Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29767 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11346/2021 R.G. proposto da:
LABORATORIO ANALISI CLINICHE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO CON DOM. DIGIT., presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 136/2021 depositata il 04/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. il RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 43.603,66, pari alla differenza tra il tetto di spesa fissato in contratto e quanto percepito dal laboratorio, dovuta per prestazioni erogate nell’anno 2017 in virtù di contratto stipulato nel 2016 e valido, in regime di prorogatio, anche per l’anno 2017, alle ‘stesse condizioni’ ai sensi dell’articolo 9 del contratto medesimo, ‘fino alla stipula dell’eventuale successivo contratto’. Chiedeva altresì la condanna per euro 22.115,92 a carico dell’RAGIONE_SOCIALE a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 c.c. corrispondente alla differenza tra il limite della spesa prevista dal contratto sottoscritto tra le parti in data 27 settembre 2016 e quanto prodotto dalla struttura privata.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 12 novembre 2018, respingeva la domanda ritenendo sulla base dell’interpretazione sistematica del contratto che le parti avevano inteso stabilire provvisoriamente il tetto di spesa annuo in misura pari a quello fissato per il 2016, rimettendo convenzionalmente, con la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 14.2 del contratto, la definitiva e concreta determinazione della misura del corrispettivo erogabile all’adozione del provvedimento di fissazione del nuovo limite del tetto di spesa per il 2017, essendosi l’erogatore impegnato ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che potevano essere richiesti per effetto della normativa nazionale e/o regionale
intervenuta successivamente alla stipula del contratto, come pure di adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative. Rigettava anche la domanda di indebito arricchimento.
La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 136 del 4 febbraio 2021, confermava l’interpretazione del Tribunale.
Propone ricorso in cassazione il RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la Nullità della sentenza impugnata, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.. Motivazione apparente e/o perplessa insufficiente e/o contraddittoria.
Denuncia la società ricorrente che la Corte territoriale avrebbe adottato una motivazione solo apparente considerato che i giudici avrebbero omesso di individuare e di precisare quale sarebbe stata la misura del nuovo budget cui la ricorrente avrebbe dovuto attenersi, nonché in che modo la struttura sarebbe stata edotta del diverso limite di spesa.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso la Società denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; violazione art. 2041 c.c.; art. 360, n. 4, c.p.c. e art. 360, n. 4 c.p.c e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.. Sostiene che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe deliberato alcun tetto di spesa in favore della ricorrente, né tantomeno comunicato. Inoltre, il DCA n. 128/2017 non indica la misura del budget cui la struttura avrebbe dovuto attenersi.
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c la nullità della sentenza; motivazione apparente.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente in quanto il giudice avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulle esattezza, correttezza e logicità del suo ragionamento. Nel caso di specie i giudici dell’appello dopo aver ritenuto privo di effetti il ‘contratto 2016’ e dopo aver rilevato che le parti non avevano stipulato alcun contratto che regolasse il rapporto per l’anno 2017 hanno poi disatteso l’istanza ex art. 2041 c.c. sul presupposto che le parti avevano sottoscritto il contratto nel settembre 2016.
5.4. Con il quarto motivo si duole della nullità della sentenzamotivazione per relationem; art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.
La Società ricorrente lamenta che i giudici dell’appello pur evidenziando l’articolo 9.13 del contratto del 2016 hanno poi deciso riportandosi al contenuto della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
I quattro motivi, congiuntamente esaminati, sono inammissibili per diverse ragioni.
Occorre innanzitutto rilevare che la società ricorrente pone a base della formulata censura atti e documenti (in particolare l’accordo stipulato) senza invero debitamente riportarlo nel ricorso in ossequio al requisito, a pena di inammissibilità richiesto dall’art. 366, 1 ° co. n. 6 c.p.c., né fornisce puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla documentazione come pervenuta alla RAGIONE_SOCIALE. al fine di renderne possibile l’esame, con precisa indicazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte e se siano stati acquisiti o prodotti anche nel giudizio di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019 n.34469; Cass., Sez., 19/4/2017 n. 7701).
Ma i motivi di ricorso sarebbero ugualmente inammissibile in quanto è principio di questa Corte che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al
giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Non può che concludersi che le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti.
Nel caso di specie la Corte d’Appello non è incorsa in nessuno dei vizi denunciato dalla società ricorrente che si è limitata a richiedere la rivalutazione di fatti già accertati dal giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza