Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6910 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15430-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro RAGIONE_SOCIALEre, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 563/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 701/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 15430/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
R.G. 15430/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 31.10.2018 n. 563, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello di COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva accolto l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della COGNOME per la corresponsione della somma di € 3.859,00, a titolo di TFR asseritamente dovuto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dal predetto RAGIONE_SOCIALE previdenziale.
Il tribunale riteneva essere circostanza dirimente quella della struttura della retribuzione degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE determinato (inglobante il TFR) e la mancanza di un corrispondente obbligo contributivo nei confronti del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da parte dei datori di lavoro di detti RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE determinato (OTD) è prevista una apposita equivalente RAGIONE_SOCIALE, contemplata dall’art. 58 comma 12 della legge n. 144/99, secondo cui il TFR maturato dagli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assunti a RAGIONE_SOCIALE determinato viene versato dai datori di lavoro agricolo in un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza complementare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; né tale normativa prevede che sia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a dover realizzare e gestire il fondo in questione, ma le predette organizzazioni sindacali. Infine, la Corte d’appel lo aveva accertato che il ricorrente nulla aveva documentato in ordine alla ricerca dei beni e del patrimonio del debitore su cui rivalersi in via diretta.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le RAGIONE_SOCIALE, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE determinato non avessero accesso al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale orientamento non sarebbe sorretto da alcun riferimento legislativo ma si sarebbe basato esclusivamente su circolari interne dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non sono fonti del diritto. Inoltre, la ricorrente aveva azionato nei confronti del datore di lavoro una esecuzione mobiliare con esito negativo e aveva proposto una istanza di fallimento dichiarato improcedibile ed aveva prodotto le rinunce all’eredità degli eredi del suo datore di l avoro.
Il motivo è inammissibile.
Impregiudicata, infatti, la questione sull’esistenza o meno del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE determinato (OTD) – in riferimento alla quale la Corte territoriale ha richiamato la specifica normativa del RAGIONE_SOCIALE nazionale di cui all’art. 58 comma 12 della legge n. 144/99 , che prevede che sia attivato e gestito dalle organizzazioni sindacali delle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza che possa essere imputata alcuna responsabilità all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il suo m ancato funzionamento nella specie non risulta adeguatamente censurata l ‘ulteriore ratio decidendi sottesa alla decisione, attinente alla mancata allegazione de ll’esperimento d i procedure esecutive da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il relativo profilo di censura, infatti, presenta un difetto di specificità, perché, da un lato, la Corte d’appello ha accertato che nulla era stato documentato in ordine alla consistenza del patrimonio anche immobiliare del debitore, mentre, dall’altra , il ricorrente -che sostiene di aver attivato diverse procedure esecutive individuali e concorsuali – non riporta dove e quando abbia prodotto nei giudizi di merito (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la documentazione necessaria al fine di dimostrare l ‘ incapienza patrimoniale del datore di lavoro, al fine di poter avere successivamente accesso al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Sulla scorta del principio in forza del quale, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “rationes decidendi”, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale
impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla “ratio decidendi” non censurata (Cass. n. 13880 del 06/07/2020), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La predetta inammissibilità rende superfluo l’esame di ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.800,00, oltre € 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno