Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31364 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21215/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce RAGIONE_SOCIALE comparsa di nuovo difensore, il quale dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2854/2018, depositata in data 12/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1.La RAGIONE_SOCIALE chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), per la somma di euro 127.114,12, a titolo di corrispettivo, «come acconto», pari al 65% dell’importo fatturato, per le prestazioni erogate nel mese di novembre 2008 e contabilizzate con le fatture numeri 164,166,168,170,172,174 e 176 del 30/11/2008.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2447/2009 del tribunale di RAGIONE_SOCIALE, proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE deducendo l’impossibilità per la società di ottenere la retribuzione dell’acconto delle prestazioni rese nel novembre 2008, «atteso il possibile sforamento del tetto di spesa della macro area di assistenza Riabilitativa in base alle proiezioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come da verbali delle sedute del 13/10/2008, 22/10/2008, 22/11/2008, 23/12/2008 e del 17/3/2009».
Con comparsa di costituzione il RAGIONE_SOCIALE deduceva che: a) l’onere della prova spettava all’RAGIONE_SOCIALE, «mediante la comunicazione di addebito della regressione tariffaria, con la quale richiedere la nota
di credito rispetto ai conguagli non dovuti»; b) non risultava in corso d’anno alcuna determinazione conclusiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione all’esercizio 2008 da cui evincere «se e in quale misura, il RAGIONE_SOCIALE opposto avesse contribuito al dedotto superamento del limite di spesa, essendo il tetto relativo all’intera macro area»; c) la regressione tariffaria poteva influire soltanto sulla liquidazione dei «conguagli dell’esercizio 2008» e solo dRAGIONE_SOCIALE data di esaurimento, «nella specie mai comunicata».
La RAGIONE_SOCIALE ribadiva l’applicabilità al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una «regressione tariffaria pari ad euro 151.966,82, giusta nota di addebito protocollo n. 94017 dell’1/12/2009 adottata sulla base della delibera Asl n. 843 del 6/10/2009».
Il RAGIONE_SOCIALE deduceva: a) la tardività della conclusione del monitoraggio e del recepimento dei dati relativi all’esercizio 2008, in quanto la RAGIONE_SOCIALE «senza aver mai comunicato la data di esaurimento dei volumi (né in corso di esercizio, né successivamente), soltanto nel mese di ottobre 2009, ad esercizio ampiamente esaurito e chiuso, ultimava i lavori per la determinazione dei conguagli liquidabili per l’anno 2008 e per la quantificazione delle regressioni tariffarie addebitabili alle singole strutture»; b) l’irrilevanza della nota di addebito di euro 151.966,82 «(nella specie mai comunicata RAGIONE_SOCIALE ricorrente)», e ciò «sia perché non era stata resa nota la data di raggiungimento dei volumi, sia in quanto l’importo azionato è stato richiesto a titolo di acconto» e, quindi, doveva essere decurtato dei conguagli relativi all’ultimo trimestre dell’esercizio di riferimento».
Il tribunale, con sentenza n. 10196 del 7/7/2014, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
In particolare, l’opponente RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad una mera affermazione, non supportata da elementi di prova. Nessun dato
specifico relativo all’anno 2008 era stato fornito dall’opponente, «pur gravata del relativo onere probatorio».
Tale onere non era stato adempiuto con la nota della RAGIONE_SOCIALE prot. 94017 dell’1/12/2009, «con la quale sarebbe stata comunicata al RAGIONE_SOCIALE opposto la regressione tariffaria».
Ciò perché, «a prescindere che tale nota è stata emessa solo nel corso del presente giudizio», tale nota «non risulta comunicata al RAGIONE_SOCIALE opposto come previsto contrattualmente», sicché «a tale atto non può attribuirsi alcun rilievo in questa sede».
Avverso la sentenza proponeva impugnazione la RAGIONE_SOCIALE.
7.1. Con il primo motivo d’appello la RAGIONE_SOCIALE rilevava che il tribunale aveva erroneamente reputato «che essa opponente si era limitata ad una mera affermazione non supportata da adeguati elementi di prova e di aver completamente omesso l’esame dei molteplici e pertinenti documenti attestanti la prova del dedotto sforamento del limite di spesa nella branca della riabilitazione dell’esercizio 2008».
7.2. Con il secondo motivo di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE lamentava di aver dedotto e provato che con la pubblicazione della DGRC n. 1268/2008 dell’11/8/2008 la Regione aveva aggiornato e modificato la programmazione disciplinata dRAGIONE_SOCIALE precedente DGRC 517/2007, sicché «il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva dovuto monitorare ex novo la spesa registrata nell’ambito della branca di riabilitazione».
Pertanto, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, proprio per le modalità di rilevazione trimestrale, «aveva con tempestività e rapidità monitorato l’andamento della spesa».
I lavori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si erano svolti sulla base di due delibere aziendali: 1) la n. 1506 del 20/12/2007, che aveva disposto il monitoraggio in base al volume di prestazioni e correlati limiti di spesa fissati dRAGIONE_SOCIALE DGRC 517/2007, per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010; 2) la n. 710 del 4/9/2008, che aveva dato attuazione RAGIONE_SOCIALE
successiva DGRC n. 1268/2008 dell’11/8/2008, con la quale la Regione aveva aggiornato la programmazione data dRAGIONE_SOCIALE precedente DGRC 517/2007, apportando modifiche ed integrazioni «recepite dal protocollo di intesa tra la RAGIONE_SOCIALE e le associazioni RAGIONE_SOCIALE».
7.3. Con il terzo motivo di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE ribadiva che la società «era certamente edotta dello sforamento del tetto di spesa poiché dai verbali delle sedute del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava la presenza della sua procuratrice, AVV_NOTAIO».
Era dunque errata la decisione del tribunale laddove aveva affermato che la nota di addebito della RTU «non risulta comunicata al RAGIONE_SOCIALE opposto come previsto contrattualmente, per cui a tale atto non può attribuirsi alcun rilievo in questa sede».
Tra l’altro tale nota era stata persino «impugnat[a] dinanzi al Tar Campania […] unitamente a tutti gli atti adottati dal RAGIONE_SOCIALE e recepiti dalle delibere aziendali».
Era errato l’assunto della società per cui l’importo della regressione tariffaria unica, quantificato nella nota n. 94017/2009 «non può inficiare l’esigibilità dell’acconto del mese di novembre 2008 per cui è causa, ma va decurtato dai conguagli dell’ultimo trimestre», in quanto il «limite al pagamento delle prestazioni sanitarie rese in esubero rispetto al limite di spesa opera evidentemente anche nei confronti degli acconti».
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE deducendo l’inidoneità e irrilevanza della nota di addebito a titolo di regressione tariffaria dell’1/12/2009, «mai comunicata ed adottata tardivamente», ed evidenziando «l’irritualità del documento rispetto RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’acconto, oltre RAGIONE_SOCIALE violazione del procedimento di determinazione dello sforamento del tetto di spesa e conseguente determinazione della regressione tariffaria», la quale prevedeva «la comunicazione della data di raggiungimento dei volumi e dei limiti di spesa»
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2854 del 12/6/2018 accoglieva l’appello.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE aveva provato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accertato «per l’anno 2009 [recte: 2008]» lo sforamento del tetto di spesa programmato per le prestazioni di assistenza riabilitativa pertanto la regressione tariffaria da applicarsi al RAGIONE_SOCIALE comportava «la non spettanza di una somma superiore all’acconto pari al 65% delle prestazioni da essa rese nel mese di novembre del 2008».
Ed infatti, la deliberazione n. 1268 dell’11/8/2008 della Giunta regionale aveva introdotto alcune modifiche al previgente regime generale dei rapporti tra le RAGIONE_SOCIALE ed i privati accreditati, stabilendo che «i tetti di spesa e di budget e di costo […] saranno monitorati almeno ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulati ogni anno, con successive delibere della Giunta regionale, in funzione dell’andamento dei costi del servizio RAGIONE_SOCIALE regionale e finanziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e le condizioni stabilite nel piano di rientro dal disavanzo».
Ciò perché, operando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a posteriori , allorché le prestazioni erano state già rese dai centri accreditati e questi ultimi avevano domandato rimborso, «occorreva assicurare un costante monitoraggio dell’andamento della spesa», anche per evitare alle strutture private accreditate di effettuare «prestazioni destinate a non essere rimborsate dal sistema pubblico».
Pertanto, «sui centri privati gravava l’onere (non solo di trasmettere i dati delle prestazioni rese, ma soprattutto) di acquisire, direttamente o attraverso le associazioni di RAGIONE_SOCIALE che partecipavano al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con rappresentanti numericamente paritarie a quelli delle AASSLL, costante conoscenza dell’esito dell’attività di monitoraggio, allo scopo di adeguare la disponibilità al
soddisfacimento della domanda di assistenza sanitaria all’effettiva e residuale capienza del programmato detto di spesa».
Le prestazioni sono rimborsabili nei limiti del monitoraggio della spesa complessiva.
Per tale ragione era priva di rilievo la questione riguardante «l’individuazione della parte onerata di provare lo sforamento, dal momento che […] questa prova era stata data dall’RAGIONE_SOCIALE».
Assumeva, invece, rilievo verificare «se il monitoraggio previsto dRAGIONE_SOCIALE deliberazione fosse stato effettuato ed a quali risultati fosse approdato».
Dai verbali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotti dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava che già nel corso della riunione del 13/10/2008 era stato evidenziato che «l’andamento tendenziale della spesa, presumibilmente, calcolato sul fatturato, escludendo quindi le decurtazioni per controlli tecnicosanitari e superamento COM, si situa intorno al 10% da raggiungere RAGIONE_SOCIALE fine dell’anno rispetto al tetto».
Con maggiore precisione nel verbale intitolato «proiezione art. 26 anno 2008 incontro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 13/10/2008» si quantificava «in euro 5.475.063,00 la differenza tra tetto e previsione totale e la percentuale di sforamento nel 10% annuale».
Meno favorevoli RAGIONE_SOCIALE società erano poi gli esiti della riunione del 22/10/2008 che «sulla base di una proiezione della percentuale del tetto ancora disponibile nella misura del 18% per l’intero e residuo trimestre ottobre-novembre 2008 e dell’ulteriore proiezione che già quantificava nel 10% il contributo allo sforamento di ogni singolo RAGIONE_SOCIALE, decise di inviare a tutti i centri di riabilitazione due comunicazioni, predisposte in fac-simile, con cui si dava notizia della previsione di una RTU per l’anno 2008 pari al 20% e si chiedeva secondo i termini del contratto -di illustrare le ragioni dell’incremento della spesa in misura superiore al 10%».
Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte territoriale ribadiva che la società «doveva ex se – per obbligo non solo contrattuale ma anche normativo – assumere conoscenza di questi dati, e che comunque il successivo scostamento rispetto al tetto di spesa programmato, accertato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 17/3/2009 (pari al 5,89% dell’importo liquidabile ed all’8,99% su quello fatturato), rileva nella sua oggettività, e dunque a prescindere da quanto e come di esso la struttura avesse avuto diretta conoscenza».
Per tale ragione – concludeva la Corte territoriale – doveva applicarsi la regressione tariffaria per una somma pari ad euro 151.966,82, con esclusione del diritto della RAGIONE_SOCIALE di conseguire il pagamento della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, «perché riferita a prestazioni effettuate oltre il limite di spesa».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del contratto e la normativa regionale di programmazione di regolamentazione del procedimento di determinazione della regressione tariffaria: D.G.R.C. n. 6757/1996, n. 377/1998, n. 1270/2003, n. 1272/2003, n. 517/2007, D.G.R.C. n. 1268/2008 All. C e degli articoli 8quater e quinquies del d.lgs. n. 502/1992 – Violazione art. 2697 c.c. Violazione art. 1175 e 1375 c.c. – Omessa pronuncia – Violazione art. 116 c.p.c. per omessa ed erronea valutazione delle prove in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La sentenza della Corte d’appello sarebbe viziata «per aver omesso di valutare 1) la violazione dell’art. 9, punto 1, del contratto relativo al pagamento per intero dell’anticipazione del 65% dell’importo fatturato […]; 2) l’omessa indicazione della data precisa di superamento dei limiti di spesa di cui RAGIONE_SOCIALE nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE protocollo n. 94017 dell’1/12/2009 […] non rinvenibile in nessuno dei documenti depositati nel processo di primo grado, né nei verbali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle sedute del 13/10/2008, 22/10/2008, 22/11/2008, 23/12/2008 relative all’esercizio 2008 e neppure nel verbale della seduta del 17/3/2009», tra l’altro «mai comunicata, in violazione dell’art. 2697 c.c»; 3) l’eccezione relativa alle modalità di decurtazione della regressione tariffaria dall’acconto, piuttosto che dal saldo»; 4) per aver omesso una corretta valutazione degli elementi probatori offerti dall’odierna ricorrente in violazione dell’art. 116 c.p.c.
Per la ricorrente, dunque, anche se la RAGIONE_SOCIALE accerta un superamento del tetto di spesa, occorre che richieda l’emissione di una «nota di credito, da detrarre sui saldi», e non sugli acconti. Per tale ragione, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto corrispondere la quota di acconto, dopodiché «una volta a completate le verifiche, avrebbe dovuto richiedere la decurtazione degli eventuali importi contestati dai conguagli successivi RAGIONE_SOCIALE comunicazione dello stop».
La regressione tariffaria non incideva, dunque, sulla corresponsione dell’acconto.
Inoltre, «in riferimento RAGIONE_SOCIALE valutazione degli elementi probatori», la nota dell’Asl n. 94017 dell’1/12/2009, con la quale era stata addebitata la regressione tariffaria per l’esercizio 2008, non era mai stata comunicata RAGIONE_SOCIALE parte, ma aveva previsto che «l’ammontare del fatturato di codesta struttura che ha concorso al superamento del tetto di spesa di questa RAGIONE_SOCIALE è pari a euro
151.966,82, che sarà addebitato sulle contabilità delle mensilità successive RAGIONE_SOCIALE data di esaurimento dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa».
Pertanto, non risultava la data precisa di esaurimento di detti limiti. Nessuna data era peraltro indicata nei verbali del RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, «da una compiuta e più attenta analisi dei documenti depositati nel processo di primo grado, emergeva che l’importo della regressione tariffaria pari ad euro 151.966,82, risultava «interamente soddisfatto, decurtando tale somma dai conguagli relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008, pari ad euro 191.462,54».
Inoltre, proseguiva la società ricorrente, «anche applicando la modalità di decurtazione della regressione tariffaria indicata dall’RAGIONE_SOCIALE» e dunque «addebitando l’importo della nota protocollo n. 94017 dell’1/12/2009, pari ad euro 151.966,82, al 100% delle fatture emesse dRAGIONE_SOCIALE struttura nell’esercizio 2008», emergeva che «essendo l’importo complessivo delle fatture relative al mese di dicembre 2008 pari ad euro 136.480,98» restava «da scalare dall’importo complessivo di euro 194.021,72 contabilizzato con le fatture del mese di novembre […] esclusivamente il residuo importo di euro 15.485,82».
Andava, quindi, detratta dRAGIONE_SOCIALE somma di euro 194.021,72, relativa alle fatture del mese di novembre 2008, la somma di euro 15.485,84, pari RAGIONE_SOCIALE differenza tra l’importo della regressione tariffaria di euro 151.966,82 e l’importo complessivo delle fatture relative al mese di dicembre 2008 pari ad euro 136.480,98. Di conseguenza, detratti euro 15.485,84 dal saldo delle fatture di novembre 2008, doveva essere interamente liquidato il restante importo di euro 178.535,88.
Pertanto, pur volendo seguire la modalità di applicazione della RTU essa avrebbe potuto influire sulla liquidazione dell’acconto del mese di novembre «soltanto se gli importi delle fatture dei mesi di dicembre (100%) e di novembre (conguagli) non fossero risultati sufficienti a compensare l’importo della nota di addebito dovuto a titolo di regressione».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del contratto e della normativa regionale di programmazione e di regolamentazione del procedimento di determinazione della regressione tariffaria: D.G.R.C. n. 6757/1996, n. 377/1998, n. 1270/2003, n. 1272/2003, n. 517/2007, n. 460/2007, D.G.R.C. n. 1268/2008 ALL. C e degli articoli 8-quater e quinquies del d.lgs. n. 502/1992 – Violazione dell’art. 132, 2º comma, n. 3 e 118 disp. att. c.p.c. per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
La pretesa creditoria era fondata in quanto «l’acconto dell’importo fatturato è dovuto nei 30 giorni dRAGIONE_SOCIALE data di presentazione della fattura».
Una volta presentata la documentazione al competente ufficio (distretto RAGIONE_SOCIALE) i relativi documenti sono nella disponibilità materiale dell’amministrazione «RAGIONE_SOCIALE quale spetta, per compito istituzionale, l’effettuazione delle verifiche tecnico-sanitarie ed amministrativo-contabili».
Ogni contestazione deve essere comunicata RAGIONE_SOCIALE struttura in forma scritta come previsto espressamente dal contratto.
È onere, dunque, dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provare la sussistenza del superamento di detti limiti «mediante il deposito della comunicazione/notifica di addebito, tempestivamente invia dRAGIONE_SOCIALE struttura».
Inoltre – precisa la ricorrente – nell’esercizio 2008 «il tetto era di macro area, nel senso che non è stato assegnato un tetto singolo di struttura cui attenersi, ma è stato assegnato un budget complessivo della RAGIONE_SOCIALE».
Per tale ragione, «in mancanza di monitoraggio della spesa» la struttura «può attenersi al fatturato dell’anno precedente ed RAGIONE_SOCIALE normativa finanziaria […] incrementato del 10% (art. 8, punto 2, del contratto 2008).
Di qui «l’importanza del necessario supporto e monitoraggio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in mancanza del quale la singola struttura non è in grado di verificare l’effettivo sforamento o meno del tetto dell’intera macroarea».
Il monitoraggio, peraltro, «produce effetti solo ex nunc », dovendosi escludere «un intervento retroattivo sull’obbligazione».
Per la ricorrente, quindi: la struttura «non è stata messa nella condizione di interrompere l’erogazione del servizio RAGIONE_SOCIALE richiesto dal cittadino»; i tetti di spesa per l’anno 2008 «sono stati modificati retroattivamente, ad esercizio completamente esaurito, soltanto nel mese di ottobre 2009»; la RAGIONE_SOCIALE non ha rispettato il contratto «in quanto non ha svolto in corso d’anno un regolare monitoraggio della spesa e non ha tenuto conto delle situazioni peculiari»; la struttura si è attenuto a quanto stabilito nel contratto, «rispettando il limite del 10% di incremento della propria produzione a carico del SSR rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell’anno precedente»; la struttura ha richiesto il pagamento dell’acconto; la RAGIONE_SOCIALE non ha mai comunicato la data di esaurimento dei volumi e del tetto di spesa.
La giurisprudenza amministrativa avrebbe considerato illegittimi i tetti di spesa con modifica retroattiva (si cita Cons. RAGIONE_SOCIALE, n. 4863 del 30/9/2014).
Non si tratterebbe, dunque, di una «ipotesi di mera intempestività della fissazione dei tetti di spesa (in qualche misura difficilmente evitabile)», ma della «delineazione retroattiva di un nuovo modello di fissazione (indubbiamente lesiva), quanto RAGIONE_SOCIALE sua retroattività, dell’affidamento prestato dall’operatore sulla base del modulo pattizio in corso».
In definitiva, resta fermo il principio dell’efficacia retroattiva della determinazione con cui venga fissato «in corso d’anno» il livello di spesa per l’acquisizione di prestazioni dalle strutture private accreditate, ma la retroattività trova un limite costituito dRAGIONE_SOCIALE tutela dell’affidamento dell’operatore RAGIONE_SOCIALE «il quale abbia già svolto le prestazioni e tenuto sulla base degli accordi contrattuali conclusi con le singole aziende sanitarie locali e nei limiti dell’incremento consentito del 10%».
Ad avviso della ricorrente, dunque, «la RTU è uno strumento legittimo, solo se preventivamente comunicata secondo le scadenze contrattualmente previste e purché non si applichi a rapporti esauriti o prestazioni già erogate».
Nella specie la regione e le RAGIONE_SOCIALE avrebbero avviato «l’attività di sottoscrizione dei protocolli di intesa e dei contratti ad esercizio ampiamente trascorso».
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe «provveduto a comunicare RAGIONE_SOCIALE struttura atti finalizzati ad interrompere la prestazione durante l’erogazione e/o in corso di esercizio».
Soltanto in data 1/12/2009 è stato comunicato il raggiungimento dei volumi delle prestazioni e dei limiti di spesa, senza peraltro indicare la data precisa dello sforamento.
L’azienda, dunque, sarebbe «l’unico soggetto che ha l’obbligo di comunicare gli esiti del monitoraggio, da effettuarsi secondo le tempistiche opportunamente negoziate contrattualizzate».
Per tale ragione, «non avendo la struttura incrementato il proprio fatturato oltre il limite del 10% rispetto all’anno precedente, le prestazioni devono essere remunerate, atteso che non è stata comunicata alcuna regressione tariffaria, né alcuno provvedimento finalizzato ad interrompere l’erogazione delle prestazioni, fino RAGIONE_SOCIALE chiusura dell’esercizio 2008».
Infatti, i dati riportati nei verbali dell’anno 2008 depositati dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado e richiamate nella sentenza gravata «non sono definitivi», rappresentando gli stessi «il risultato del monitoraggio effettuato fino al mese di settembre 2009», mentre il monitoraggio definitivo non era stato concluso.
Il recepimento formale dei dati del monitoraggio era avvenuto con la delibera del commissario straordinario della RAGIONE_SOCIALE, con cui devono essere quantificati gli importi dovuti allo sforamento del tetto di spesa per le singole strutture, «avvenuto soltanto in data 6/10/2009».
Inoltre, «al contrario di quanto ritenuto nella sentenza gravata, gli esiti della riunione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 22/10/2008, sulla base di una proiezione della percentuale del tetto ancora disponibile nella misura del 18% per l’intero e residuo trimestre ottobre-novembredicembre 2008, conferma che le strutture hanno erogato le prestazioni sino RAGIONE_SOCIALE chiusura dell’esercizio 2008 senza essere dedotte sulla data di sforamento del tetto di spesa».
Per tale ragione, stante l’inidoneità della nota dell’1/12/2009, con cui si è comunicata la regressione tariffaria, nonché il ritardo nell’espletamento del monitoraggio, si imponeva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la «contabilizzazione di tali prestazioni come sopravvenienze passive sorte a seguito dell’accertamento di un debito relativo ad esercizi precedenti», in tal modo costituendo «oneri straordinari per i quali la RAGIONE_SOCIALE predispone appositi accantonamenti o fondi rischi».
Di qui, «l’inammissibilità e l’irrilevanza della determinazione della RTU».
La delibera n. 843 del 6/10/2009 sarebbe «un atto endo procedimentale, adottato unilateralmente dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tardiva rispetto ai termini contrattuali ed RAGIONE_SOCIALE programmazione prevista (quali DGRC n. 517/2007 e 1268/2008), in quanto, con tale provvedimento, la RAGIONE_SOCIALE, all’esito del (tardivo) monitoraggio, in violazione del giusto procedimento e degli impegni contrattualizzate, ha determinato unilateralmente le singole regressioni tariffarie».
I motivi primo e secondo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.1. I motivi sono inammissibili – oltre che per ragioni di mancanza di autosufficienza (non essendo stati trascritti i documenti richiamati nei motivi di ricorso) – nella parte in cui chiedono una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente eseguita dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, con l’analisi dettagliata di tutte le risultanze istruttorie, non consentita in questa sede.
Peraltro, la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limita la censura sulla motivazione esclusivamente con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo, mentre la ricorrente ha dedotto «omessa ed erronea valutazione delle prove in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», nell’ambito del primo motivo.
3.2. Si evidenzia anche che la motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nella precisa indicazione di tutti i passaggi logico-argomentativi, che hanno condotto il giudice di secondo grado RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata.
Non v’è stata, dunque, alcuna valuta violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 3, c.p.c. e dell’art. 118 disposizione di attuazione
c.p.c. «per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
4. La Corte d’appello, con pieno giudizio di merito, ha evidenziato che lo sforamento del tetto di spesa per l’anno 2008 è emerso attraverso le riunioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 13/10/2008, del 22/10/2008, del 22/11/2008, del 23/12/2008, e 17/3/2009.
In particolare, si è evidenziato che i criteri per il computo del superamento dei tetti di spesa, prima previsti dRAGIONE_SOCIALE DGRC n. 517 del 2007, sono stati successivamente individuati dRAGIONE_SOCIALE DGRC n. 1268 dell’11/8/2008.
Si è previsto, con tale ultima delibera, il monitoraggio trimestrale dei tetti di spesa di budget e di costo.
Tale disposizione è stata intesa quale parte integrante sia degli schemi di protocollo che del modulo contrattuale, per la ragione per cui «operando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a posteriori , allorché in altri termini le prestazioni erano state già rese dai centri accreditati queste ultime avevano domanda di rimborso, occorreva assicurare un costante monitoraggio dell’andamento della spesa, e ciò nell’interesse da un lato del servizio RAGIONE_SOCIALE a verificare l’adeguatezza del sistema nel suo complesso raggiungimento degli obiettivi di spesa e dell’efficienza delle prestazioni, dall’altro delle strutture private accreditate a non eccedere il limite rispettivamente loro assegnato e, dunque, a non effettuare prestazioni destinate a non essere rimborsate dal sistema pubblico».
Si è, quindi, statuito che era onere delle società accreditate, che partecipavano alle riunioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dedicato all’individuazione del tetto di spesa annuale, con cadenza trimestrale, quello di verificare il superamento o meno di tale tetto di spesa.
Ed infatti la Corte territoriale ha affermato che «sui centri privati gravava l’onere (non solo di trasmettere i dati delle prestazioni rese, ma soprattutto) di acquisire, direttamente o attraverso le associazioni di RAGIONE_SOCIALE che partecipavano al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con rappresentanti numericamente paritaria quelli delle AASSLL, costante conoscenza dell’esito dell’attività di monitoraggio, allo scopo di adeguare la disponibilità al soddisfacimento della domanda di assistenza sanitaria all’effettiva e residuale capienza del programmato tetto di spesa».
Pertanto – a giudizio della Corte di appello – la RAGIONE_SOCIALE ha fornito la prova dell’avvenuto sforamento del tetto di spesa.
Ciò ha ricavato, con pieno giudizio meritale, dRAGIONE_SOCIALE riunione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 13/10/2008 ove si è evidenziato, commentando il report dell’anno in corso, «completi fino al mese di giugno compreso», che «l’andamento tendenziale della spesa, presumibilmente calcolato sul fatturato […] si situa intorno al 10% da raggiungere RAGIONE_SOCIALE fine dell’anno rispetto al tetto».
Il chiarimento è avvenuto con il prospetto allegato al verbale intitolato «proiezione art. 26 anno 2008 incontro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 13/10/2008», ove si è quantificato in euro 5.475.063,00 «la differenza tra tetto e previsione totale e la percentuale di sforamento nel 10% annuale».
Tra l’altro, nella successiva riunione del 22/10/2008 la situazione si è presentata ancora più negativa per le società, «sulla base di una proiezione della percentuale del tetto ancora disponibile nella misura del 18% per l’intero e residuo trimestre ottobre-novembre 2008 e dell’ulteriore proiezione che già quantificava nel 10% il contributo lo sforamento di ogni singolo centro ».
Tanto è vero che si decise di inviare a tutti centri di riabilitazione due comunicazioni con cui si dava atto della previsione di una RTU per
l’anno 2008 «pari al 20% e si chiedeva – secondo i termini del contratto – di illustrare le ragioni dell’incremento della spesa in misura superiore al 10%».
La società, pertanto, poteva assumere conoscenza di questi dati, mentre il successivo scostamento rispetto al tetto di spesa programmato, accertato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della seduta del 17 del 2009 (pari al 5,89% dell’importo liquidabile ed all’8,99% su quello fatturato), rileva nella sua oggettività, e dunque a prescindere da quanto è come di esso la struttura avesse avuto diretta conoscenza». La regressione tariffaria per la somma di euro 151.966,82 escludeva, dunque, il diritto della RAGIONE_SOCIALE di conseguire pagamento della somma richiesta come decreto ingiuntivo.
La motivazione della sentenza della Corte d’appello si fonda, dunque, su documenti acquisiti legittimamente, e segnatamente sui verbali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle 13/10/2008 e del 22/10/2008, con la conseguente decurtazione degli acconti relativi a novembre 2008 previsti per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è anche infondato.
5.1. La questione orbita essenzialmente sull’individuazione del soggetto cui è attribuito l’onere di dimostrare il superamento dei tetti di spesa fissati dRAGIONE_SOCIALE regione.
L’art. 26 della legge 23/12/1978, n. 833 (prestazioni di riabilitazione) stabilisce che «le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’Unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dRAGIONE_SOCIALE legge, stipulate in conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della Sanità, sentito il RAGIONE_SOCIALE».
L’art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede una programmazione sanitaria, che si articola in un piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di durata triennale e di un piano RAGIONE_SOCIALE regionale (art. 1 comma 9 «il piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha durata triennale ed è adottato dal governo entro il 30 novembre dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5»).
Ai sensi del comma 2 dell’art.1 del d.lgs. n. 502 del 1992, vengono in rilievo i LEA (livelli essenziali di assistenza), prevedendosi poi, che «il servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse».
Il piano RAGIONE_SOCIALE regionale è disciplinato dall’art. 1 comma 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, ove si prevede che «il piano RAGIONE_SOCIALE regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del piano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
7.1. Quanto ai tetti di spesa, prevede l’art. 12 del d.lgs. 30/12/1992, n. 502 (RAGIONE_SOCIALE) che «il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE […] è ripartito con riferimento al triennio
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l’anno successivo, dal CIPE […] la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici […]».
L’art. 32, comma 8, della legge 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) stabilisce che «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
L’art. 39 (Ripartizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, prevede poi «Il CIPE su proposta del Ministro della Sanità, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, delibera annualmente l’assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di parte corrente».
Questa Corte, con plurime decisioni, ha ritenuto che l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n. 27608; che
richiama Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. III, 10/4/2015, n. 1832; poi Cass.,sez. 3, 6/7/2020, n. 13884).
Si è affermato che, RAGIONE_SOCIALE base di tali conclusioni, si collocano stringenti indirizzi normativi (art. 32, comma 8, legge 27/12/1997, n. 449; art. 12, comma 3, d.lgs. 23/12/1992, n. 502; art. 39 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446), in base ai quali, in condizioni di scarsità di risorse e di necessario risanamento del bilancio, anche il sistema RAGIONE_SOCIALE non può prescindere dall’esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario, attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema.
Si tratta dell’esercizio di un potere connotato da ampi margini di discrezionalità, in quanto deve bilanciare interessi diversi e per certi aspetti contrapposti, ovvero l’interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti RAGIONE_SOCIALE fruizione di adeguate prestazioni sanitarie, le aspettative degli operatori privati che si muovono in base ad una legittima logica imprenditoriale e l’assicurazione della massima efficienza delle strutture pubbliche garantiscono l’assistenza sanitaria a tutta la popolazione secondo i caratteri tipici di un sistema universalistico (Cass., sez. 3, n. 27608 del 2019).
Inoltre, si è precisato che il perseguimento degli interessi collettivi e pubblici compresenti nella materia non può restare subordinato e condizionato agli interessi privati i quali, per quanto meritevoli di tutela, risultano cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici. Vi è dunque la necessità di rivedere l’offerta complessiva delle prestazioni messe a disposizione dei soggetti privati utilizzando al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche al fine di garantire il loro massimo rendimento a fronte degli ingenti investimenti
effettuati in termini finanziari organizzativi (Cass. n. 27608 del 2019; poi anche Cass. n. 13884 del 2020).
Con l’ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto RAGIONE_SOCIALE struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate; ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa non vi è alcun obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del 2019).
Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, dovendosi giudicare corretta la condotta della RAGIONE_SOCIALE, stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis non imputabile, cui la RAGIONE_SOCIALE e la regione non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019).
Del resto, RAGIONE_SOCIALE struttura accreditata viene data la possibilità di rifiutare la prestazione, essendovi un obbligo solo per il servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di erogare le prestazioni sanitarie all’utenza. Al contrario, la struttura privata accreditata non ha obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti oltre il tetto di spesa (Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. III, 7/1/2014, n. 2; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 30/4/2003, n. 2253; entrambe richiamate in motivazione nella sentenza di questa Corte n. 27608 del 2019).
Deve dunque ribadirsi il principio per cui, in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate
dRAGIONE_SOCIALE struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2, 16/4/2021, n. 10182, per cui grava sulla RAGIONE_SOCIALE dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell’attore ma impeditivo dell’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite; anche Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324; Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884).
Nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento, perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo convenzionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell’ambito del sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalle modalità esecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato eventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375).
Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l’elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa» (Cass. n. 4375 del 2023).
Si è anche osservato che vale il principio per cui l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti
di spesa, non è subordinato o condizionato all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell’adempimento all’obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di RAGIONE_SOCIALE più rappresentative (Cons. RAGIONE_SOCIALE., n. 207 del 2016; richiamata da Cass. n. 4375 del 2023).
Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativa all’attività imputabile al RAGIONE_SOCIALE.
Tra l’altro, come evidenziato nel controricorso, il difensore della società RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, era presente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle varie riunioni.
A queste considerazioni deve aggiungersi che fisiologicamente l’individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all’esercizio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto costituendo una sorta di rischio di impresa per le società.
9.2. La necessità dell’accordo scritto nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, anche in caso di accreditamento, provvisorio o definitivo, non contrasta con la prassi richiamata, che si estrinseca nel sopraggiungere di nuove delibere che fissano e cambiano i tetti di spesa.
Di qui, dunque, la precisazione per cui tetti di spesa possono giungere anche successivamente rispetto RAGIONE_SOCIALE stipulazione del contratto.
Infatti, si è osservato che «la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività», in quanto è evidente che «in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all’inizio di
erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo – fino a quando non risulti adottato un provvedimento – all’entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell’anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell’anno in corso» (Cons. RAGIONE_SOCIALE, Ad. Plen., 12 aprile 2012, n. 3; successivamente Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. 3, 23 ottobre 2020, n. 6437).
La prassi sopra menzionata attiene RAGIONE_SOCIALE verifica dell’eventuale affidamento incolpevole delle strutture sanitarie, che hanno già stipulato il contratto, con riferimento a successive delibere che modifichino, in corso d’opera, i tetti di spesa.
In tal senso, infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 2016, si è pronunciata su plurime questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.
Tale disposizione infatti recitava così «a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 8quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica […] si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dRAGIONE_SOCIALE regione o dRAGIONE_SOCIALE provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua […]».
Come si vede, si fa riferimento a «singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012», quindi a contratti scritti già stipulati.
In questo contesto, la Corte costituzionale osserva che «la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa solo in epoca
successiva all’inizio di erogazione del servizio ha carattere fisiologico», con la conseguenza che «l’operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposta in corso d’anno».
È questa la ragione per cui anche questa Corte (ordinanza n. 27997 del 2019) ha richiamato le pronunce del giudice amministrativo, in una fattispecie, però, in cui la stipula del contratto, assicurato «soltanto al termine dell’anno di riferimento delle prestazioni», non giustificata da ritardi connessi RAGIONE_SOCIALE adozione da parte della regione degli atti di indirizzo e programmazione, «è affetta da nullità virtuale ex art. 1418, comma 3, c.c. in quanto violativa dell’esercizio dell’autonomia negoziale, impedendo la struttura privata di autodeterminarsi nelle scelte imprenditoriali».
In tale contesto, del tutto specifico, emergeva che «il punto critico della vicenda emerso dRAGIONE_SOCIALE prassi operativa degli enti e delle strutture pubbliche e private coinvolte, è stato individuato nella fisiologica sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa solo in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio, rendendo quindi problematica una programmazione di impresa in un sistema di tipo concorrenziale».
Il contratto, dunque, era già stato stipulato, mentre le delibere di fissazione dei tetti di spesa sono sopraggiunte in seguito.
10. Il provvedimento di regressione tariffaria n. 94017 del 2009 individuava il superamento del limite del tetto di spesa («con deliberazione n. 843 del 6/10/2009 questa direzione, prendendo atto dei lavori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in attuazione della DGRC n. 1268 del 24 luglio 2008, ha determinato di non retribuire le prestazioni erogate agli assistiti della regione Campania oltre la data di esaurimento dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa contrattualizzate.
Per le strutture insistenti sul territorio della RAGIONE_SOCIALE la RTU,
riferita a tutto il fatturato dell’anno 2008, è risultata essere pari al 6,56%. L’ammontare del fatturato di codesta struttura che ha concorso al superamento del tetto di spesa di questa RAGIONE_SOCIALE è pari a euro 151.966,82»).
Ed infatti, la delibera della Giunta Regionale Campania n. 1268 del 2008 ha modificato il procedimento per la determinazione dei tetti di spesa, rispetto a quanto in precedenza disciplinato dRAGIONE_SOCIALE deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 517 del 2007.
Si legge nella delibera n. 1268 del 2008 che «il tavolo permanente per il monitoraggio dell’attuazione delle delibere regionali in materia di tetti di spesa, istituito con DGRC n. 800/06, è stato incaricato dRAGIONE_SOCIALE DGRC n. 517/07 – tra l’altro – di supportare il procedimento di determinazione, comunicazione e monitoraggio dei budget delle singole strutture erogatrici private, pervenendo al monitoraggio mensile delle prestazioni erogate, dei costi e delle regressioni tariffarie in corso di maturazione, in base alle linee definite nel Piano di Rientro dal Disavanzo».
Si chiarisce, al punto 14 del deliberato, che «i tetti di spesa ed il budget di costo stabiliti dRAGIONE_SOCIALE presente delibera saranno monitorati almeno ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulate ogni anno, con successive delibere della Giunta regionale, in funzione dell’andamento dei costi del servizio RAGIONE_SOCIALE regionale e delle finanziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e di tutte le condizioni stabilite nel Piano di Rientro dal Disavanzo approvato dRAGIONE_SOCIALE DGRC n. 460/07».
Pertanto, attraverso il monitoraggio permanente era ben possibile RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE di conoscere il tetto di spesa per il periodo del novembre 2008, in quanto le prime riunioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recano la data del 13/10/2008, del 22/10/2008 e del 22/11/2008, ed in esse già si evidenziava il superamento prospettico
del tetto di spesa, come correttamente evidenziato dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, facendo delle stesse liquidazione in complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 27 novembre