Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30221 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30221 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15877-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, THOMAS COGNOME, NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie dei ricorrenti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con testamento pubblico del 15 marzo 2002 COGNOME NOME nominava erede COGNOME NOME, lasciando al coniuge COGNOME NOME, poi deceduto prima dell’apertura della successione, la sola quota di legittima. Deceduta la testatrice in data 24 febbraio 2003, i fratelli COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio la COGNOME affinché fosse dichiarata la nullità del testamento ai sensi degli artt. 603 e 606 c.c. ovvero che fosse annullato per difetto della capacità di intendere e di volere ai sensi dell’art. 591 c.c., con la condanna della convenuta a restituire in favore degli eredi legittimi quanto caduto in successione. Evidenziavano che la testatrice era da tempo affetta da gravi problemi di salute, che ne avevano menomato le capacità psichiche, e che in ogni caso il testamento era affetto da vizi di forma, in quanto una delle persone indicate come testimoni nell’atto pubblico, aveva rivelato che in realtà aveva apposto la propria firma allorquando ‘ era già tutto terminato ‘ , senza che quindi fossero state rispettate le formalità prescritte dalla legge per la redazione del testamento pubblico.
Nel corso del giudizio, e nella resistenza della convenuta, gli attori proponevano altresì querela di falso avverso il testamento impugnato, ed il Tribunale di Mondovì con sentenza n. 331/2009 rigettava la querela di falso, ordinando la restituzione dell’originale del testamento al AVV_NOTAIO, previa annotazione sull’atto della sentenza, e con separata ordinanza rimetteva le parti in istruttoria per il prosieguo del giudizio. Quindi con sentenza n.559/2012 del 21/11/2012 il Tribunale rigettava anche le altre domande degli attori.
Avverso entrambe le sentenze hanno proposto appello i germani COGNOME, e la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1505/2015 del 4/8/2015, in parziale accoglimento del gravame, accoglieva la querela di falso, dichiarando la nullità del testamento pubblico della de COGNOME, dichiarava la nullità della sentenza definitiva del 2012, e, previo assorbimento della domanda di nullità ex art. 603 c.c., rigettava la domanda di annullamento ex art. 591 n. 3 c.c., rimettendo la causa in istruttoria, per la decisione sulle domande restitutorie proposte dagli attori.
Rilevava la Corte distrettuale che, difformemente da quanto opinato dal Tribunale, e relativamente all’impugnazione della sentenza che aveva deciso sulla querela di falso, non poteva ravvisarsi l’inattendibilità della deposizione della teste COGNOME, dovendosi escludere l’esistenza di un suo interesse alla decisione della causa in senso favorevole agli attori. Nemmeno sussisteva il contrasto tra le deposizioni rese in sede giudiziale e quelle rese in
sede penale, nonché con il contenuto della dichiarazione sottoscritta del 27/3/2003, emergendo dal complesso che in realtà, dopo che la testatrice aveva inizialmente interrotto la stipula del testamento, in quanto non riteneva che il testo letto dalla notaia corrispondesse alle proprie volontà, si era avuto un conciliabolo tra la professionista e la COGNOME, all’esito del quale la notaia si era limitata a leggere il testamento già scritto, senza che la testatrice muovesse altre obiezioni.
Era quindi mancata, ad avviso della Corte, la manifestazione delle volontà della testatrice ad opera della stessa ed alla presenza dei testimoni, non potendo tale fase necessaria essere surrogata dall’assenza di obiezioni da parte della de COGNOME. Per l’effetto ha dichiarato la falsità del testamento pubblico.
Passando poi ad esaminare l’appello proposto avverso la seconda sentenza del Tribunale, la Corte piemontese ne ha rilevato in primis la nullità in quanto emessa da un GOT, quale giudice monocratico, dovendo invece essere adottata dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bis c.p.c. Tuttavia, alla nullità non conseguiva la rimessione della causa al giudice di primo grado, ma si imponeva una decisione nel merito. Al riguardo la sentenza impugnata ha ritenuto assorbita la domanda di nullità del testamento per vizi di forma, attesa la già intervenuta declaratoria di nullità dell’atto, mentre ha rigettato nel merito la domanda di annullamento per incapacità della de COGNOME, posto che le prove raccolte deponevano per l’assenza di
una condizione di incapacità naturale al momento della stipula del testamento.
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.
Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza definitiva n. 976/2017, determinava l’ammontare dell’eredità relitta ed ordinava alla COGNOME la restituzione agli attori del relativo importo, oltre interessi dala domanda.
Questa Corte con ordinanza n. 7243 del 22 marzo 2017 ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo, ed ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Torino.
Dopo avere reputato ammissibile la proposizione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva deciso sulla querela di falso, dovendo prevalere sulla qualificazione sostanziale come sentenza definitiva quella formalmente data alla stessa dal Tribunale, e che legittimava appunto la formulazione della riserva di gravame, reputava fondato il secondo motivo con il quale si denunciava la nullità della sentenza impugnata per la violazione degli artt. 70, 71, 158, 161, 350 e 352 c.p.c., per non avere posto il pubblico ministero nelle condizioni di poter intervenire in sede di appello, sebbene questo vertesse anche sulla querela di falso. Infatti, non emergeva che il PM fosse stato reso partecipe del giudizio di appello, con la conseguenza che la sentenza era affetta da nullità.
Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 377 del 26 febbraio 2019, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Mondovì n. 309/2012, ha rigettato l’appello proposto dai germani COGNOME avverso la sentenza n. 331/2009 del medesimo Tribunale, respingendo ogni altra domanda attorea, ed ha dichiarato la nullità ex art. 336 c.p.c. della sentenza definitiva della Corte d’appello n. 976/2017.
I giudici di rinvio, dopo avere confermato la nullità della sentenza n. 309/2012 del Tribunale, in quanto emessa dal Tribunale in composizione monocratica, escludeva però che tale nullità determinasse la rimessione della causa al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassative in cui la legge lo prevede.
Quanto ai motivi di appello che investivano il rigetto della querela di falso, in relazione al corretto svolgimento delle operazioni di redazione del testamento pubblico della defunta COGNOME NOME, la sentenza in questa sede impugnata riteneva di dover condividere il giudizio di inattendibilità della teste COGNOME espresso dal Tribunale, le cui dichiarazioni erano invece poste a fondamento della richiesta di nullità del testamento avanzata dagli attori.
Emergevano, infatti, plurime e significative contraddizioni nelle dichiarazioni rese in varie occasioni dalla teste, che peraltro erano a loro volta contrastate da altre e concordanti deposizioni testimoniali.
A tal fine rilevava la circostanza che la teste era stata contattata proprio dagli attori, che le avevano fatto sottoscrivere una
dichiarazione il cui testo corrispondeva ad una precedente dichiarazione fatta predisporre dagli stessi attori.
Nel testamento risultava che la COGNOME aveva dichiarato le sue volontà alla presenza dei testimoni e che poi la notaia le aveva riportate nel testo di cui era stata data nuovamente lettura alla presenza dei testimoni con l’approvazione della testatrice, il tutto in conformità di quanto previsto dalla legge in tema di forma del testamento pubblico.
Le dichiarazioni della teste COGNOME non apparivano in grado di confutare quanto riportato nell’atto pubblico, poiché l’affermazione secondo cui alla stessa era stato fatto firmare un atto allorché tutto era già terminato era in contrasto con quanto dichiarato anche in sede penale.
Doveva reputarsi che la deposizione resa in sede civile fosse frutto di una ricostruzione ex post, connotata da intrinseca falsità. La dichiarazione di tale teste era poi smentita da quanto riferito dagli altri testi, dalle cui deposizioni emergeva che effettivamente vi era stata una sospensione nell’attività di redazione del testamento, allorché la COGNOME aveva manifestato la volontà di beneficiare con il testamento anche alcune delle parti che avrebbero dovuto fungere da testimoni, come appunto la COGNOME. Risultava poi che vi era stata un’interlocuzione tra la testatrice e la notaia, e che solo dopo le operazioni erano riprese alla presenza dei testimoni, pervenendosi alla redazione del testamento con il quale era stata istituita la sola COGNOME come
erede universale (e previa attribuzione della legittima al marito, poi premorto).
Le circostanze che avrebbero dovuto indurre a reputare poco attendibili gli altri testi erano però prive di fondamento, risultando piuttosto un concreto interesse della teste COGNOME a far dichiarare la nullità del testamento, anche in ragione del ragionevole intento della stessa di vendicarsi del marito dell’erede testamentaria, che non aveva tenuto fede all’impegno assunto verbalmente con la testatrice di provvedere in favore della teste (che inizialmente risultava essere stata indicata tra i beneficiari del testamento, salvo poi successivo ripensamento della de COGNOME).
Inoltre, non poteva escludersi che, essendo stata la teste contattata dai COGNOME, questa nutrisse l’aspettativa di poter essere ricompensata nel caso in cui fosse stata dichiarata la nullità del testamento.
Non potendosi, quindi, fare affidamento sulla detta deposizione, la querela di falso andava respinta, dovendo reputarsi che il testamento fosse stato redatto secondo le prescrizioni imposte dall’art. 603 c.c.
La sentenza impugnata riteneva altresì che fosse infondata anche la domanda di invalidità del testamento per incapacità naturale della de COGNOME, e ciò alla luce del complessivo esame delle condizioni cliniche della COGNOME alla data di redazione della scheda, non potendosi inferire da alcuna delle asserite anomalie che effettivamente la de COGNOME non fosse nel possesso delle
capacità di validamente esprimere la propria volontà testamentaria.
La Corte d’appello riteneva poi inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, sia perché non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale, sia perché le evidenti contraddizioni nella deposizione della teste COGNOME non avrebbero potuto essere colmate tramite una nuova audizione, ed in ragione del fatto che gli altri testi avevano concordemente riferito sia in sede civile che nel corso delle indagini penali.
Per effetto del rigetto di tutte le domande attoree, risultava affetta da nullità la sentenza definitiva della Corte d’Appello che, invece, sul presupposto della falsità del testamento, aveva condannato l’erede testamentaria alla restituzione in favore degli attori del controvalore della massa relitta, non potendosi però provvedere sulla restituzione delle somme a tale titolo eventualmente versate, in assenza di una domanda di ripetizione da parte della convenuta.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di due motivi, illustrati da memorie.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla mancata partecipazione dei testimoni a tutte le operazioni di redazione del testamento pubblico di NOME NOME del 15 marzo 2002.
Si assume che la Corte d’Appello si è limitata a reputare inattendibile la teste COGNOME, ma ha omesso di valutare che in realtà non vi era la prova che i testi fossero stati presenti ad ogni momento della redazione del testamento, essendosi concentrata l’attenzione solo sulla fase finale di tali operazioni.
Non si è tenuto conto del fatto che, come emerge anche dalle altre deposizioni, la teste COGNOME era stata in un primo momento allontanata in quanto la de COGNOME aveva inizialmente manifestato una volontà che rendeva la teste inidonea a rivestire tale ruolo, e che vi era stata una fase in cui la notaia era rimasta da sola con la testatrice, ricevendo una manifestazione di volontà a porte chiuse, e senza quindi la presenza dei testimoni.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 603 e 606 c.c., in quanto, alla luce di quanto esposto nel primo motivo, non è stato documentato che la teste COGNOME abbia effettivamente preso parte a tutte le operazioni di formazione del testamento pubblico.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati.
L’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, vic eversa, ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ‘ vario insieme dei materiali di causa ‘ (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della ‘domanda’ in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., il
che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835).
Nella fattispecie la presenza dei testimoni all’intero procedimento di redazione del testamento ha costituito l’oggetto proprio dell’accertamento compiuto dal giudice di appello, sicché, proprio alla luce di tale considerazione deve escludersi che si tratti di un fatto di cui sia stata omessa la disamina, costituendo piuttosto la specifica questione sulla quale il giudice di merito era chiamato a pronunciarsi e che all’esito della valutazione delle prove raccolte, è stata ritenuta sussistente.
Peraltro, la critica dei ricorrenti trascura a monte che si verte in materia di querela di falso, e che precisamente la conformità del testamento oggetto di causa rispetto alle regole formali dettate dall’art. 603 c.c. era appunto comprovata dal contenuto dell’atto pubblico, la cui rispondenza al vero permane, quanto alle circostanze che il pubblico ufficiale attesta essersi verificate alla sua presenza, sino a querela di falso, rientrando quindi tra i fatti per i quali il verbale notarile spiega efficacia fidefaciente ex art. 2700 c.c. anche la presenza dei testimoni a tutte le operazioni che
devono necessariamente intervenire ai fini della valida formalizzazione della volontà del testatore ex art. 603 c.c.
A pag. 12, la Corte d’appello ricorda, infatti, che nel testamento si dava atto che la COGNOME aveva dichiarato le proprie volontà alla presenza di testimoni, le quali erano poi state riportate per iscritto, con successiva lettura ed approvazione da parte della testatrice.
Era quindi specifico onere dei querelanti fornire la prova che i fatti si fossero svolti difformemente da quanto riportato nell’atto impugnato, prova che era stata affidata essenzialmente alla dichiarazione della teste COGNOME, di cui i giudici di rinvio hanno reputato l’assoluta inattendibilità, se non addirittura la falsità, della deposizione resa in sede civile, nella parte in cui la stessa riferiva di avere sottoscritto l’atto solo quando tutto già era terminato, e cioè senza essere quindi partecipe di tutte le necessarie operazioni di raccolta delle volontà testamentarie.
E’ evidente sempre dalla lettura della sentenza che viceversa le deposizioni degli altri testi escussi, non solo non contraddicevano quanto riportato nell’atto oggetto della querela, ma ne confermavano la corrispondenza al vero.
Una volta, quindi, esclusa nella stessa narrazione contenuta nel primo motivo di ricorso la corretta configurazione di un fatto suscettibile di essere denunciato quanto all’omesso esame ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., emerge altresì con evidenza come sia inconfigurabile anche la lamentata violazione di legge.
Questa Corte, anche di recente, ha ribadito che nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal AVV_NOTAIO, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. n. 1649 del 23/01/2017; Cass. n. 2742/1975).
In passato è stato poi precisato che (Cass. n. 3552/1971), poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il AVV_NOTAIO, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del AVV_NOTAIO, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore. Pertanto tale finalità di legge, nel caso di testamento già predisposto dal AVV_NOTAIO senza la presenza dei testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il AVV_NOTAIO faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal AVV_NOTAIO alla
presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo.
La legge nella sostanza prescrive che siano adempiute le seguenti formalità: a) dichiarazione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni; b) riduzione di essa per iscritto a cura del AVV_NOTAIO; c) lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni; d) menzione dell’esecuzione di tali formalità.
Non è però necessario che tutte le operazioni siano effettuate senza soluzione di continuità.
L’atto impugnato conferma l’effettiva esecuzione di tutte le dette formalità, e non può spiegare alcuna rilevanza la circostanza addotta dai ricorrenti circa il fatto che la testatrice aveva in una prima fase espresso una diversa volontà.
Infatti, come si ricava dal complesso della ricostruzione in fatto operata dai giudici di rinvio, è emerso che il AVV_NOTAIO aveva inizialmente verificato la volontà della testatrice di beneficiare con il testamento anche alcune delle persone che avrebbero dovuto prendere parte all’atto come testimoni, il che ne aveva determinato il temporaneo allontanamento.
Era quindi seguita una interlocuzione tra la notaia e la testatrice (rientrando nei precisi doveri di diligenza del AVV_NOTAIO, quello di indagare la reale volontà della parte, onde inquadrare le intenzioni del testatore nel sistema della legge ed a darne pratica attuazione, senza che tale compito infranga il precetto della libertà e spontaneità delle disposizioni testamentarie, così Cass.
n. 869/1960), all’esito della quale la seconda era pervenuta alla diversa determinazione di istituire unica erede la COGNOME (verosimilmente in quanto rassicurata circa il fatto che il marito di questa aveva assunto l’informale impegno di provvedere anche in favore dei soggetti che del pari si voleva inizialmente beneficiare). Deve, quindi, reputarsi che proprio tale colloquio abbia permesso la definitiva formulazione delle volontà testamentarie e che il verbale di redazione del testamento pubblico abbia quindi avuto ad oggetto la raccolta delle volontà in tal senso determinatesi, non potendo pertanto più spiegare alcuna influenza, ai fini dell’accertamento della presenza dei testimoni, quanto in precedenza avvenuto, trattandosi di una fase che presenta una soluzione di continuità rispetto alla definitiva manifestazione di volontà.
La necessità della presenza di testimoni e del rispetto delle formalità prescritte dalla legge si pone quindi solo in relazione a tutte le attività intraprese dopo il detto colloquio riservato con la notaia, per le quali fa piena fede l’atto pubblico, non potendosi quindi invocare ai fini della sua inveridicità la circostanza che la COGNOME fosse stata inizialmente allontanata allorché la prima intenzione della COGNOME (come detto, poi superata) appariva volta a beneficiarla.
L’erroneo presupposto interpretativo da cui prende le mosse la tesi dei ricorrenti è che siano avvinte in un’unitaria valutazione e considerazione le due distinte fasi in cui si sarebbe venuta a determinare la volontà della testatrice, trascurando di
considerare, come invece emerge dalle prove raccolte, e ritenute attendibili dai giudici di rinvio, che vi fu un ripensamento della testatrice, e che quindi il rispetto dei requisiti di forma di cui all’art. 603 c.c. si imponeva solo allorché era maturata in maniera definitiva la volontà della testatrice, corrispondente a quella poi documentata nel testamento oggetto di causa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 8.500 ,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore
somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda