Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30262 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6594-2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME;
avverso la sentenza n. 829/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 26/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO; Lette le memorie delle parti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7 maggio 2003, NOME e NOME convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina AVV_NOTAIO, deducendo di essere eredi legittimi di NOME, che con testamento olografo del 9 maggio 2001 aveva istituto la convenuta come erede universale.
Sostenevano che il testamento era apocrifo e che quindi, una volta privato di efficacia, i beni relitti dovevano essere devoluti agli eredi legittimi, con la condanna della convenuta anche al risarcimento del danno.
Nella resistenza della convenuta, che in via riconvenzionale chiedeva la condanna degli attori al rilascio del bene attribuitole per testamento, spiegava intervento anche NOME, fratello della testatrice che aderiva alla domanda attorea.
Espletata CTU, il Tribunale, con la sentenza n. 1913/2014, dopo aver dato atto della decadenza dalla prova della convenuta, ritenuta l’irrilevanza della CTU, accoglieva la domanda, atteso che la convenuta non aveva fornito adeguata prova dell’autenticità della scheda.
Avverso tale sentenza proponeva appello la AVV_NOTAIO cui resistevano NOME, quale erede delle originarie parti attrici, e NOME.
La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 829 del 26 luglio 2017, ha accolto il gravame ed ha quindi, in riforma della pronuncia appellata, rigettato la domanda attorea, compensando le spese di lite.
Dopo aver rilevato che il Tribunale aveva deciso la controversia sulla base delle norme in tema di verificazione della scrittura privata, la Corte d’appello evidenziava che nelle more erano intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/2015, che avevano affermato che la nullità del testamento era oggetto di una domanda di accertamento, e che l’onere probatorio incombeva su coloro che volevano farne valere l’invalidità.
Una volta superate le contestazioni circa la qualità di chiamati alla successione legittima degli attori e dell’interventore, la sentenza d’appello rilevava che parte attrice non poteva limitarsi a disconoscere la scrittura testamentaria, ma aveva l’onere di dimostrarne la nullità per l’assenza di olografia.
In tal senso rilevavano le indagini peritali compiute in primo grado, avendo l’ausiliario d’ufficio potuto avvalersi della visione della scheda in originale, ed avendo il perito acceduto preso lo studio notarile ove era conservata.
Dalle indagini compite dal consulente d’ufficio, e pur tenendo conto dei margini di opinabilità dell’indagine grafologica, doveva però pervenirsi alla conclusione circa l’autenticità del testamento,
in quanto le uniche perplessità dell’ausiliario si erano manifestate nel ritenere poco verosimile l’intervento di una mano aliena. Inoltre, proprio l’esistenza di alcune ripetizioni rendeva poco verosimile una attività di falsificazione, in quanto un falsario non sarebbe incorso in ripetizioni che invece potevano creare sospetti circa la veridicità della scheda.
Doveva, quindi, affermarsi che non era stata data la prova della falsità, il che imponeva il rigetto dell’appello, non potendosi statuire sula riconvenzionale della convenuta, in quanto in precedenza rinunciata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NOME sulla base di cinque motivi.
AVV_NOTAIO NOME ha resistito con controricorso.
L’altro intimato non ha svolto difese in questa fase.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., con errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dagli attori.
Si deduce che era stata sollevata eccezione di giudicato interno in ragione del fatto che la sentenza di primo grado aveva accolto la domanda attorea, in quanto aveva ritenuto che la convenuta, onerata di provare l’autenticità della scheda, era decaduta dalla prova.
In merito alla concreta applicazione dell’onere della prova non vi era stato motivo di appello da parte della AVV_NOTAIO, e ciò, quindi, precludeva che potesse darsi seguito ai principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2015.
Il motivo è destituito di fondamento.
Questa Corte, proprio in relazione agli effetti sui giudizi in corso, scaturenti dall’affermazione del principio di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 12307/2015, ha affermato che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato l’inopponibilità all’erede di un testamento olografo fatto valere da un legatario in ragione della tardività dell’istanza di verificazione avanzata da quest’ultimo a seguito del disconoscimento operato dal primo, sul rilievo che il motivo di appello con cui il legatario aveva contestato la tempestività del disconoscimento medesimo aveva riaperto la cognizione pure
sulla questione relativa alla procedura da seguire per accertare l’autenticità del testamento).
Cass. n. 10760/2019 ha pertanto reputato che, ove anche la causa in primo grado fosse stata impostata secondo le regole proprie del giudizio di verificazione, se però è stato avanzato un motivo volto a contestare la correttezza delle norme applicate, ed all’evidente fine di rimettere in discussione la validità della scheda contestata, deve escludersi che possa reputarsi passata in cosa giudicata la necessità di dover regolare la fattispecie in base alle previsioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. (conf. Cass. n. 4538/2021). A tal fine deve richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. ex multis Cass. n. 16583/2012) la nozione di “parte della sentenza”, alla quale fa riferimento l’art. 329, comma secondo, cod. proc. civ., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le “statuizioni minime”, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia. Ne consegue che l’appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della suddetta statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame sull’intera questione che essa identifica, ed espande nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (conf., tra le più recenti, Cass. n. 21566/2017; Cass. n.
2217/2016; Cass. n. 12202/2017; Cass. n. 16853/2018; Cass. n. 24783/2018; Cass. n. 30728/2022). Nella vicenda, a fronte della contestazione degli attori circa l’autenticità della scheda testamentaria della quale era beneficiaria la AVV_NOTAIO, il Tribunale aveva reputato che fosse quest’ultima a dover provare l’autenticità, analogamente a quanto accade a seguito di disconoscimento, cui deve far seguito la verificazione su sollecitazione della parte interessata ad avvalersi del documento, e sulla quale incombe l’onere di provare l’autenticità.
Uno dei motivi di appello, come riportato in ricorso, sollecitava invece il diverso inquadramento della vicenda nella disciplina della querela di falso, invocando il difetto di specificità dell’atto con il quale gli attori avevano contestato l’apocrifia della scheda, di modo che tale censura, sebbene richiami l’istituto della querela di falso (che le Sezioni Unite hanno ritenuto non necessario per addivenire alla declaratoria di invalidità dell’olografo), appare idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ed a rimettere in discussione le modalità con le quali pervenire all’accertamento dell’autenticità del testamento.
Il motivo di appello, ancorché confezionato nell’ottica seguita dal giudice di primo grado, ha inteso in ogni caso rimettere in discussione l’effetto al quale era invece pervenuto il giudice di prime cure, e cioè quello dell’impossibilità di dare applicazione alle previsioni testamentarie, mirando quindi nel suo esito finale a farne valere l’efficacia. Appare, quindi, evidente al Collegio che non è possibile individuare nell’affermazione circa la procedura da
seguire per la contestazione della validità dell’olografo per difetto di autografia una parte di sentenza suscettibile di passare autonomamente in cosa giudicata, essendo invece la nozione di parte riferibile alla diversa e più ampia statuizione concernente la validità ed opponibilità del testamento nei confronti dell’erede, la quale, per quanto detto, era stata validamente posta in discussione con il secondo motivo di appello che appunto puntava, all’esito del suo accoglimento, a vanificare l’effetto che il Tribunale aveva fatto scaturire dalla condotta della convenuta.
A favore di tale conclusione appaiono deporre anche le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21691/2016, che, ancorché chiamata a valutare l’applicabilità dello ius superveniens quale motivo di ricorso in cassazione, ha chiaramente affermato che non può reputarsi formato il giudicato ove la parte esprima la volontà di non acquietarsi all’intera decisione di cui mira a scardinare la parte principale con i suoi corollari. Nella prospettiva di chi propone l’impugnazione questo collegamento logico, conferma che l’appello proposto esprimeva la volontà di chiedere al giudice anche la caducazione dell’effetto conseguenziale della sentenza di primo grado, e cioè una chiara manifestazione di volontà contraria ad ogni acquiescenza alla conclusione raggiunta e comportava anche l’effetto di mantenere fluida la questione, sino a che la decisione sull’impugnazione fosse rimasta sub iudice , impedendo che si formi il giudicato sulla sentenza, tanto con riferimento alla premessa circa l’iter
procedimentale da seguire che quanto all’effetto derivante dalla contestazione della convenuta.
Ciò consente di affermare che essendo ancora sub iudice la stessa validità del testamento, il giudice di appello, ancorché investito di un motivo che concerneva il profilo della violazione dell’art. 221 c.p.c., era autorizzato, in applicazione del principio iura novit curia , ad autonomamente individuare quali fossero le norme da applicare al fine di privare di efficacia il testamento, in ragione della affermata carenza dei requisiti di olografia. La conseguente impossibilità di ravvisare un giudicato formatosi sulla sola individuazione dell’iter procedurale da percorrere per addivenire alla declaratoria di invalidità dell’olografo, rende quindi evidente l’infondatezza del motivo di ricorso, apparendo incensurabile la conclusione del giudice di appello che, senza essere vincolato alla soluzione processuale adottata in primo grado, si è attenuto alla regola secondo cui è la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo a dover proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (ovvero ad eccepire l’invalidità del testamento), gravando su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c.
Si evidenza che la Corte d’Appello si è posta il problema della prova della titolarità del diritto azionato in capo ai danti causa della ricorrente, risolvendolo però in senso a loro favorevole, ma
ha del tutto omesso di affrontare analoga questione quanto alla convenuta, la quale non aveva mai prodotto l’originale del testamento.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
La qualità di erede testamentaria in capo alla AVV_NOTAIO e l’esistenza stessa del testamento alla medesima favorevole deriva dalle stesse affermazioni che supportano la domanda attorea, avendo i NOME in citazione invocato l’inefficacia della scheda de qua, e quindi contestato la qualità di beneficiaria in capo alla convenuta, sul presupposto che effettivamente fosse stato pubblicato un olografo.
Ove, invece, si ritenga di invocare l’impossibilità di porre a fondamento del rigetto della domanda una verifica peritale svoltasi senza la produzione in giudizio dell’originale, va qui richiamato il principio secondo cui il giudizio di verificazione di un testamento olografo (ovvero come nel caso di specie, di accertamento della sua autenticità) deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia una volta verificati sul documento originale i dati che l’ausiliario reputi essenziali per l’accertamento dell’autenticità della grafia (ad es. l’incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che
l’originale sia stato prodotto da una delle parti (Cass. n. 711/2018; conf. Cass. n. 4538/2021; Cass. n. 24742/2019).
Ciò è quanto è appunto avvenuto nel caso in esame, avendo la Corte d’Appello ricordato come l’ausiliario si fosse fatto carico di rintracciare ed esaminare presso lo studio del notaio, che ne aveva curato la pubblicazione, l’originale del testamento per cui è causa, e ciò a conferma dell’esistenza della scheda in originale e della correttezza delle indagini esperite.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 602 c.c. quanto all’affermazione della Corte d’appello circa l’autenticità del testamento.
La sentenza si baserebbe solo su ipotesi formulate dall’ausiliario, ma senza tenere conto di alcuni rilievi dello stesso perito che aveva segnalato alcune differenze specificamente per alcune esecuzioni numeriche.
L’adeguata valorizzazione di tali passaggi avrebbe dovuto quindi indurre ad affermare la falsità della scheda anche in ragione della differente penna usata nel redigere alcune parti del testamento.
Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una non consentita critica all’apprezzamento delle prove, operato dal giudice di appello con motivazione ampia, coerente ed immune da vizi logici.
La consulenza tecnica d’ufficio, pur avendo evidenziato alcuni elementi di anomalia, ha però escluso che potesse annettersi ai medesimi la prova (della quale, si ricorda, erano onerati solo gli attori), della falsità della scheda, anche quale conseguenza
dell’intervento nella redazione di una mano aliena, avendo, per come riportato nello stesso motivo, ipotizzato che la loro genesi potesse risiedere in un peggioramento delle condizioni fisiche, in occasione della integrazione dell’iniziale testo.
Trattasi però di mere ipotesi, prive di un adeguato riscontro, essendo piuttosto stato espresso un giudizio finale di autenticità del testamento, alla luce del confronto tra la scheda e le scritture di comparazione di certa attribuzione al de COGNOME.
La violazione di legge passa quindi attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, sul presupposto che quella raggiunta dal giudice di appello non sia appagante per la parte, ricostruzione che però non è obiettivamente comprovata, ma si fonda su meri dubbi del perito, ai quali lo stesso ha peraltro dato risposta essenzialmente negativa, dubbi che però sono amplificati dalla difesa della ricorrente, che mira a trasformare delle mere ipotesi, prive di adeguato supporto, in certezze.
Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. invocando le deteriorate condizioni di salute della testatrice alla data di redazione del testamento, condizioni che le avrebbero impedito di redigere la scheda impugnata.
Anche tale motivo si palesa inammissibile in quanto volto a sollecitare, in maniera non consentita in questa sede, un diverso accertamento dei fatti, in contrasto con quanto invece appurato in grado di appello.
La consulenza d’ufficio, alle cui risultanze ha aderito il giudice di secondo grado, ha chiaramente affermato la riconducibilità della scheda alla mano della COGNOME, e ciò alla luce del raffronto con le altre firme autentiche, avendo escluso che le pur riscontrate anomalie nella modalità di redazione di alcuni caratteri numerici fossero idonee a comprovare un intervento alieno nella scheda o comunque l’attribuzione degli stessi a soggetto diverso dalla defunta.
La tesi dell’assoluta impossibilità di redigere l’atto è il frutto di una personale opinione della ricorrente che non trova il conforto di dati sanitari univoci, non deponendo in tal senso neanche la certificazione medica richiamata solo parzialmente nel motivo.
Deve, quindi, escludersi che quello dedotto sia in primo luogo un fatto storico (essendo piuttosto una mera ipotesi), e soprattutto che lo stesso abbia carattere decisivo, avendo lo stesso ausiliario ipotizzato come l’anomalia de qua si potesse giustificare proprio per il progressivo peggioramento delle condizioni di salute, ma senza che ciò elida il rapporto tra l’atto e la sua artefice.
Atteso il rigetto dei primi quattro motivi di ricorso, si palesa infondato anche il quinto motivo che denuncia l’erronea regolamentazione delle spese di lite, ma sul presupposto, auspicato, ma non realizzato, che per effetto delle precedenti censure si pervenisse al riconoscimento dell’infondatezza dell’appello.
Il rigetto dei motivi, e la conseguente incensurabilità dell’esito cui è pervenuto il giudice di appello, conferma quindi anche la valutazione di correttezza della decisione in punto di spese di lite.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla a disporre quanto invece alla parte rimasta intimata.
Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda