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TFR e cessione d’azienda: quando è esigibile?

La Corte di Cassazione chiarisce che in una cessione d’azienda, se il rapporto di lavoro prosegue con la nuova società, il TFR maturato con il vecchio datore di lavoro (poi fallito) non è immediatamente esigibile. La nuova legge sulla crisi d’impresa non si applica retroattivamente. Il caso analizza proprio il principio del TFR e cessione d’azienda.

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TFR e Cessione d’Azienda: Quando Diventa Esigibile in Caso di Crisi?

La gestione del TFR e cessione d’azienda rappresenta una delle questioni più delicate per i lavoratori, specialmente quando l’impresa cedente si trova in uno stato di crisi o fallimento. Un lavoratore può richiedere immediatamente il TFR maturato alla vecchia azienda se il suo rapporto di lavoro continua senza interruzioni con la nuova? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, tracciando una linea netta tra la disciplina applicabile prima e dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda un lavoratore che, a seguito della cessione del ramo d’azienda in cui era impiegato, ha visto il suo rapporto di lavoro proseguire con la società acquirente. Successivamente, la società cedente è stata dichiarata fallita. Il lavoratore ha quindi tentato di insinuarsi nello stato passivo del fallimento per ottenere il pagamento della quota di TFR maturata fino al momento della cessione.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, sostenendo che, poiché il rapporto di lavoro era continuato con il cessionario, non si era verificato il presupposto per l’esigibilità del TFR, ovvero la cessazione del rapporto stesso. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la normativa speciale in materia di crisi d’impresa dovesse prevalere.

La Questione del TFR e Cessione d’Azienda: la Disciplina Applicabile

Il punto centrale della controversia era l’applicabilità temporale della normativa. Il lavoratore invocava l’applicazione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022. Questa nuova legge, infatti, ha introdotto una norma (l’art. 47, comma 5-bis, della L. 428/1990) che prevede espressamente l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del datore di lavoro cedente in caso di trasferimento d’azienda in procedure concorsuali.

Tuttavia, i fatti di causa si erano svolti prima di tale data. La Corte di Cassazione doveva quindi stabilire se la nuova norma potesse essere applicata retroattivamente o se si dovesse fare riferimento al regime giuridico precedente.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la decisione del Tribunale. Le motivazioni si basano su due pilastri fondamentali.

In primo luogo, la Corte ha affermato il principio del tempus regit actum (il tempo regola l’atto), specificando che la nuova disciplina introdotta dal Codice della Crisi non è retroattiva. Gli Ermellini hanno sottolineato che la nuova norma costituisce una “chiara e consapevole discontinuità” con il diritto previgente, non una semplice interpretazione o chiarimento. Pertanto, non può essere applicata a procedure e trasferimenti avvenuti prima della sua entrata in vigore.

In secondo luogo, secondo la disciplina applicabile all’epoca dei fatti, la giurisprudenza consolidata era unanime nel ritenere che, in caso di cessione d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro prosegue con il nuovo datore di lavoro (cessionario) senza soluzione di continuità. Di conseguenza, l’obbligazione relativa al TFR, inclusa la quota maturata con il cedente, si trasferisce interamente in capo al cessionario. Il diritto al pagamento del TFR sorge solo ed esclusivamente al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Poiché nel caso di specie il rapporto era proseguito, il credito del lavoratore nei confronti della società fallita non era ancora esigibile.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile parte del ricorso perché basato su una ricostruzione dei fatti (una presunta assunzione ex novo) diversa da quella accertata dal giudice di merito, il quale aveva invece stabilito la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Le Conclusioni

L’ordinanza traccia una netta linea di demarcazione temporale per la gestione del TFR e cessione d’azienda in contesti di crisi. Per tutti i trasferimenti avvenuti prima del 15 luglio 2022, i lavoratori il cui rapporto è proseguito con l’acquirente non possono richiedere il TFR maturato alla società cedente fallita. Il loro credito si trasferisce per intero al nuovo datore di lavoro e diventerà esigibile solo alla fine del rapporto. Al contrario, per le cessioni avvenute dopo tale data, la nuova normativa offre una tutela rafforzata, consentendo al lavoratore di esigere immediatamente il TFR dal cedente, separando nettamente le posizioni debitorie. Questa decisione ribadisce l’importanza del principio di irretroattività della legge e consolida l’interpretazione del regime giuridico precedente al Codice della Crisi.

In una cessione d’azienda avvenuta prima del 15 luglio 2022, se il rapporto di lavoro continua, posso chiedere il TFR alla vecchia società fallita?
No. Secondo la Corte, se il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, il diritto al pagamento del TFR non è ancora sorto nei confronti del cedente. L’obbligazione per l’intero TFR si trasferisce al nuovo datore di lavoro.

La nuova legge sulla crisi d’impresa, che rende il TFR subito esigibile, si applica ai trasferimenti avvenuti in passato?
No. La Corte ha chiarito che la nuova disciplina, entrata in vigore il 15 luglio 2022, non è retroattiva perché introduce una modifica sostanziale e non una semplice interpretazione della legge precedente. Si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.

Cosa succede al TFR se il rapporto di lavoro prosegue dopo una cessione d’azienda secondo la vecchia normativa?
Secondo la normativa applicabile ai fatti, l’intero debito per il TFR, compresa la quota maturata con il cedente, si trasferisce al nuovo datore di lavoro (cessionario). Il credito diventerà esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro con quest’ultimo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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