Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27585 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
OGGETTO: annullamento di testamento pubblico
R.G. 1567/2020
C.C. 15-10-2024
sul ricorso n. 1567/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
COGNOME NOME,
intimata
avverso la sentenza n. 6519/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28-10-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1510-2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione notificato il 9-1-2009 NOME COGNOME ha convenuto avanti il Tribunale di Cassino NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo l’annullamento del testamento pubblico del 21-11-2007 pubblicato in data 8-1-2008, con il quale NOME COGNOME aveva lasciato i suoi beni alle convenute, revocando precedente testamento di data 24-1-2002 con il quale aveva istituito unico erede l’attore; ha dedotto che la testatrice era incapace di intendere e di volere e il testamento non e ra conforme alle previsioni dell’art. 603 cod. civ.
Si sono costituite le convenute NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo il rigetto delle domande e in via riconvenzionale la convenuta COGNOME la condanna dell’attore alla restituzione della somma di Euro 22.000,00, in quanto denaro della testatrice di cui l’attore si era indebitamente appropriato.
Con sentenza n. 835/2017 depositata il 29-6-2017 il Tribunale di Cassino ha rigettato le domande dell’attore e lo ha condannato a restituire alle convenute Euro 22.000,00 oltre interessi.
2.NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Roma ha deciso con sentenza n. 6519/2019 depositata il 28-10-2019, limitando la condanna alla restituzione della somma a favore di NOME COGNOME che ne aveva fatto richiesta e rigettando per il resto l’impugnazione.
Per quanto ancora rileva in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza ha confermato l’esclusione dei vizi ex art. 603 co.2 cod. civ. dichiarata dalla sentenza di primo grado, dopo avere rilevato anche l’inammissibilità della contestazione concernente la circostanza che il AVV_NOTAIO aveva scritto a mano il luogo di redazione del documento a fronte della dattilografia dell’intero testo ; ha dichiarato che le operazioni relative al ricevimento delle disposizioni testamentarie e
quelle relative alla redazione della scheda potevano anche svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale ed era sufficiente che il AVV_NOTAIO, prima di dare lettura alla scheda, facesse manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza di testimoni, con obbligo di darne lettura al testatore in quel medesimo contesto; ha dato atto che nella fattispecie risultava dall’atto che la testatrice aveva dichiarato ‘l’atto conforme alla sua volontà’. La sentenza ha altresì rilevato che le notazioni critiche alla c.t.u. erano insufficienti, con conseguente inammissibilità del motivo, e ciò rendeva infondata anche la censura sulla mancata ammissione delle prove testimoniali; ha aggiunto che l’appellante non aveva dimostrato l’errore commesso dal giudice di primo grado nel non ammettere le prove dedotte e non aveva dimostrato la rilevanza delle istanze istruttorie, e cioè non aveva dimostrato che la decisione non sarebbe stata la stessa se le istanze istruttorie fossero state ammesse.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e NOME COGNOME è rimasta intimata.
In data 20-12-2023 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. rilevandone la manifesta infondatezza e in data 28-1-2024 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 15-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo è rubricato ‘ violazione dell’art. 603 comma 2 in relazione all’art. 360 co.1 n. 5 per erronea e illogica motivazione, contestualmente alla violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 per violazione del principio di non contestazione’ e con esso il ricorrente in primo luogo rileva che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto nuova la contestazione relativa al fatto che il AVV_NOTAIO aveva riempito con grafia a mano il luogo di redazione dell’atto , a fronte della dattilografi a dell’intero testo; evidenzia che aveva dedotto l’avvenuta scissione temporale dell’ iter formativo del testamento già nel giudizio di primo grado, anche per quanto riguardava la scritturazione in parte a mano e in parte dattiloscritta. Rileva che la scissione temporale delle fasi di formazione del testamento impugnato, regolarmente allegata già in primo grado, non era stata posta in discussione, per cui si doveva applicare a riguardo il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e sostiene che la sentenza non abbia applicato i principi di Cass. 1649/2017, che pure ha richiamato, in quanto non ha considerato la mancanza di nuova manifestazione della volontà della testatrice dopo la prima riduzione del testo per iscritto da parte del AVV_NOTAIO; sostiene, anche trascrivendo il contenuto del testamento sul punto, che la testatrice si sia limitata a dichiarare il testamento conforme alla sua volontà ed evidenzia come dichiarare conforme alla propria volontà il testo già letto dal AVV_NOTAIO non equivalga a una nuova manifestazione di volontà, che deve intervenire prima della lettura del testamento secondo i principi posti da Cass. 1649/2017, al fine di verificare la corrispondenza con quanto avrebbe dovuto essere successivamente letto alla disponente; quindi, sostiene che dalla scheda testamentaria risulti una sola manifestazione di volontà, con la conseguente invalidità del testamento, in quanto lo scopo dell’art. 603 co. 2 cod. civ. è quello di evitare il testamento per adesione.
1.1.Il motivo presenta profili di inammissibilità e per il resto è infondato.
In primo luogo, gli argomenti del ricorrente non individuano vizi della motivazione tali da determinarne la nullità, dovendosi richiamare il principio secondo il quale l’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. comporta la riduzione al rispetto del ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza de lla motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione a pparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-42014 n. 8053 Rv. 629830-01); al di fuori di tali casi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa conclusione della controversia (Cass. Sez. 3 1210-2017 n. 23940 Rv. 645828-01). Però nella fattispecie il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348 -ter co.5 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’ap pello successivamente all’11 -9-2012 -la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 29-62017e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28 -2-2023, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, in quanto la sentenza di appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado con riguardo alla domanda di invalidità ex art. 603 cod. civ. del testamento pubblico. In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivo di
cui al n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della sentenza di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202 -01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03, per tutte); al contrario nella fattispecie il ricorrente, limitandosi a lamentare che la Corte d’appello non abbia accolto le sue deduzioni, presuppone l’inesistenza di una divers ità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e di secondo grado.
Non si pone neppure questione di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. lamentata dal ricorrente, perché la sentenza impugnata ha dato per acquisito il fatto che vi sia stata una scissione temporale nell’ iter formativo del testamento pubblico e, nell’escludere l’invalidità del testamento, non ha commesso neppure la violazione dell’art. 603 co. 2 cod. civ. la cui esistenza è in sostanza sostenuta dal ricorrente.
Secondo l’indirizzo univoco della Cassazione, in caso di testamento pubblico il AVV_NOTAIO può predisporre l’atto avendo raccolto la volontà del testatore in assenza di testimoni, a condizione che il testatore ripeta la sua volontà in presenza dei testimoni e prima che il AVV_NOTAIO dia lettura dello scritto nel quale ha già raccolto la volontà del testatore. In tal senso è già Cass. Sez. 2 7-12-1971 n. 3552 Rv. 355226-01, secondo cui, prescrivendo la legge, a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari alla presenza dei testimoni la sua volontà e che il AVV_NOTAIO, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del AVV_NOTAIO, del testatore e dei testimoni, è finalizzata a raggiungere la massima garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore; pertanto tale finalità, nel caso di
testamento già predisposto dal AVV_NOTAIO senza la presenza dei testimoni, non è raggiunta se non a condizione che, prima di dare lettura dell’atto, il AVV_NOTAIO faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, senza che ciò possa essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal AVV_NOTAIO alla presenza dei testimoni e del testatore. Nello stesso senso è Cass. Sez. 2 11-7-1975 n. 2742, Rv. 376744-01, secondo cui nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento, qualora la scheda sia già stata predisposta dal AVV_NOTAIO, è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà alla presenza dei testimoni; conformi sono altresì Cass. Sez. 2 23-1-2017 n. 1649 Rv. 642475-01 e Cass. Sez. 2 31-10-2023 n. 30221 Rv. 669223-01, senza che si registri precedente di segno diverso.
Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il testo dell’atto impugnato , come trascritto nel ricorso, conferma l’effettiva esecuzione di tutte le formalità nei termini predetti, perché lo stesso ricorrente deduce che nella scheda testamentaria si legge: ‘ detta comparente della cui identità personale sono certo, mi richiede di ricevere il suo testamento in forma pubblica, ed all ‘uopo mi dichiara alla presenza di testimoni le sue volontà che vengono a cura di me AVV_NOTAIO ridotte per isc ritto come segue…E richiesto, io AVV_NOTAIO ho ricevuto quest’atto, del quale ho dato lettura, alla presenza dei testimoni alla testatrice che l’ha dichiarato conforme alla sua volontà, approvato e confermato ‘. Quindi, dal testo della scheda testamentaria risulta che la testatrice ha dichiarato le sue volontà alla presenza dei testimoni e del AVV_NOTAIO, e ciò prima che il AVV_NOTAIO desse lettura del testo -che aveva già predisposto in forma dattiloscritta-, per cui si spiega anche che il
AVV_NOTAIO abbia poi apposto a mano la data sulla scheda; risulta dal testo della scheda testamentaria che, solo dopo che la testatrice ha dichiarato le sue volontà, il AVV_NOTAIO ha dato lettura del testo e quindi la circostanza che quel testo fosse stato già in precedenza predisposto non ha inficiato la validità dell’atto, in quanto il AVV_NOTAIO e i testimoni hanno attestato che quanto dichiarato dalla testatrice era quanto di seguito letto dal AVV_NOTAIO, seppure il testo letto fosse stato in precedenza predisposto in forma dattiloscritta. Inoltre, dopo la lettura data dal AVV_NOTAIO del testo contenente la volontà espressa dalla testatrice alla presenza dei testimoni, la testatrice lo ha dichiarato conforme alla sua volontà, lo ha approvato e lo ha confermato, per cui, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stata in questo modo soddisfatta la previsione dell’art. 603 co. 2 cod. civ. secondo la lettura datane con indirizzo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità.
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ violazione dell’art. 186 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per illogica e carente motivazione’ e con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, gli abbia precluso la dimostrazione delle circostanze relative all’incapacità di intendere e di volere della testatrice, con motivazione illogica e contraddittoria; evidenzia che i capitoli di prova erano volti a dimostrare che la testatrice era disorientata nel tempo e nello spazio, pronunciava frasi incomprensibili e sconnesse ed era in preda di allucinazioni, nonché a dimostrare che l’appellante aveva sempre rispettato gli impegni assunti nei confronti della signora COGNOME, la quale si era sempre dimostrata avversa a qualsiasi lascito a favore delle appellate, nonché al fatto che il AVV_NOTAIO aveva fatto accesso alla struttura ospedaliera senza alcuna comunicazione. Quindi sostiene che la consulenza d’ufficio recepita dalla sentenza sia erronea, contraddittoria e lacunosa, in quanto silente sui risultati della scala FIM eseguita in occasione dell’ultimo ricovero.
2.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui evoca il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., per la preclusione già richiamata posta dall’art. 348 -ter ult. co. cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, vertendosi in ipotesi di ‘doppia conforme’ anche con riguardo alla domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore.
Il motivo è infondato nella parte in cui evoca un vizio di motivazione, per quanto già esposto in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, attualmente circoscritto al rispetto del ‘ minimo costituzionale ‘ , che nella fattispecie è stato pienamente soddisfatto. Infatti la sentenza non solo ha dichiarato che le critiche dell’appellante alla consulenza tecnica d’ufficio non individuavano specifici errori nell’elaborato, ma ha anche considerato che le dichiarazioni rese dalla testatrice al momento della sottoscrizione del testamento, attestate dall’atto pubblico, confermavano le conclusioni del c.t.u. sulla sua capacità, in quanto attestavano la sua consapevolezza sulla condizione precaria che l’affliggeva; sulla base di questi dati la sent enza ha ritenuto anche l’irrilevanza delle istanze istruttorie riproposte dall’appellante, perché la decisione non avrebbe potuto essere diversa se quelle istanze fossero state ammesse. Con questo contenuto la motivazione è esistente e logica, per cui si sottrae alle critiche del ricorrente, il quale con i propri argomenti non individua neppure la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
Infatti, la deduzione della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una
specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; invece, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. soltanto nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U 30-92020 n. 20867 Rv. 659037-02).
3.In conclusione il ricorso è interamente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate, con la distrazione richiesta.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore della controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario ;
condanna il ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. al pagamento di Euro 1.500,00 a favore della controricorrente e di Euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione