Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33689 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15325/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO CAMPANIAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 164/2020 depositata il 16/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; sentito il PROCURATORE GENERALE che conclude per il rigetto del ricorso
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della società RAGIONE_SOCIALE in epigrafe ha ingiunto alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento di euro 450.618,00 a titolo di corrispettivo per prestazioni di terapia fisica e riabilitativa erogate in regime di accreditamento con il servizio nazionale nel mese di dicembre 2015. La RAGIONE_SOCIALE si è opposta deducendo il superamento del limite di spesa; il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE avesse provato il superamento del tetto di spesa.
La società ha proposto appello, che la Corte d’appello ha respinto affermando che, pur se la struttura è accreditata, risulta dagli atti che il tetto di spesa è stato superato poiché nel contratto (art 4) è previsto il tetto annuale di spesa per singola struttura e ciò rende inesigibile le prestazioni extra budget eventualmente rese; osserva che la nota del 17 marzo 2016 prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE è idonea approvare lo sforamento perché non è generica, in quanto indica chiaramente le singole fatture pervenute ed emesse nell’anno 2015 ; il giudice d’appello precisa altresì che il rigetto non è motivato sul superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento ma del tetto di spesa del singolo centro come individuato specificamente nel contratto e ciò rende inesigibile la prestazione extra budget eventualmente resa all’utente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto un ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE che ha anche depositato memoria.
Il AVV_NOTAIO generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 19 ottobre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’onere della prova in quanto erroneamente la Corte ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’RAGIONE_SOCIALE mediante il deposito della nota n. 93 del 17 marzo 2016. La ricorrente deduce di aver contestato la valenza probatoria di detta nota, rilevando che non era stata notificata alla parte, con l’impossibilità conseguente per il centro di contestare o rettificare gli addebiti; che mancava l’elencazione delle fatture e dei relativi importi; che vi era riferimento a periodi non attinenti al giudizio; che era omessa la prova del pagamento del complessivo tetto di spesa.
Deduce inoltre che essa società contrariamente a quanto asserito dalla Corte d’appello aveva impugnato la decisione di primo grado articolando diversi motivi specifici, peraltro chiaramente contestando che il Tribunale avesse adeguatamente valutato che la nota citata fosse sufficiente a paralizzare la pretesa creditoria e che per tetto di spesa non deve intendersi quello aziendale ma di macroarea ai sensi dell’articolo 2 del contratto. Osserva inoltre che la società ha documentato l’esistenza di un rapporto di convenzionamento mentre di contro l’RAGIONE_SOCIALE non ha adeguatamente assolto l’onere probatorio.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e del D.lgs 252 del 1992 nonché dell’art. 115 c.p.c. per insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui è stato dichiarato infondato il motivo di appello della società con cui si è ritenuto -illegittimamente- il limite di spesa indicato nel contratto attinente alla singola struttura e non già alla branca di macroarea e quindi non operante la regressione tariffaria unica e omessa prova del pagamento integrale del tetto previsto in contratto. Deduce che l’RAGIONE_SOCIALE aveva l’onere di dimostrare
con idonea documentazione la somma che assume di aver corrisposto non limitandosi a una semplice vaga indicazione e nella fattispecie manca la prova certa che l’importo assegnato con il contratto sia stato effettivamente erogato in favore del centro.
3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente poiché connessi e sono entrambi inammissibili.
Alla fattispecie si applica il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e richiamato anche dal AVV_NOTAIO Generale nelle sue conclusioni scritte, secondo il quale ‘ In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla RAGIONE_SOCIALE la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell’attore ma impeditivo dell’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite ‘ (Cass., 16 aprile 2021, n. 10182; Cass., , ord. 2 marzo 2021, n. 5661).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha applicato il predetto principio di diritto e ritenuto che l’ASL avesse fornito la prova del fatto impeditivo al pagamento segnatamente attraverso la produzione di un documento, la nota 93 /2016, idoneo a dimostrare che si trattava di prestazioni extra budget.
La Corte ha altresì affermato che quando -come nel caso di specie- il limite di spesa attiene alle prestazioni rese della singola struttura e non già alla branca macroarea non opera il meccanismo della cosiddetta regressione tariffaria unica ( e cioè l’ accertamento di quanto ciascuna struttura ha concorso a far sforare il tetto di spesa), osservando che quando nel contratto sia previsto il tetto annuale di spesa della singola struttura il mero superamento di
esso nel corso dell’anno rende inesigibile la prestazione extra budget eventualmente resa all’utente. Una volta ritenuta la sussistenza del fatto impeditivo è irrilevante che la parte abbia documentato che sono state erogate le prestazioni e che non ci sia contestazione su questo punto, posto che è esigibile il pagamento soltanto delle prestazioni che rientrino nel tetto di spesa prefissato.
La sentenza, confermativa di quella di primo grado, è quindi fondata su giudizi di merito che non sono censurabili in Cassazione e cioè la valutazione delle prove, che è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e di cui non può dedursi in questa sede la erronea valutazione (ex multis: Cass. n. 6774 del 01/03/2022) e la interpretazione del contenuto del contratto, anche questa rimessa al giudice di merito, posto che in sede di legittimità non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione della volontà negoziale (Cass. n. 7500/2007, n. 10554/2010 e n. 10891/2016; Cass. 15471/2017; 11254/2018).
Le censure mosse da parte del ricorrente sono censure esclusivamente in punto di fatto, in quanto richiamando lo stesso consolidato principio in tema di ripartizione dell’onere della prova di cui sopra si è detto, si contesta che L’RAGIONE_SOCIALE abbia assolto all’onere della prova a suo carico e segnatamente che la nota n. 93 fosse idonea a provare il fatto impeditivo, deducendo, in definitiva, che sia stata male valutata da entrambi i giudici di merito. Si contesta altresì che le prestazioni fossero riferite alla singola struttura e non alla macro area, deducendo che la motivazione ‘ viola le disposizioni contrattuali ‘ e precisamente gli articoli da 2 a 6 di cui la Corte d’appello non avrebbe fatto esatta applicazione, così sollecitando nella sostanza -e inammissibilmente- il sindacato sul risultato interpretativo del negozio in sé considerato e proponendo una
alternativa ricostruzione delle clausole negoziali senza una specifica deduzione di violazione dei canoni ermeneutici fissati dal codice civile.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 19/10/2023.