Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5108 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5108 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 8390/2020 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bologna, n. 3449/2019 del 5 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME, deceduto il 24 luglio 2006, con distinti atti di citazione, ha convenuto, da un lato, NOME COGNOME e, dall’altro, le NOME NOME, NOME e NOME COGNOME.
Nella prima causa ha proposto, nella qualità di legittimaria, azione di riduzione del legato, avente a oggetto due negozi commerciali, disposto dal padre in favore di NOME COGNOME con testamento pubblico del 15 febbraio 1995 e azione di simulazione della compravendita immobiliare dell’8 marzo 1991, intercorsa sempre tra il padre e NOME COGNOME, volta ad accertare la natura di donazione dell’atto e la nullità del medesimo per difetto di forma.
A sua volta, la convenuta ha eccepito l’inammissibilità delle azioni in questione perché proposte senza accettazione di eredità con beneficio d’inventario ex art. 564 c.c.
Nella seconda causa ha presentato, contro le NOME COGNOME, nominate eredi universali dal padre con testamento olografo del 16 aprile 2005, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, mentre le convenute hanno chiesto di ricostruire relictum e donatum , tenendo conto del bene oggetto di compravendita sopra menzionato, di ulteriori donazioni in favore di NOME COGNOME, dei legati disposti in favore di NOME COGNOME e della circostanza che il testamento olografo che le aveva nominate eredi avrebbe comportato la revoca del testamento pubblico e dei legati con esso disposti.
In seguito alla riunione delle due cause, NOME COGNOME ha disconosciuto il testamento olografo del 16 aprile 2005.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2974/15, ha dichiarato che: il testamento olografo del 16 aprile 2005 era valido; le NOME COGNOME erano eredi testamentarie di NOME COGNOME; NOME COGNOME era figlia ed erede di NOME COGNOME e, quale legittimaria, aveva diritto alla metà dell’eredità ex art. 537 c.c.;
il contratto di compravendita dell’8 marzo 1991, concluso fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, dissimulava una donazione, che era nulla per difetto di forma;
NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, era proprietaria esclusiva dell’immobile sito al piano terzo di INDIRIZZO in Bologna;
NOME COGNOME era proprietaria esclusiva, quale legataria, degli immobili menzionati nel testamento pubblico del 15 febbraio 1995;
le NOME COGNOME erano comproprietarie dei beni mobili loro lasciati da NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto appello.
NOME COGNOME si è costituita e ha domandato:
in via incidentale, la restituzione dei frutti dell’immobile oggetto del negozio simulato di vendita dell’8 marzo 1991;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda avversa di validità della vendita, la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, previa riunione fittizia ex art. 556 c.c.
NOME, NOME e NOME COGNOME si sono costituite e hanno chiesto, in via incidentale, di:
dichiarare che il testamento olografo di NOME COGNOME costituiva revoca del testamento pubblico del 15 febbraio 1995, con conseguente annullamento del legato in favore di NOME COGNOME;
in ipotesi di riforma della sentenza impugnata nella parte ove aveva dichiarato che il contratto di compravendita dell’8 marzo 1991 dissimulava una compravendita, ridurre le disposizioni contenute nel testamento olografo di NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 3449/2019, ha dichiarato che il testamento olografo del 16 aprile 2005 era falso e che, quindi, NOME COGNOME era l’unica erede del de cuius , rigettando ogni altra richiesta delle parti.
NOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata da NOME COGNOME , fondata sull’assunto del mancato tempestivo deposito né della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, né dell’originale del deposito notificato con le relative relate di notifica né degli altri atti e documenti sui quali si basava l’impugnazione .
Infatti, in tema di notifica del ricorso per cassazione con modalità telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione – in formato digitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all’originale del difensore – del messaggio di trasmissione a mezzo EMAIL e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ‘.eml’ o ‘.msg’; l’omessa produzione di tali ricevute – che può intervenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 -bis c.p.c. – determina l ‘ inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. 5, n. 7041 del 17 marzo 2025; Cass., Sez. 3, n. 29670 del 19 novembre 2024).
Nella specie, detto deposito è avvenuto telematicamente prima dell’adunanza camerale.
Agli atti risulta presente, altresì, il ricorso.
Quanto alla sentenza impugnata, si osserva che questa è stata depositata dalle ricorrenti e che, in ordine alla sua notifica, è NOME COGNOME che ne ha dedotto l’esistenza e che, dunque, avrebbe dovuto darne prova, producendo la relativa relata. Vale infatti il principio secondo cui «In tema di improcedibilità del
ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l’onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l’avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all’art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l’avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso (Cass. n. 11319/2025).
Devono essere rigettate anche le eccezioni di inammissibilità proposte da NOME COGNOME, attesa la loro estrema genericità e alla luce della natura delle censure sollevate dalle ricorrenti, che si dolgono di un vizio motivazionale e di un’omessa pronuncia.
Per ciò che concerne la circostanza, esattamente evidenziata da NOME COGNOME, della mancata notifica del ricorso introduttivo a NOME COGNOME, si richiama la giurisprudenza secondo la quale, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un ‘ evidente ragione d ‘ inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un ‘ attività processuale del tutto ininfluente sull ‘ esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass., Sez. 2, n. 11287 del 10 maggio 2018).
Con il primo motivo le ricorrenti contestano la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e il travisamento della prova .
Lamentano che la corte territoriale avrebbe travisato le prove, sovvertendo le conclusioni della CTU. In particolare, il giudice avrebbe parcellizzato le valutazioni espresse in perizia per giungere a un esito difforme rispetto a quello esposto dal consulente dell’ufficio .
La censura è inammissibile.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell ‘ informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell ‘ impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., SU, n. 5792 del 5 marzo 2024).
Nella specie, la Corte d’appello di Bologna ha chiaramente rivalutato tutte le risultanze della CTU per giungere alla conclusione che il testamento non fosse autografo. In particolare, ha ricavato, dall’affermazione di una possibile apocrifia del testo, le corrette implicazioni giuridiche, in quanto dalla stessa consulenza emergeva come almeno una parola (il verbo ‘lascio’ , per di più il termine cardine del testamento) era stata vergata con il contributo di un soggetto terzo.
Si tratta di considerazioni che rendono palese come vi sia stata non una svista, ma una libera valutazione delle risultanze istruttorie.
Ciò comporta, altresì, come non possa affermarsi la palese contraddittorietà e/o irragionevolezza della motivazione.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello incidentale, conseguente alla violazione qui contestata con il primo motivo.
La censura è infondata, essendo palese la pronuncia implicita di rigetto sul punto della corte territoriale , laddove questa ha affermato che ‘l’accertamento della falsità del testamento olografo priva le NOME COGNOME della qualità di eredi testamentarie e dunque di ogni legittimazione o interesse alla proposizione dell’appello incidentale, presupponente, so tto il profilo logico-giuridico, la qualità di eredi’ . Ciò esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., dal momento che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su di una domanda, o su di un motivo di appello, qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione esplicita assunta su altra domanda o motivo di appello, deponendo allora per l’implicita pronunzia di rigetto dei medesimi (e multis, Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 29 luglio 2004, n. 14486).
6) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna le ricorrenti a rifondere le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle controricorrenti, in € 5.500,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME