Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 03/07/2024
art. 380-bis.1 del codice di procedura civile, 140-bis disposizioni di attuazione del codice di procedura civile)
—— riunita in camera di consiglio e così composta:
dr./dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
dr./dr.ssa NOME
COGNOME Consigliere
dr./dr.ssa NOME
COGNOME
Consigliere rel.
dr./dr.ssa NOME
NOME
Consigliere
dr./dr.ssa NOME
NOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
o r d i n a n z a
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA –
C. F. P_IVA) con sede legale in INDIRIZZO in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce dagli Avv.ti NOME COGNOME (C. F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C. F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, che dichiarano di ricevere gli atti al fax n. NUMERO_TELEFONO o all’indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME–
la , corrente in RAGIONE_SOCIALE, nella INDIRIZZO, partita rv P_IVA, in persona del legale rappresentante dott. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al presente atto, dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, INDIRIZZO (le comunicazioni e le notificazioni potranno essere trasmesse ai seguenti recapiti P.E.C.EMAIL – FAX NUMERO_TELEFONO).
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 43 depositata il 21 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
1 .- Il RAGIONE_SOCIALE Sas di NOME COGNOME aveva stipulato con la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) una serie di contratti relativi al l’ erogazione di prestazioni di laboratorio, la cui remunerazione era stata determinata sulla base RAGIONE_SOCIALE Deliberazione RAGIONE_SOCIALE giunta regionale n° 19/6 del 28 aprile 1998.
Successivamente, con Delibera n° 34/9 dell’11 settembre 2007 e con decorrenza dal 1° ottobre 2007, la Giunta regionale aveva ridotto le tariffe del 1998 relative a venti tipologie di prestazioni.
Questa delibera venne, tuttavia, annullata dal Consiglio di stato con sentenza n° 6290 del 28 novembre 2011.
2 .-La RAGIONE_SOCIALE, a fronte dell’inerzia dell’RAGIONE_SOCIALE nonostante le diffide ricevute, chiese quindi al tribunale di RAGIONE_SOCIALE di accertare nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE il suo diritto ad essere remunerata per le prestazioni eseguite dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2011 secondo il tariffario del 1998, applicabile al posto di quello annullato, con liquidazione delle somme in separato giudizio.
3 .- Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE -in parziale accoglimento delle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE -con sentenza n° 3703 del 22 dicembre 2006 condannava in via generica la convenuta RAGIONE_SOCIALE a pagare all’attrice i corrispettivi (da quantificare in separato giudizio) dovuti a fronte dell’erogazione delle prestazioni di laboratorio effettuate dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2011, in applicazione del prezzario approvato con la deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale n° 19/6
del 1998, previa decurtazione dello sconto del 20% di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), RAGIONE_SOCIALE Legge n° 296/2006, ed entro i limiti massimi del tetto di spesa convenuto delle parti per ogni anno di esercizio, salvo l’applicazione, nel caso in cui questo fosse stato superato, del meccanismo RAGIONE_SOCIALE regressione tariffaria per le prestazioni che risultassero erogate in eccedenza.
Il tribunale dichiarava inoltre inammissibile la domanda di condanna specifica formulata dalla società attrice nei confronti RAGIONE_SOCIALE convenuta (in quanto tardivamente proposta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cpc) e la domanda di manleva proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Sardegna, compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
4 .- La sentenza del primo giudice era riformata dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, che -sul rilievo che il tetto di spesa era stato superato per effetto dell’annullamento RAGIONE_SOCIALE Delibera n° 34/9 dell’11 settembre 2007 e non per il volume delle prestazioni, rimasto entro il limite di quello contrattualmente pattuito, e ritenendo ammissibile la domanda di condanna specifica formulata dalla società nel corso del giudizio -condannava la RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 28.086,23 a titolo di maggiori corrispettivi per le prestazioni erogate, in applicazione del (precedente) tariffario del 1998, con applicazione dello sconto del 20% di cui all’art. 1, comma 796 lett. o), RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2006 n° 296, e senza applicazione del tetto di spesa e del conseguente meccanismo di regressione tariffaria.
5 .- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ats in base ad un unico motivo.
Resiste la società attrice, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto due profili e, nel merito, conclude per la reiezione dell’impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 .- Preliminarmente rileva la Corte che le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente sono infondate.
La prima -con la quale si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutti i capi RAGIONE_SOCIALE decisione di merito -è destituita di pregio, in quanto si fonda su una lettura non corretta RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
Quest’ultima, infatti, pur avendo accertato che il volume delle prestazioni rese dalla società accreditata era rimasto nei limiti contrattualmente pattuiti, è nondimeno partita dal presupposto (pacifico tra le parti) che un superamento del tetto di spesa vi fosse stato e che esso fosse dipeso dall’applicabilità (pacifica anch’essa) del vecchio tariffario, approvato nel 1998, divenuto vigente a seguito dell’annullamento di quello nuovo, approvato nel 2007.
Nessun giudicato si è, pertanto, formato in ordine al superamento del tetto di spesa, in quanto tale questione ha costituito un presupposto logico-giuridico, implicitamente sottoposto al giudice d’appello ed altrettanto implicitamente deciso da tale giudice, per arrivare alla statuizione finale di condanna RAGIONE_SOCIALE Ats.
La seconda eccezione è infondata al pari RAGIONE_SOCIALE prima.
Con essa si deduce la mancata dimostrazione, da parte RAGIONE_SOCIALE Ats, del tetto di spesa, donde la carenza di interesse ad impugnare.
Il rilievo, tuttavia, non considera che -come già detto -è pacifico il superamento del tetto non per incremento delle prestazioni rese, ma a causa dell’applicazione del vecchio tariffario.
Il che rende palese anche l’inammissibilità dell’eccezione RAGIONE_SOCIALE ricorrente in ordine alla mancata dimostrazione del limite di spesa, trattandosi -come detto -di circostanza pacifica dalla quale è partito il ragionamento logico RAGIONE_SOCIALE Corte di merito e che non è stato oggetto di ricorso incidentale da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
7 .- Nel merito.
Col primo ed unico motivo la Ats deduce la violazione dell’art. 81 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, dell’art. 32, ottavo comma, RAGIONE_SOCIALE legge n° 449/1997, dell’art. 8 quinquies , secondo comma, lettere d) ed ebis) del Dlgs n° 502/1992, nonché degli artt. 8 e 26 RAGIONE_SOCIALE Legge regionale RAGIONE_SOCIALE Sardegna n° 10/2006.
In sostanza la ricorrente deduce che il tetto di spesa sarebbe un limite inderogabile, non solo in occasione del superamento del limite massimo delle prestazioni (come ritenuto dalla Corte d’appello), ma anche in ogni altro caso, compreso quello dell’applicazione a posteriori di tariffe maggiorate.
Il motivo è fondato.
L’art. 8 -quinquies del Dlgs n° 502/1992 prevede che le RAGIONE_SOCIALE stipulino contratti con aziende private e con pro-
fessionisti accreditati che indicano: ‘ e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi RAGIONE_SOCIALE lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari RAGIONE_SOCIALE per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato ‘.
Com’è dato notare dalla lettura RAGIONE_SOCIALE disposizione, la norma impone che i contratti stipulati tra aziende pubbliche e private contengano la previsione che in caso di modificazioni ‘ comunque intervenute ‘ il limite di spesa per le prestazioni ‘ si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d) ‘.
Le parti non hanno riprodotto il testo del contratto o dei contratti relativi alle prestazioni eseguite dal 1° ottobre 2007 al 30 novembre 2011.
Nondimeno, è evidente che ove in esso (o in essi) sia stato esplicitamente inserito il tetto di spesa, a tale elemento negoziale occorre far riferimento per la disciplina del rapporto inter partes (art. 1372 cc); mentre, nell’ipotesi di omessa menzione, il limite previsto per il periodo temporale sopra indicato deve considerarsi inserito di diritto nel negozio tra struttura RAGIONE_SOCIALE e privata in base al disposto degli artt. 1339 e 1374 cc.
Non ha, dunque, rilievo il fatto che l’incremento di spesa sia derivato dalla moltiplicazione tra le prestazioni eseguite ed i maggiori prezzi previsti dal vecchio tariffario tornato in vigore a seguito dell’annullamento di quello nuovo da parte del Consiglio di Stato (e non, invece, da un incremento del volume dei servizi), posto che, come già detto, il limite di spesa va osservato per le modificazioni ‘ comunque intervenute ‘: espressione che, data la sua estensione semantica, comprende sicuramente anche il caso di specie.
In conclusione, il tetto di spesa integra un limite inderogabile, ossia un vincolo pubblico ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni RAGIONE_SOCIALE che il RAGIONE_SOCIALE può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato (tra le varie: Cass. 27608/2019).
È, poi, infondata anche la prospettazione RAGIONE_SOCIALE difesa dalla controricorrente, con la quale si deduce che il soddisfacimento dei volumi di spesa sanitaria costituirebbe concreta applicazione dell’art. 32 Cost.: argomento dal quale la società accreditata pare voglia far discendere l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALE spesa sanitaria a prescindere da ogni limite.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, occorre distinguere tra strutture pubbliche (o strutture ad esse equiparate, quali gli ospedali classificati, gli RAGIONE_SOCIALE e simili) e le strutture accreditate. Solo per le prime, essendo ‘ consustanziali al sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, non è teorizzabile l’interruzione delle prestazioni agli assistiti al raggiungimento di un ipotetico limite eteronomamente fissato,
mentre per le seconde è sicuramente invocabile un margine alle prestazioni erogabili, compensato dalla possibilità per la struttura privata di rinunciare ad erogare una parte delle stesse, laddove corra il rischio di oltrepassare il tetto di spesa.
8 .- In conclusione, il motivo va accolto, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata.
La Corte di merito in sede di rinvio si atterrà al principio di diritto enunciato al precedente paragrafo e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie l’unico motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, medesima sezione, in diversa composizione, anche per le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2024, nella camera di consi-