Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1431 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10580/2018 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro
COGNOME nonché contro
-intimato-
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO, -intimata-
nonché contro
COGNOME NOME e NOME, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente a ll’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura a margine del controricorso e ricorso incidentale,
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA ellai CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 300/2017 depositata il 17.11.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione dell’8.6.2010 NOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento i fratelli NOME e NOME e la figlia di quest’ultima, NOME, per fare accertare la nullità per difetto di autografia del testamento olografo della madre, affetta da cecità progressiva e non vedente dopo il 1990, COGNOME NOME (deceduta a 95 anni il 22.6.2000) dell’1.2.1999; in subordine, per farlo annullare per incapacità di intendere e di volere ed in ulteriore subordine per fare dichiarare tale testamento inefficace nei limiti della lesione della sua quota di legittima, con conseguente riduzione ex art. 554 cod. civ.
Con detto testamento, pubblicato dal notaio NOME COGNOME di Trento il 12.7.2000, la Cervo, il cui patrimonio era costituito da un
fabbricato in Trento, aveva letteralmente disposto: ‘ Trento 1.2.99 lasio a mia nipote NOME meta casa e lorto Cervo NOME‘.
Si costituiva nel giudizio di primo grado NOMECOGNOME che affermava l’autografia e la piena validità del testamento olografo della nonna, eccepiva la prescrizione della domanda subordinata di annullamento per incapacità di intendere e di volere e l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima ex art. 564 cod. civ.
Si costituiva in primo grado NOME COGNOME che faceva proprie le domande del fratello NOME
Espletata CTU grafologica dalla dott.ssa COGNOME, il Tribunale di Trento con la sentenza n. 268/2013 del 26.3.2013 dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della nullità del testamento per difetto di autografia, non essendo stata proposta querela di falso (richiamando l’orientamento in tal senso espresso da Cass. sez. un. n. 15169 del 23.6.2010), dichiarava prescritta l’azione subordinata di annullamento per incapacità d’intendere e di volere ed inammissibile ex art. 564 cod. civ. la domanda di riduzione per lesione di legittima. Condannava NOME e NOME al pagamento delle spese processuali di NOME e delle spese di CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello NOME che riproponeva le domande avanzate in primo grado, chiedeva la condanna di NOME alla restituzione dell’importo versatole per le spese di soccombenza e di CTU, e ai fini della contestazione dell’autografia del testamento olografo proponeva querela di falso e chiedeva la sospensione del giudizio, oltre alla rinnovazione della CTU grafologica, in quanto secondo la relazione del suo consulente di parte il testamento di COGNOME NOME era stato redatto con ‘mano guidata’.
Analogo separato appello, poi riunito, veniva proposto da NOME COGNOME
Si costituivano in secondo grado NOME e NOMECOGNOME che chiedevano il rigetto degli appelli e la prima anche una nuova quantificazione delle spese processuali liquidate ed il rimborso delle spese di CTP.
La Corte d’Appello di Trento, ritenuta la necessità per contestare l’autografia del testamento della proposizione della querela di falso e preso atto della volontà di NOME e NOME di avvalersi del testamento olografo, autorizzava la presentazione della querela di falso e sospendeva il giudizio di appello fino all’esito del giudizio sulla querela di falso ex art. 355 c.p.c.
Riassunto il giudizio da NOME e NOME COGNOME separatamente davanti al Tribunale di Trento e disposta la riunione, con la sentenza n. 1289/2015 del 30.12.2015 veniva respinta la querela di falso (pur ritenendosi non necessaria per la sufficienza dell’azione di accertamento negativo dell’autenticità secondo Cass. sez. un. n. 12307/2015) e venivano condannati NOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali di NOME e NOME.
Avverso tale sentenza del Tribunale di Trento proponeva appello NOMECOGNOME che ribadiva la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo per difetto di autografia e la domanda di condanna di NOME alla restituzione in suo favore dell’importo di € 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al saldo.
Si costituivano in tale giudizio NOME e NOMECOGNOME che chiedevano di dichiarare inammissibile la querela di falso e comunque di rigettare l’appello, mentre NOME restava contumace.
La Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 300/2017 del 17.11.2017 respingeva l’appello, superando però l’eccezione d’inammissibilità della querela di falso, e compensava le spese processuali del doppio grado.
Avverso tale ultima sentenza, notificata il 29.1.2018, proponeva ricorso alla Suprema Corte, notificato a NOME e NOME ed alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trento il 29.3.2018 ed a NOME COGNOME il 29.3/3.4.2018, NOMECOGNOME quale procuratrice generale di NOME affidandosi a tre motivi, e resistono con controricorso e ricorso incidentale notificato il 7.5.2018 Preciso NOME e NOME con un unico motivo, mentre NOME è rimasto intimato.
Il ricorrente principale e le controricorrenti ricorrenti incidentali hanno depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 18.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso principale NOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 602 cod. civ. per avere la Corte d’Appello di Trento affermato che l’eventuale intervento di un’altra persona nella redazione del prolungamento del filetto del numero 1 della data del testamento olografo della non vedente NOME risulterebbe irrilevante e non comprometterebbe l’autografia di tale testamento, essendo comunque il segno grafico della predetta ben comprensibile per la parte autografa.
Il motivo è inammissibile, in quanto non si basa sul fatto come ricostruito dall’impugnata sentenza, ma su una mera ipotesi formulata nel ricorso, e quindi su una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in cassazione.
La sentenza impugnata, infatti, a pagina 14, al culmine di un lungo ragionamento basato sulla valutazione critica della CTU grafologica espletata nel giudizio di primo grado dalla dott.ssa NOME COGNOME dell’originale del testamento olografo in verifica, delle scritture di
comparazione considerate autentiche, e della circostanza pacifica che l’ultranovantenne COGNOME NOME, dopo il 1990 aveva perso progressivamente la vista, risultando non più vedente alla firma del testamento olografo dell’1.2.1999, ha ritenuto pienamente provata l’autografia del testamento olografo di COGNOME NOME, che in primo grado era stata contestata da NOME e NOMECOGNOME figli della defunta.
In particolare alle pagine 12 e 13 la sentenza impugnata, sulla base della CTU grafologica, ha indicato come non implausibile, che ad un breve arresto nella scrittura, la mano della de cuius sia ripartita esattamente dal punto di arresto del filetto verticale del numero 1 della data del testamento olografo, posto che risulta utilizzato lo stesso inchiostro e non è stata riscontrata una differente pressione del secondo tratto del filetto verticale e di quello orizzontale del numero e non è emersa altra circostanza significativa di un intervento di conduzione della mano della testatrice di una terza persona, per cui è rimasta una mera ipotesi frutto di sospetto, ma priva di prova, quella che a redigere il filetto verticale inferiore e quello orizzontale alla base del numero 1 della data del testamento olografo sia stato un soggetto diverso da Cervo Maria. Per questo la sentenza impugnata non ha attribuito alcuna rilevanza alla giustapposizione in questione alla base del numero 1 della data del testamento olografo, ed a tale motivazione ha aggiunto, usando il verbo al condizionale, che un eventuale intervento di altra persona sarebbe stato del tutto irrilevante, essendo comunque il segno grafico per la parte certamente autografa ben comprensibile come numero 1 anche senza il prolungamento del filetto.
Trattandosi quindi di una motivazione ad abundantiam inerente ad un fatto meramente ipotetico, la critica della stessa è inidonea ad intaccare la vera ragione posta a base del rigetto della domanda di nullità del testamento olografo di Cervo Maria, che è quella della riconosciuta piena autenticità dello stesso da parte dei giudici di
primo e di secondo grado, sicché difetta l’interesse a far valere il motivo in questione, perché anche se fondato, non potrebbe portare a caducare la statuizione impugnata.
Col secondo motivo del ricorso principale NOMECOGNOME in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 602 cod. civ., per avere la Corte d’Appello di Trento affermato che l’assistenza prestata da un terzo alla testatrice, affetta da cecità assoluta, nella redazione del testamento olografo, col piazzamento della sua mano all’inizio di ogni rigo del testamento, non comprometta l’autografia del testamento stesso.
La sentenza impugnata alle pagine 13 e 14, dopo avere escluso che il testamento olografo sia stato vergato con la mano della testatrice condotta da terzi, come era stato ipotizzato da NOMECOGNOME ha invece ritenuto plausibile, sulla base del fatto che all’atto della redazione NOME era ormai non vedente e che il testamento olografo presenti due ‘centrature’, una della data e delle disposizioni di ultima volontà, aventi un margine sinistro abbastanza uniforme, ed una della firma, e che invece il margine destro non sia uniforme, che la testatrice, come ipotizzato dal CTU, sia stata aiutata al momento di vergare il testo del testamento olografo nel posizionare la mano all’inizio delle righe. La sentenza ha poi evidenziato che tale mero aiuto di posizionamento non ha inciso sull’autografia, e spiega come mai siano state riscontrate piccole incongruenze nel testo dell’olografo rispetto alle scritture di comparazione (puntini, trattini, l’uso di lettere minuscole per nomi propri tranne che nella firma, i trattini delle t mancanti), che non vi sarebbero state se la mano della testatrice fosse stata condotta nello scrivere da parte di un terzo. La sentenza ha poi evidenziato che ogni altra questione relativa alla consapevolezza della testatrice circa l’atto che stava compiendo ed il suo contenuto non
attenevano alla falsità della scrittura, ma semmai alla capacità di intendere e di volere di Cervo Maria.
Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando quindi intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografìa della redazione e sottoscrizione del testamento olografo, e quindi della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l’assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare eventualmente nell’annullamento, per cui il motivo è infondato.
In proposito si deve ricordare che mentre il testamento pubblico del non vedente, non contemplato dalla L. 16.2.1913 n. 89, che si riferisce invece alle particolari formalità richieste per il testamento pubblico del sordo, del muto e del sordomuto (vedi in tal senso Cass. 4.12.2001 n. 15326; Cass. 7.4.2000 n.4344), in base all’art. 603 cod. civ. richiede normalmente la presenza solo di due testimoni, ma secondo l’ultimo comma addirittura di quattro testimoni solo quando il non vedente sia anche muto, sordo, o sordomuto, il testamento olografo del non vedente è regolato dalla L. 3.2.1975 n. 18, che stabilisce:
all’art. 1, che la persona affetta da cecità congenita e contratta successivamente per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire purché non sia inabilitata, o interdetta; b) all’art. 2, che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse e che è vietato per il
non vedente il testamento segreto;
c) all’art. 3, che per espressa richiesta della persona non vedente è ammessa ad assistere la medesima nel compimento degli atti, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall’interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia e che la persona che presta assistenza nel compimento dell’atto, o partecipa alla redazione dell’atto, deve apporre su di esso la propria firma premettendo ad essa le parole ‘ il testimone ‘ o ‘ il partecipante alla redazione dell’atto ‘;
all’art. 4, che se il non vedente non può sottoscrivere l’atto, si richiede la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell’art. 3.
Nel caso di specie non è stata allegata ed invocata la violazione delle formalità richieste per il testamento olografo del non vedente dalla L. 18/1975, ma dalla stessa si desume che il non vedente ha la piena capacità di agire purché non sia stato interdetto, o inabilitato, e che particolari cautele sono previste per le ipotesi in cui il non vedente non sia in grado di sottoscrivere l’atto, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, in cui la CTU grafologica espletata ha pienamente confermato l’autenticità sia del testo, che della sottoscrizione di COGNOME NOMECOGNOME che del resto ha progressivamente perso la vista solo negli ultimi anni della sua vita, conservando, malgrado l’età avanzata, la capacità di scrittura comprensibile anche se qualitativamente scaduta per il tremore e la perdita della vista.
Col terzo motivo del ricorso principale NOME lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di restituzione di € 5.048,60 oltre interessi legali dal 29.1.2016 al saldo, somma che era stata versata da NOME in forza della condanna alle spese inflittagli dalla sentenza del Tribunale di Trento n. 1289/2015, come emergente
dal bonifico di pari importo che NOME COGNOME aveva allegato come documento 1 al suo atto di appello.
Il terzo motivo è infondato, perché si deve ritenere che l’impugnata sentenza abbia provveduto negativamente, in modo implicito, sulla richiesta di restituzione che era stata avanzata da NOME nei confronti di NOME e NOME avendo respinto la domanda di NOME di accertamento della nullità/falsità del testamento olografo di COGNOME NOME, che costituiva il presupposto della restituzione che era stata richiesta, che non era basata invece sulla compensazione delle spese processuali del doppio grado poi disposta a conclusione del giudizio di secondo grado.
Col ricorso incidentale Preciso NOME e NOME lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’Appello compensato le spese processuali del doppio grado di giudizio per i contrasti giurisprudenziali ed il mutamento di giurisprudenza in corso di causa sui mezzi processuali da utilizzare per contestare la mancanza di autografia del testamento olografo, nonostante la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo avanzata da NOME sulla base della quale lo stesso aveva chiesto la condanna della controparte alla restituzione delle spese pagate per il giudizio di primo grado fosse stata respinta.
Tale motivo è parzialmente fondato, e merita accoglimento limitatamente alle spese processuali del giudizio di primo grado, in quanto essendo stata respinta la domanda riproposta in appello da NOMECOGNOME sul cui accoglimento si fondava la richiesta dello stesso di condanna di NOME e NOME alla restituzione dell’importo di € 5.048,60 oltre interessi dal 29.1.2016 al saldo per l’avvenuto pagamento delle spese processuali di primo grado, si è verificata per il primo grado di giudizio una soccombenza totale di NOMECOGNOME che pienamente giustificava la sua condanna alle
spese processuali di primo grado, e non era consentita, per assenza di un motivo d’impugnazione specifico sul punto, la compensazione delle spese processuali di primo grado disposta dalla Corte d’Appello, spese che dovevano restare regolate come disposto nella sentenza del Tribunale di Trento n. 1289/2015.
Per le spese processuali del giudizio di secondo grado, invece, l’impugnata sentenza ha fatto correttamente applicazione dell’art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo vigente ratione temporis in considerazione del mutamento di giurisprudenza della Suprema Corte intervenuto circa gli strumenti utilizzabili per contestare il difetto di autografia del testamento olografo. L’impugnata sentenza ha infatti evidenziato che da un passaggio incidentale della sentenza n. 15169/2010 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto indispensabile la proposizione della querela di falso, ed in base al quale, su eccezione di parte convenuta, NOME era stato costretto a proporre querela di falso nel corso del giudizio di appello per superare la dichiarazione d’inammissibilità della sua domanda di nullità del testamento olografo di COGNOME NOME per difetto di autografìa del Tribunale di Trento, si è passati alla tesi che sia sufficiente proporre azione di accertamento negativo della provenienza del testamento olografo con onere della prova comunque a carico della parte attrice (vedi Cass. sez. un. n.12307/2015) ed ha quindi accolto il primo motivo di appello di NOMECOGNOME respingendo l’eccezione d’inammissibilità della domanda di nullità accolta in primo grado, rigettandola però nel merito.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità per 1/3 tra NOME da un lato e NOME e NOME dall’altro, con condanna di NOME prevalentemente soccombente, al pagamento dei residui 2/3 in favore di NOME e NOME, liquidati in € 4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso
spese generali del 15%, ed in € 140,00 per spese, mentre NOME è rimasto intimato.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso principale, accoglie parzialmente quello incidentale e cassa l’impugnata sentenza limitatamente alla compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado. Dichiara compensate per 1/3 le spese processuali del giudizio di legittimità e condanna NOME al pagamento dei residui 2/3 in favore di NOME e NOME, liquidati in € 4.400,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in € 140,00 per spese. Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2023