Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3057/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
COMUNE DI PATERNO ‘
-Intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CATANIA n. 1636/2022 depositata il 27/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME (odierna ricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Catania il Comune di Paternò (odierno intimato) per ottenere il pagamento di un credito dalla stessa vantato in virtù di cessione e sub cessione.
Il Comune eccepì l ‘avvenuta revoca, da parte del sub cedente NOME COGNOME, della sub cessione effettuata in favore dell ‘ attrice.
Con sentenza n. 2337/2019, il Tribunale di Catania rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE Paternò.
Premesso che la domanda di condanna del Comune di Paternò avanzata da NOME COGNOME si fondava su una cessione del 7/12/1992, effettuata da tale NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, di un credito vantato nei confronti del Comune convenuto e sulla sub cessione del 28/2/1995 effettuata dal COGNOME in favore della COGNOME, e premesso che il Comune, costituendosi, aveva dedotto che il detto COGNOME aveva revocato la cessione effettuata in favore dell ‘ attrice, il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che la COGNOME avesse tardivamente, e precisamente solo con le memorie di cui all ‘ art. 183, 6° comma, c.p.c., eccepito l ‘ illegittimità di detta revoca.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che la legittimità della revoca non potesse essere messa in discussione, e che il Comune non fosse conseguentemente tenuto a pagare all ‘ attrice la somma originariamente spettante alla COGNOME.
Avverso tale sentenza la COGNOME propose gravame dinnanzi alla Corte d ‘ appello di Catania, chiedendo che, in riforma della stessa, venisse accertato che – a seguito della definizione dei procedimenti civili n. 4447/1988 R.G., 4448/1988 R.G., 4449/1988 R.G. e 4450/1988 R.G., già pendenti presso il Tribunale di Catania e/o in conseguenza degli stessi – il Comune di Paternò è stato ritenuto debitore di NOME COGNOME della somma risultante in atti di euro 1.350.000,00 provvedendo, altresì al pagamento del debito in favore di alcuni cessionari e/o sub cessionari del credito, pretermettendo la sub-cessionaria NOME COGNOME. La COGNOME chiese quindi di condannare il Comune di Paternò al pagamento in proprio favore dell ‘ importo di euro 278.100,00, pari al 20,6% dell ‘ intero credito di euro 1.350.000,00, riconosciuto come dovuto alla creditrice originaria NOME COGNOME.
Si costituì il Comune RAGIONE_SOCIALE Paternò chiedendo il rigetto dell ‘ appello.
Con sentenza n. 1636/2022, depositata in data 27/07/2022, oggetto di ricorso, la Corte d ‘ Appello di Catania ha rigettato l ‘ appello, condannando la COGNOME a rifondere al Comune RAGIONE_SOCIALE Paternò le spese del grado.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Il Comune di Paternò non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. in relazione all ‘ art. 99 c.p.c. ed all ‘ art. 360 3° e 5° co. c.p.c. -Erronea interpretazione ed individuazione della domanda, delle domande ed eccezioni di parte convenuta e di parte attrice conseguenti a quelle del convenuto. Omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia ‘ .
La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha statuito la legittimità della revoca della cessione di credito effettuata dal sub cedente, ritenendo che la questione della illegittimità non fosse stata posta a fondamento della domanda, e nella parte in cui ha ritenuto di non valorizzare il contenuto della raccomandata del 23.9.2008 allegata dall ‘ attrice a corredo dell’atto di citazione (con cui si contestava al Comune la legittimità della suddetta revoca) e di altra missiva del 23.7.2010 con cui il Comune dava atto delle contestazioni mosse dal legale dell’attrice; assume, in altri termini, che il tema della illegittimità della revoca era stato ritualmente introdotto in causa sin dall ‘atto di citazione , in quanto scaturiva dalla documentazi ne allegata dall’attrice , di talché la Corte di Appello
(come prima il Tribunale) avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto della validità ed efficacia della revoca.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co ., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all ‘ art. 1704 c.c. e violazione dell ‘ art. 360, 3° e 5° co. c.p.c. -Sulla prova della eccepita illegittimità, inesistenza, invalidità, inefficacia della revoca della (sub) cessione del credito’.
La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui fa derivare dall ‘ asserito mancato inserimento iniziale nella citazione, anche da parte dell ‘ attore, della questione relativa all ‘ esistenza, invalidità, inefficacia e all ‘ illegittimità della revoca, l ‘ impossibilità di esaminare la predetta questione. Censura inoltre la sentenza nella parte in cui non ha attribuito valore -in quanto ritenuta genericaalla contestazione effettuata dalla ricorrente all ‘ udienza di trattazione, non avendo la stessa sollevato alcuna eccezione o proposto domande (conseguenziali alle difese del Comune) idonee a introdurre un nuovo thema decidendum e, precisamente, la questione della legittimità, opponibilità ed efficacia della revoca.
Esaminati congiuntamente i due motivi, il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
Va escluso che all’individuazione del thema decidendum delineato dall’atto di citazione possano concorrere le allegazioni documentali, in quanto l’oggetto del giudizio e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda devono risultare (e possono evincersi) solo dall’atto di citazione, senza possibilità di integrazione per mezzo dei documenti prodotti, che assolvono alla diversa funzione di prova dei fatti dedotti.
Per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l’atto di citazione faceva valere una pretesa creditoria basata sulla sub cessione del credito effettuata dal COGNOME in favore della COGNOME, senza introdurre la questione della revoca di detta sub cessione (e
della sua invalidità), che non costituiva pertanto oggetto dell’originario thema decidendum .
La questione della sopravvenuta revoca è stata invece introdotta in causa dal Comune, a mezzo della tempestiva eccezione contenuta nella comparsa di costituzione.
Ciò detto, deve ritenersi -in senso contrario rispetto a quanto affermato dalla Corte territoriale- che il tema della validità e dell’efficacia era stato già acquisito all’oggetto del giudizio per effetto dell’eccezione svolta dal Comune e pertanto non necessitava, per dover essere esaminato, di un ‘ ulteriore eccezione da parte dell’attrice, la quale era tenuta soltanto a prendere posizione sulla questione, in termini di mera difesa che ben poteva essere svolta in sede di memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c.
Si vuol dire, in altri termini, che, a fronte della pretesa dell’attrice di pagamento di un credito ad essa ceduto e a fronte dell’eccezione di sopravvenuta inefficacia (per revoca) di tale cessione sollevata dal debitore ceduto, la cessionaria non era tenuta a eccepire a sua volta l’invalidità/inefficacia della revoca perché il tema della validità/invalidità e della efficacia/inefficacia della revoca rientrava ormai nel thema decidendum a seguito dell’eccezione sollevata dal Comune, di cui il giudice di merito era chiamato ad accertare la fondatezza (quale dedotto fatto estintivo della pretesa attorea).
Accolto in tali termini il ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte territoriale.
La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d ‘ Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/10/2023.