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Titolare del trattamento: chi è secondo la Cassazione?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26969/2023, ha chiarito un punto cruciale in materia di privacy: un’impresa di trasporti diventa titolare del trattamento dei dati di geolocalizzazione dei propri veicoli nel momento in cui le vengono fornite le credenziali di accesso al sistema, anche se non le utilizza mai. La mera disponibilità del potere decisionale sui dati è sufficiente per assumere tale qualifica e i relativi obblighi, ribaltando la decisione del tribunale di merito che aveva escluso la responsabilità della società.

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Pubblicato il 17 febbraio 2026 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Titolare del trattamento: la disponibilità dei dati è più importante dell’uso effettivo

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per definire la figura del titolare del trattamento dei dati personali. La mera disponibilità delle credenziali di accesso a un sistema che tratta dati, come quello di geolocalizzazione dei veicoli, è sufficiente per attribuire tale qualifica, anche se l’azienda non ha mai effettuato l’accesso né visualizzato i dati. Questa decisione sottolinea che la responsabilità in materia di privacy deriva dal potere decisionale e dal controllo potenziale sui dati, non necessariamente dal loro utilizzo attivo.

I Fatti di Causa

Una società di trasporti riceveva dal Garante per la Protezione dei Dati Personali un’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione di 8.000 euro. La violazione contestata era l’omessa notificazione, prevista dal vecchio Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), per l’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione installato sui propri mezzi di trasporto merci.

La società si opponeva alla sanzione davanti al Tribunale, sostenendo di non essere il titolare del trattamento. A suo dire, il sistema era stato ideato, sviluppato e gestito interamente da un’altra azienda, fornitrice del servizio, che ne deteneva il database. La società di trasporti si limitava a fornire gli automezzi e gli autisti, e sebbene le fossero state create automaticamente le credenziali di accesso al sistema, non le aveva mai utilizzate né aveva personale dedicato a tale scopo.

Il Tribunale di Sondrio accoglieva l’opposizione, annullando la sanzione. La motivazione si basava sul fatto che la gestione del sistema di geolocalizzazione era esclusiva della società fornitrice.

Contro questa decisione, il Garante della Privacy proponeva ricorso per cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Garante, cassando la sentenza del Tribunale e rinviando la causa allo stesso giudice per una nuova valutazione, basata su un principio di diritto chiaramente enunciato.

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha commesso un errore nel considerare dirimente il mancato utilizzo delle credenziali. Il punto focale, invece, risiede nella disponibilità del potere decisionale sui dati.

Le Motivazioni: la qualifica di titolare del trattamento

Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione dell’art. 28 del vecchio Codice Privacy (applicabile al caso ratione temporis). La norma definisce il titolare del trattamento come l’entità che “esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento”.

La Corte ha affermato che il fatto che alla società di trasporti fossero state messe a disposizione le credenziali di accesso ai dati di geolocalizzazione è un “indice significativo” del trasferimento a suo favore della possibilità di esercitare, in modo autonomo, quel potere decisionale. La possibilità di accedere ai dati, di controllarli e di utilizzarli per le proprie finalità aziendali (come la gestione della flotta e dei trasporti) è ciò che qualifica un soggetto come titolare.

Il fatto che tale potere non sia mai stato concretamente esercitato è irrilevante. La legge non richiede un’attività materiale di trattamento, ma la titolarità del potere di decidere come e perché i dati vengono trattati. Pertanto, la società di trasporti, avendo ricevuto le chiavi di accesso al sistema, era diventata a tutti gli effetti titolare del trattamento, con tutti gli obblighi che ne conseguono, inclusa la notificazione al Garante prevista all’epoca dei fatti.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche per tutte le aziende che utilizzano servizi esterni per il trattamento di dati personali, come sistemi di localizzazione, piattaforme CRM o software di gestione del personale.

1. La responsabilità non si delega passivamente: Un’azienda non può sottrarsi ai propri obblighi in materia di privacy semplicemente astenendosi dall’utilizzare gli strumenti messi a disposizione da un fornitore. Se si ha il potere di accedere e gestire i dati, si è considerati titolari (o contitolari) e si è tenuti a rispettare la normativa.

2. Focus sul potere, non sull’azione: La qualifica di titolare del trattamento dipende dal controllo giuridico e fattuale sui dati, non dall’effettivo compimento di operazioni di trattamento. La mera disponibilità di credenziali di accesso è una condizione sufficiente.

3. Necessità di una chiara definizione dei ruoli: È fondamentale che nei contratti con i fornitori di servizi tecnologici i ruoli privacy (titolare, responsabile, contitolare) siano definiti con chiarezza e precisione, per evitare zone grigie e attribuire correttamente le responsabilità.

È sufficiente avere le credenziali di accesso a un sistema di geolocalizzazione per essere considerati ‘titolare del trattamento’?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la messa a disposizione delle credenziali di accesso ai dati è una condizione sufficiente per attribuire a un’impresa la qualifica di titolare del trattamento, poiché le conferisce un potere decisionale autonomo sulle finalità e modalità del trattamento.

Se un’azienda non utilizza mai le credenziali di accesso ai dati, può comunque essere ritenuta responsabile per violazioni della privacy?
Sì. La Corte ha chiarito che l’effettivo utilizzo delle credenziali o la visualizzazione dei dati è irrilevante. La responsabilità deriva dalla titolarità del potere di decidere sui dati, non dal suo concreto esercizio.

Chi è definito titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del vecchio Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)?
È l’entità (persona giuridica, pubblica amministrazione, etc.) nel suo complesso o l’unità periferica che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati, compreso il profilo della sicurezza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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