottoscritto in Teramo in data 1 febbraio 2007.
Nel giudizio, ex art. 645 cod. proc. civ., promosso dagli ingiunti, si costituì RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a., quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività di quest’ultimo ex art. 649 cod. proc. civ., si costituì RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito
oggetto della ingiunzione giusta atto di cessione del credito stipulato in data 8 settembre 2016.
Il processo fu interrotto per effetto dell’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e successivamente riassunto dai suoi già menzionati fideiussori
Definendo il procedimento con sentenza del 12 maggio 2022, n. 483, il Tribunale di Teramo, così decise: « 1) separa la causa tra RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE (in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE) la quale, in ragione dell’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, risulta ancora interrotta; 2) dichiara, per le causali di cui in parte motiva, il difetto di titolarità del diritto di credito di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, dichiara inammissibile l’intervento del 25.02.2017; 3) rigetta, per le causali di cui in parte motiva, l’opposizione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto limitatamente ai loro confronti; ».
2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale condizionato, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 23/29 maggio 2024, n. 715, così dispose: « A) Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, accerta e dichiara ammissibile l’intervento in giudizio di SPV RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, la società RAGIONE_SOCIALE come rappresentata e, quindi, accerta e dichiara la titolarità del credito oggetto di causa in capo all’appellante principale società RAGIONE_SOCIALE per il tramite della sua mandataria RAGIONE_SOCIALE B) Dichiara inam missibile l’appello incidentale condizionato. ».
Per quanto qui di interesse, quella Corte osservò, preliminarmente, che « L’appellante principale contesta la decisione del primo giudice per aver accolto l’eccezione di difetto di titolarità del credito avanzata dagli appellati
costituiti. In particolare, l’errore del Tribunale consiste nell’aver acceduto a tale eccezione nonostante essa non fosse stata proposta immediatamente dopo lo spiegato intervento in giudizio dell’odierna appellante la quale il 25.02.2017 si costituiva in giudizio spontaneamente quale cessionaria del credito portato dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, in forza di atto di cessione del credito stipulato in data 8.09.2016 nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. L’eccezione degli allora op ponenti figura per la prima volta solo nella comparsa conclusionale e prima di allora la questione non era stata mai sollevata. In sostanza, la mancata contestazione avrebbe determinato ex articolo 115 c.p.c., un definitivo accertamento che nemmeno il giudice avrebbe potuto superare ».
Richiamati, poi, i principi di Cass., SU, n. 2951 del 2016, rimarcò che, « Nel caso specifico, tra il momento dell’intervento della SPV e quello della comparsa conclusionale, si registrava lo svolgimento della CTU e di un’udienza istruttoria nonché l’interruzione del giudizio, la riassunzione e quindi la precisazione delle conclusioni. In questa fase, nulla viene detto dagli appellati in merito alla titolarità del diritto da parte della odierna appellante».
Ritenne, infine, che, « Indubbiamente, il protratto atteggiamento di inerzia della odierna appellata appare incompatibile con la serietà dell’eccezione svolta solo in sede di comparsa conclusionale, paralizzando o compromettendo le facoltà di difesa dell’odierna appellante. . Pare a questa Corte che la condotta processuale tenuta dagli appellati sia sicuramente lacunosa vista l’eccezione sollevata solo in sede di comparsa conclusionale laddove essa avrebbe richiesto un’immediata replica che è mancata non solo nella prima difesa successiva all’intervento ma anche in tutti i successivi momenti del processo, persino in sede di precisazione delle conclusioni. Se si considera poi che l’intervento della società appellante risale al 25 febbraio 2017 e che successivamente il 29 giugno 2017 veniva nominato il CTU e dopo lo svolgimento della perizia di ufficio il 21 novembre 2018 il processo veniva interrotto senza che in questo frangente l’eccezione ( rectius , la difesa) venisse mai avanzata, appare ineludibile dedurre che l’eccezione debba considerarsi tardivamente proposta e in conflitto con il comportamento
processuale concretamente tenuto dalla parte appellata in primo grado. Appare poi particolarmente pregnante il silenzio degli appellati in occasione della stessa riassunzione del giudizio effettuata appunto da parte di COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Se la riassunzione non poteva ignorare ciascuna parte costituita, deve pure sottolinearsi come essa sia avvenuta senza che i riassuntori contestassero, nemmeno in quella sede, la titolarità del credito vantato dal cessionario. Lo stesso dicasi della precisazione delle conclusioni in cui gli appellati costituiti nulla dicono ».
Per la cassazione di questa sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (e, per essa, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.a.) è rimasta solo intimata.
Il 4/7 aprile 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 5 maggio 2025, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto la decisione del loro ricorso. Sono state depositate memorie ex art. 380bis .1 cod. proc civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso sono rubricati, rispettivamente:
« Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., art. 111 Cost. e art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale ecceduto dai ‘limiti’ che le sono stati fissati dalla ‘domanda’ quale è stata formulata, con l”Atto di citazione in appello’, come ‘Primo motivo di impugnazione principale’ attenente alla ‘prova della titolarità del credito ceduto’, nonché da quelli postile dalle ‘domande’ e/o dalle ‘eccezioni’ che, ‘non accolte nella sentenza di primo grado’, dall’Appellante ‘non sono’ state ‘riproposte in appello’ con delle ‘censure’ che avrebbero dovuto esser mosse , ex art. 342 c.p., ‘in modo
chiaro, sintetico e specifico’ alla ‘ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado’, sicché ‘si intendono’, ex art. 346 c.p.c., per ‘rinunciate’ »;
II) « Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., art. 111 Cost. e art. 112, in relazione all’art. 132 c.p.c., per aver la Corte territoriale travalicato i ‘limiti’ che le erano stati fissati con quanto le era stato ‘chiesto’ dall’Appellante con l”Atto di citazione in appello’ per quel che riguarda il ‘Primo motivo di impugnazione principale’ sicché, essendo mancata la ‘corrispondenza’ con gli atti e fatti di causa, nonché su quel che era stato ‘chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione’ con la ‘nota sentenza del 16/02/2016, n. 2951’ , che sono rimasti gli ‘stessi’ nei due gradi di giudizio, n’è scaturito un ‘pronunciato’ che, ‘antitetico’, avrebbe necessitato d’una ‘motivazione’ che, non solo ‘graficamente esistente’, rendesse ‘percepibile il fondamento della decisione’ secondo cui ‘il primo motivo dell’appello principale è certamente fondato’ così da non ‘lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture’ per la comprensione della ‘ragione’ per la quale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, si sarebbe dovuta riconoscere ‘la titolarità del credito oggetto di causa in capo a ll’appellante società dichiarando altresì l’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla società RAGIONE_SOCIALE per il tramite della sua mandataria RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del giudizio rubricato al n.r.g. 2649/15 del Tribunale di Teramo ».
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. Il ricorso si rivela inammissibile, nel suo complesso, per difetto dei requisiti di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 366, numero 4, cod. proc. civ., il quale, dopo l’entrata in vigore – antecedente al ricorso – del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 149, richiede ‘la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano’, mentre, nel caso di specie, il ricorso è formulato mediante l’impiego, oltre che di una non comune prolissità, di una impostazione espositiva che, anche sul piano delle insolite caratteristiche
grafiche largamente utilizzate, rende oltremodo ostico intendere ciò che con esattezza i ricorrenti abbiano inteso dire.
1.1. Il ricorso è altresì palesemente inammissibile, nel suo complesso, giacché non consente di intendere, se non altro con tranquillante sicurezza, in che modo le plurime norme richiamate in rubrica sarebbero state violate dal giudice d’appello, dovendosi ricordare, a tal fine, che: «In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa» (cfr. Cass., SU, n. 23745 del 2020). Nella specie, invece, entrambi i formulati motivi si articolano in una inammissibile ed inestricabile commistione di elementi di fatto, riproduzione di atti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo e secondo grado (cfr. Cass. 13312/2018).
1.2. Tanto premesso, ove fosse corretto ipotizzare che, con il primo motivo, i ricorrenti abbiano inteso addebitare ai giudici d’appello di essersi pronunciati violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato quanto alla da loro ritenuta titolarità del credito oggetto di causa in capo all’appellante società, dichiarando altresì l’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla società RAGIONE_SOCIALE per il tramite della sua mandataria RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del giud izio rubricato al n.r.g. 2649NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Teramo, sarebbe agevole replicare che una simile doglianza sarebbe manifestamente infondata per la semplice considerazione che, in realtà, oggetto del primo motivo di gravame così come accolto dalla corte distrettuale, era proprio la contestazione della pronuncia
del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l’intervento di RAGIONE_SOCIALE in ragione della mancata prova della cessione del credito oggetto di causa.
In altri termini, il divieto di ultra o extra petizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., preclude al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. Cass. n. 8645 del 2018; Cass. n. 5832 del 2021).
Orbene, nel caso di specie, la corte d’appello, dopo aver riportato alcuni parti della motivazione della sentenza resa da Cass., SU, n. 2915 del 2016 , ha spiegato, poi, che, «Tuttavia, non per questo si può considerare esaurito il motivo di a ppello perché la difesa dell’appellante suggerisce che il comportamento processuale degli opponenti avesse consumato il potere della parte di opporre tale difesa in ragione del silenzio osservato. È vero infatti che tale difesa viene meno se chi la sollevi abbia, prima di allora, riconosciuto tale titolarità e assunto per l’innanzi atteggiamenti in sede processuale incompatibili con tale contestazione. Nel caso specifico, tra il momento dell’intervento della SPV e quello della comparsa conclusionale, si reg istrava
lo svolgimento della CTU e di un’udienza istruttoria nonché l’interruzione del giudizio, la riassunzione e quindi la precisazione delle conclusioni. In questa fase, nulla viene detto dagli appellati in merito alla titolarità del diritto da parte della odierna appellante. Indubbiamente, il protratto atteggiamento di inerzia della odierna appellata appare incompatibile con la serietà dell’eccezione svolta solo in sede di comparsa conclusionale, paralizzando o compromettendo le facoltà di difesa dell’odierna appellante. . Pare a questa Corte che la condotta processuale tenuta dagli appellati sia sicuramente lacunosa vista l’eccezione sollevata solo in sede di comparsa conclusionale laddove essa avrebbe richiesto un’immediata replica che è mancata non solo ne lla prima difesa successiva all’intervento ma anche in tutti i successivi momenti del processo, persino in sede di precisazione delle conclusioni. Se si considera poi che l’intervento della società appellante risale al 25 febbraio 2017 e che successivamente il 29 giugno 2017 veniva nominato il CTU e dopo lo svolgimento della perizia di ufficio il 21 novembre 2018 il processo veniva interrotto senza che in questo frangente l’eccezione ( rectius , la difesa) venisse mai avanzata, appare ineludibile dedurre che l’eccezione debba considerarsi tardivamente proposta e in conflitto con il comportamento processuale concretamente tenuto dalla parte appellata in primo grado. Appare poi particolarmente pregnante il silenzio degli appellati in occasione della stessa riassunzione del giudizio effettuata appunto da parte di COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Se la riassunzione non poteva ignorare ciascuna parte costituita, deve pure sottolinearsi come essa sia avvenuta senza che i riassuntori contestassero, nemmeno in quella sede, la titolarità del credito vantato dal cessionario. Lo stesso dicasi della precisazione delle conclusioni in cui gli appellati costituiti nulla dicono».
Trattasi, come è evidente, di una motivazione assolutamente chiara nell’intento della medesima corte di far conoscere l’ iter logico dalla stessa seguito per giungere alla conclusione della ritenuta titolarità del credito oggetto di causa in capo all’appellante società, dichiarando, altresì, l’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla società RAGIONE_SOCIALE per
il tramite della sua mandataria RAGIONE_SOCIALE, così dovendosi disattendere anche il secondo motivo dell’odierno ricorso ove fosse corretto ipotizzare che, tramite esso, si sia voluto denunciare un vizio motivazionale, sul punto della sentenza oggi impugnata.
Resta, dunque, solo da ricordare che:
i) come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 7597 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 18079, 16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis , risultando impugnata una sentenza resa il 29 maggio 2024), ha ormai ridotto al ‘minimo costituzionale’ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua ‘contraddittorietà’ (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘insanabile’ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘insuperabile’;
ii) il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 7597 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘motivazione apparente’ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 7597 e 1497 del 2025; Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017), è insussistente nella specie alla stregua del chiaro argomentare della corte distrettuale così come lo si è riportato in precedenza;
iii) come ricordato da Cass. n. 15058 del 2024 (cfr. amplius , in motivazione), costituisce ‘elemento valutativo riservato al giudice del merito’, apprezzare, ‘nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla co ntroparte’ (così Cass. n. 3689 del 2019), non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 13217 del 2014);
iv) affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si
richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016);
v) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025);
vi) come puntualizzato da Cass. n. 7612 del 2022 (cfr. in motivazione), «Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)» .
Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che nemmeno persuade, in contrario, quanto esposto dai ricorrenti nella loro memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., depositata il 24 novembre 2025, in cui, sostanzialmente, sono state ribaditi, sebbene più sinteticamente, alcuni argomenti già esposti nei motivi precedentemente descritti, senza peraltro, minimamente contrastare la duplice ragione di preliminare inammissibilità del ricorso evidenziata nella proposta suddetta, né quanto in essa rimarcato per giustificare, comunque, la infondatezza dei menzionati motivi.
In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni p er discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti suddetti, vanno condannati, in solido tra loro, nei confronti
della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 6.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente costituitasi, in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 6.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME