SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1753 2025 – N. R.G. 00000942 2023 DEPOSITO MINUTA 04 12 2025 PUBBLICAZIONE 04 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: NOME COGNOME presidente NOME COGNOME consigliere relatore NOME COGNOME consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE affari contenziosi dell’anno 2023
TRA
domiciliata in
Molfetta presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per proRAGIONE_SOCIALE allegata all’atto di appello ———————–appellante
E
, domiciliata in Bari presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresentata in giudizio per proRAGIONE_SOCIALE allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d’appello ———————————————————————appellata
Oggetto:
pagamento
Conclusioni : all’udienza cartolare del 17/10/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
FATTI di CAUSA
Proposte, da (d’ora in poi breviter -solo ‘ ‘), domande di condanna dell’ al pagamento della somma di € 267.689,58, oltre interessi, a titolo di saldo corrispettivo delle prestazioni sanitarie di RAGIONE_SOCIALE erogate in favore di pazienti extraregionali in esecuzione della convenzione sottoscritta tra le
parti il 10/05/2019 o, in subordine, di risarcimento del danno per violazione dei doveri di buona fede e di informazione gravanti sulla convenuta, il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1618/2023 del 13/06/2023, le ha rigettate e ha condannato l’attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte
Con citazione notificata il 12/07/2023, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l’accoglimento delle proprie domande, con vittoria delle spese del doppio grado.
Nel costituirsi, ha insistito per il rigetto dell’appello, riproponendo, in subordine, l’eccezione di concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, co. 1 c.c. già spiegata in primo grado ai fini dell’eventuale riduzione del quantum dovuto; vinte, in ogni caso, le spese del presente giudizio.
Assegnati i termini a ritroso di cui all’art. 352 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi, all’udienza cartolare del 17/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI della DECISIONE
L’appello è infondato e va rigettato.
Col primo motivo di gravame, ci si duole della violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 673/2019 e dell’art. 4 della convenzione stipulata tra le parti il 10/05/2019, per aver il Tribunale negato il diritto dell’appellante al pagamento oltre budget del corrispettivo delle prestazioni rese in favore dei pazienti extraregionali, sull’errato presupposto dell’invalicabilità del tetto di spesa, ancorchè non previsto individualmente per ciascuna delle strutture sanitarie accreditate.
Si deduce altresì l’erroneità della sentenza gravata (nella medesima parte in cui ha affermato la non remunerabilità delle prestazioni erogate oltre il limite di spesa), per non aver il primo giudice tenuto conto che le prestazioni in favore di pazienti extraregionali non vengono sostenute dalla regione ospitante, ma da quella di provenienza, tramite un meccanismo di compensazione interregionale.
A supporto della propria tesi, l’appellante cita la sentenza n. 3775 resa il 14/04/2023 dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui le prestazioni erogate da
struttura convenzionata col RAGIONE_SOCIALE in favore di pazienti residenti fuori regione non rilevano ai fini del raggiungimento del valore massimo delle prestazioni remunerabili in quanto pagate dalla regione di residenza dell’assistito.
Il motivo è infondato.
La decisione impugnata -che ha escluso il diritto di alla remunerazione delle prestazioni di RAGIONE_SOCIALE dei pazienti extraregionali rese in eccedenza rispetto al budget annuale fissato dalla delibera giuntale n. 673 del 9/04/2019 -va confermata, sia pure con alcune integrazioni motivazionali.
È un dato documentale che, con la ridetta delibera, la pprovò il tetto di spesa complessivo per le prestazioni sanitarie da erogare, nel corso dell’anno 2019, a favore dei pazienti non residenti nella Regione Puglia, dichiarando di ridurre del 2% la spesa annuale rispetto a quella consuntivata nell’anno 2015 1 .
In coerenza con detto obiettivo, vennero altresì approvati ‘ i criteri di riparto, di liquidazione e monitoraggio, riportati, con riferimento alle prestazioni extraregionali, secondo valori economici determinatesi in ogni singola nel corso dell’anno 2015 ‘ (tabella A/1 e A/2 in allegato alla delibera), con l’ulteriore precisazione che, ove la produzione extraregionale avesse superato la disponibilità economica residua, ogni struttura accreditata avrebbe subìto, secondo un calcolo matematico, ‘ una decurtazione commisurata alla percentuale dell’esubero ‘ 2 . Part
1 ‘ DELIBERA Di approvare il tetto di spesa complessivo regionale per le prestazioni rese dalle strutture private accreditate a favore dei pazienti extraregionali, tale da ridurre la spesa annua del 2% rispetto a quella consuntivata nel corso dell’anno 2015, che ammonta, per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a complessivi € 36.156.337,00, di cui quanto a € 23.558.868,00 per prestazioni di Alta Complessità (con riferimento ai DRG così come definiti nell’Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria anni 2014/2015/2016) e quanto ad €12.597.469,00 per prestazioni di media e bassa complessità. L’importo di € 12.597.469,00 viene abbattuto del 2% ed equivale a € 12.345.519,62. 5. Di approvare, in coerenza con il precedente punto 4), i valori economici determinatasi in ogni singola nel corso dell’anno 2015, come da schema allegato A) e di specificare che le liquidazioni a favore delle strutture dell’RAGIONE_SOCIALE debbano avvenire con i criteri richiamati nella parte espositiva: punto 5) lett. a) e b )’. Par
2 Cfr. pg. 6, punto 5), della delibera n. n. 673 del 9.4.2019: ‘a ) Liquidazione della quota parte del fondo di a disposizione di tutti gli erogatori insistenti nella di appartenenza, da liquidarsi in acconto, nella misura del 50% della produzione mensile, mentre il saldo sarà corrisposto a fine esercizio (30 aprile dell’anno successivo). A fine esercizio, se la produzione extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche residue, ogni Struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell’esubero. A titolo di esempio: disponibilità € 210, produzione struttura A = € 120) e produzione struttura B = € 160); sommatoria A+B = 280. Esubero = 25% frazione complementare riveniente dalla proporzione: (280: 100 % =210: x = 75 %). Pertanto, la struttura A) riceverà un compenso pari a 120 -il 25%= 90, mentre la struttura B) riceverà un Par Par
Per quanto qui di stretto interesse, il tetto massimo alle remunerazioni per le quattro RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE operanti nel territorio dell’ fu determinato -per l’anno 2019 -in complessivi € 2.334.562,32, di cui € 316.263 per le prestazioni di ‘ Alta complessità ‘ ed € 2.018.299,22 per le prestazioni di ‘ Media e bassa complessità ‘ (vd. tab. A/1 e A/2).
Non è dunque vero che la predetta delibera fissasse, in relazione alle prestazioni per cui è causa, solo la spesa complessiva regionale, posto che il budget da rispettare era invece determinato per ogni singola Parte
È evidente che le strutture operanti nella provincia foggiana fossero perciò consapevoli della necessità di erogare le medesime prestazioni nei limiti della disponibilità economica fissata dalla Regione, a nulla rilevando la mancata previsione di uno specifico tetto di spesa per ciascuna di esse, ovviata mediante la previsione del meccanismo di ripartizione proporzionale e decurtazione dell’eventuale spesa in eccedenza.
La scelta della di introdurre -innovando rispetto al precedente sistema che non prevedeva alcun limite di spesa per le prestazioni in favore di pazienti extraregionali- un tetto massimo (accettato dalla struttura appellante mediante l’espresso richiamo contenuto nell’art. 4 del contratto alla cit. delibera giuntale n. 673) e la soggezione della pretesa creditoria dell’appellante al predetto limite non sono evidentemente sindacabili in questa sede, posto che una simile contestazione, mai formulata in primo grado, non solo costituisce un novum precluso dall’art. 345 c.p.c., ma resta evidentemente non esaminabile da parte del g.o. nella misura in cui implica un sindacato sull’esercizio di un potere autoritativo, devoluto al g.a. (cfr. Cass. SS.UU. 2018/n. 28053).
Con la sottoscrizione della convenzione, l’appellante accettò invece il contenuto della delibera n. 673 e, con essa, il contingentamento di spesa approvato dalla Giunta, i criteri di liquidazione delle risorse di cui all’allegato ‘ schema A ‘ e, infine, le modalità di ripartizione percentuale dei fondi in caso di loro incapienza.
Né è sostenibile la tesi secondo cui le prestazioni per cui è causa dovessero essere remunerate senza limiti, in quanto ‘ non vengono sostenute dalla Regione ospitante, ma dalla Regione di provenienza, tramite compensazione interregionale sulla base di una tariffa unica convenzionale determinata in seno alla RAGIONE_SOCIALE, sicchè la Regione ospitante
non deve anticipare somme in attuazione di quanto previsto dalle intese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (pagg. 15 e 16 dell’atto di appello).
L’assunto non solo è privo di ogni riferimento normativo e comunque smentito dal contingentamento di spesa previsto in via autoritativa dalla con la citata delibera nemmeno impugnata innanzi al giudice amministrativo, ma si fonda, in ogni caso, su un termine di paragone erroneo.
La richiamata sentenza n. 3775/2023 del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE afferisce infatti alla diversa fattispecie delle prestazioni di RAGIONE_SOCIALE erogate in favore di pazienti extraregionali da un RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.
Nella giurisprudenza della S.C. si è al riguardo chiarito che, in tema di servizi ospedalieri, ai fini dell’operatività del meccanismo dei tetti di spesa, occorre distinguere ‘ tra strutture accreditate e strutture pubbliche o ad esse equiparate, cui appartengono gli istituti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, poiché solo per le prime è possibile teorizzare un limite alle prestazioni erogabili, mentre per le altre, che fanno stabilmente parte del , non è neppure ipotizzabile un’interruzione delle prestazioni al raggiungimento di un limite prefissato, non potendo tali strutture sottrarsi al dovere di offrire il servizio a tutti gli utenti, sia pure nei limiti della loro capacità operativa, determinata dall’assetto strutturale ed organizzativo ‘ (sic Cass. 2023/n. 56 che richiama Cons. RAGIONE_SOCIALE 2013/n. 735; 2013/n. 697; 2010/n. 1514; 2010/n. 1514).
In altre parole, solo per le strutture che ” risultano consustanziali al sistema sanitario nazionale (Ospedali pubblici, Ospedali classificati, RAGIONE_SOCIALE, etc.) non è teorizzabile l’interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato ‘, non potendo esse ‘ sottrarsi al dovere, non negoziabile, di erogare il servizio pubblico a tutti gli utenti, dovendo, dunque, ricondursi il tetto delle prestazioni erogabili al limite strutturale dell’ospedale ‘.
Non così per le RAGIONE_SOCIALE private che possono invece interrompere, in qualsiasi momento, l’erogazione delle prestazioni in caso di raggiungimento del budget annuale e i cui disavanzi di gestione rispetto al tetto di spesa prefissato non possono essere riconosciuti in assenza di una specifica intesa in tale senso tra l’istituto accreditato e l’amministrazione regionale competente (cfr. in tal senso Cass. 2023/ n. 31991).
Col secondo motivo , si censura il rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno, per aver il primo giudice erroneamente ritenuto determinante, sul piano causale, la condotta omissiva della , pur a fronte dell’obbligo, non assolto da parte di di comunicazione bimestrale della quota di fondo residuo, adempimento, questo, che avrebbe consentito, secondo la prospettazione dell’appellante di ‘ modulare la propria programmazione RAGIONE_SOCIALEle nel rispetto delle risorse finanziarie ‘.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Premesso che inconferente è ogni richiamo alla tesi del ‘ contatto sociale ‘ e al principio dell” affidamento incolpevole ‘ del privato sulla correttezza dell’azione amministrativa, stante la pacifica esistenza, nella fattispecie, di un contratto scritto di cui la stessa appellante deduce l’inadempimento, il Tribunale ha escluso la tutela risarcitoria invocata in subordine dall’appellante, facendo applicazione del principio di cui all’art. 1227, co. 2 c.c. (il richiamo al co. 1 della stessa norma contenuto a pag. 5 della sentenza impugnata è infatti chiaramente ascrivibile ad un refuso, tenuto conto del complesso delle motivazioni prima espresse e del decisum finale).
È senz’altro vero che la delibera giuntale n. 673, come richiamata nella convenzione, prevedesse l’obbligo, in capo ad di ‘ monitorare con cadenza bimestrale la spesa addebitata per prestazioni extraregionali ‘ e ‘ di rendere edotti gli erogatori’ della ‘quota del fondo residuo ancora disponibile’ (pag. 6, punto 5, lett. b). È altresì pacifico che, almeno fino al settembre 2019, nessuna comunicazione fu trasmessa in merito all’andamento della spesa.
Tanto non basta, però, a far ritenere di per sè fondata la pretesa risarcitoria avanzata da .
Premesso che l’adempimento del predetto obbligo informativo non richiedeva l’osservanza di specifiche formalità, si può certamente affermare che il dato relativa alla quota di fondo ancora disponibile fu senz’altro appreso dall’appellante quantomeno nel settembre 2019 (il superamento del plafond è pacificamente avvenuto nei successivi mesi di novembre e dicembre 2019), all’esito dell’incontro svoltosi tra il proprio consulente e il dirigente amministrativo, , in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE sanitaria appellata.
Tanto è confermato dalla deposizione resa dal teste all’udienza del 7/04/2022, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Il predetto ha, in particolare, riferito che il consulente per conto di si recò nel settembre 2019 presso gli uffici amministrativi dell’ per ‘ informarsi sulla situazione e sul metodo del pagamento delle prestazioni sanitarie erogate a favore dei pazienti extraregionali ‘; che, nell’occasione, esso teste gli consegnò ed illustrò le schede di produzione relative a tutte le case di RAGIONE_SOCIALE ‘ alla data del 31.8.2019 ‘. Parte
Alla luce di tanto, a nulla rileva eccepire che il non fosse munito di alcun potere rappresentativo della , perché è evidente che, a fronte della mancata previsione di un rigido onere formale da osservare ai fini della comunicazione periodica gravante su quel che rileva è il mero dato conoscitivo che l’appellante ha siRAGIONE_SOCIALEmente avuto a quella data in relazione alle schede di produzione riguardanti tutte le quattro strutture convenzionate operanti nell’ambito dell , a prescindere da ogni questione inerente gli assetti organizzativi interni alla società. Parte
Da tali schede, così come dai prospettivi riepilogativi dei corrispettivi delle prestazioni erogate, che l’appellante stilava mensilmente e che erano dunque nella sua disponibilità (a prescindere dagli evidenziati ritardi con cui procedeva poi alle liquidazioni), non poteva non emergere che, tra gennaio e agosto 2019, aveva già erogato un volume di prestazioni extraregionali pari ad € 1.286.117,69 corrispondente a più del 50% dell’intero fondo annuale (€ 2.334.562,32) messo a disposizione di tutte le quattro strutture operanti nel territorio della Parte
Nonostante la siRAGIONE_SOCIALE conoscenza di questo dato, che avrebbe imposto, secondo un criterio di ordinaria diligenza, una maggiore cautela e dunque quantomeno un rallentamento nell’erogazione delle prestazioni de quibus ,
continuò invece ad erogare le prestazioni, inRAGIONE_SOCIALEnte del concreto rischio di uno sforamento che si era già profilato, giungendo a superare il tetto massimo di spesa negli ultimi due mesi del 2019, nonostante peraltro la consapevolezza che, secondo il meccanismo stabilito, lo stato bimestrale della spesa relativa ai mesi di novembre e dicembre 2019 avrebbe potuto essere comunicato solo agli inizi del 2020.
Pur a fronte di un inadempimento di agli obblighi di comunicazione periodica, non è perciò invocabile dall’appellante il principio di buona fede, ma, in linea con quanto ritenuto dal primo giudice, risultano integrati tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa del danneggiato, nesso di causalità tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti dall’art. 1227, co. 2 c.p.c., che, com’è noto, impone al creditore che Parte
avrebbe potuto evitare il danno con l’uso della normale diligenza una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, comprendendo nell’ambito dell’ordinaria diligenza le attività non gravose od eccezionali o che non implichino particolari rischi o sacrifici (cfr. Cass. 2021/n. 22352; conf. Cass. 2018/n. 25750) (quale sarebbe stata, nella fattispecie, una semplice ulteriore richiesta di dati, dopo quella già formulata a settembre ’19 e prontamente evasa per le vie brevi da . Parte
Resta assorbita ogni altra questione.
Il rigetto dell’appello fa sì che le spese di questo grado seguano l’ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 147/2022 sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 260.001 ad € 520.000, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non richiesta nella nota spese depositata agli atti dall’appellata, che costituisce limite invalicabile nella liquidazione delle spese di lite (cfr. Cass. 2019/n. 17057; Cass. 2013/n. 11522).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
con citazione notificata il 12/07/2023 nei confronti di , avverso la sentenza n. 1618/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data 13/06/2023, così provvede:
rigetta l’appello;
condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 14.239 per onorari , oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME