Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24017 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
18041/2021 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrente
contro
COGNOME NOME Alessandro , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1013/2020 pubblicata in data 14/06/2021, n.r.g. 529/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME titolare individuale di vari esercizi commerciali nell’area milanese, era stato agente monomandatario di RAGIONE_SOCIALE da gennaio 2007 fino all’01/07/2016, quando la preponente era receduta per giusta causa dal rapporto di agenzia.
OGGETTO:
agenzia – giusta causa di recesso – test audiometrici disciplina – limitazione a quelli professionali -conseguenze
Il COGNOME adìva il Tribunale di Milano per l’accertamento dell’insussistenza della giusta causa di recesso, la condanna della preponente al pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso pari ad otto mesi di attività (ai sensi dell’AEC del 2012), dell’ indennità suppletiva di clientela e meritocratica nonché delle differenze di FIRR.
2.- Costituitosi il contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE avanzava domanda riconvenzionale, volta alla condanna del ricorrente a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso in considerazione del recesso per giusta causa operato da essa preponente.
3.- Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale; di quella principale accoglieva soltanto l’ultimo capo relativo al FIRR e condannava la società a pagare al ricorrente la somma di euro 2.326,50.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, rigettato il gravame incidentale interposto dalla società, in accoglimento di quello principale proposto dal COGNOME dichiarava privo di giusta causa il recesso della preponente e per l’effetto condannava quest’ultima a pagare all’ex agente l’indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 179.478,00, l’indennità suppletiva di clientela pari ad euro 71.022,70 e l’indennità meritocratica ai sensi dell’AEC pari ad euro 56.344,04.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
le fonti ministeriali del 1994 e del 1999 inducono a ritenere non illegittimo l’operato dell’agente tramite l’ausilio inequivocabilmente prestato dal figlio NOME presso la sede commerciale di Novate Milanese cui espressamente si riferisce l’addebito p osto a base del recesso della preponente;
nella lettera di recesso la società deduce che l’attività di audioprotesista è riservata a chi sia in possesso della relativa laurea in tecniche audiometriche o di tiolo equipollente, configurandosi pertanto come ‘professione sanitaria protetta’, sicché la medesima attività svolta dal figlio NOME, non ancora laureato, almeno in occasione del giorno 17/06/2016, quando aveva eseguito esami dell’udito della signora NOME COGNOME, integrerebbe un reato e, per l’agente, un gravissimo
inadempimento degli obblighi contrattuali e della normativa nazionale che disciplina quell’attività;
dai DD.MM. nn. 668/1994 e 332/1999, di natura regolamentare, si evince che il vero nucleo dei compiti demandati alla competenza del tecnico audioprotesista è quello che presiede all’individuazione e all’adattamento dell’apparecchi utile al paziente al momento della sua fornit ura, quale attività che comprende l’insieme di atti, operazioni e condotte orientate a conferire al cliente un presidio individualmente corretto ed ottimale sotto tutti gli aspetti;
ma è sempre necessario il preliminare vaglio e la preliminare pronunzia di un medico otorino, il quale effettua esami e prove acustiche per suo conto, per verificare se davvero il suo paziente abbisogni di un apparecchio acustico del tipo di quelli cin commercio;
quindi è sempre e soltanto dalla pronunzia di un medico otorino specialista che si snoda poi la vera e propria competenza del tecnico audioprotesista;
le attività esercitate da NOME COGNOME si erano arrestate alla soglia delle prove di avvio, in vista del possibile conferimento di apparecchio acustico adatto alla cliente che gli si era presentata;
mediante tali prove di avvio viene colta dal loro esecutore una eventuale diminuzione della sensibilità acustica della cliente;
trattasi dunque di attività del tutto precarie e di natura esplorativa, con l’ausilio di uno strumento in grado di esprimere allo stesso modo il tracciato uditivo dell’avventore, restando pur sempre necessaria poi la prescrizione del medico specialista otorino;
si è trattato dunque di un’attività del tutto innocua, perfettamente assimilabile a quelle che vengono praticate dai promoter in occasione delle campagne pubblicitarie di diffusione degli apparecchi Amplifon, cui hanno fatto riferimento i testimoni escussi;
tutto ciò non aveva nulla a che fare con la vera e propria attività di fornitura dell’apparecchio, sicché quella che il COGNOME ha permesso di fare al figlio non costituiva una pratica illegale;
nella competenza del tecnico audioprotesista rientra prima di tutto la valutazione della certificazione medica previamente rilasciata
dall’otorino al cliente e, poi, nell’espletamento delle misurazioni finalizzate all’individuazione della protesi acustica individualmente più idonea;
la prassi riferita dal teste COGNOME diverge da quella riferita dalle altre due testimoni favorevoli alla società;
quindi non vi è un quadro testimoniale in grado di supportare in maniera univoca e certa il convincimento giudiziale;
è allora da considerare elemento prevalente ciò che è accaduto nella giornata del 17/06/2016, ossia un test superficiale, di primo approccio, esattamente come quelle che la stessa società permetteva di eseguire sui suoi camper in pazza per scopi pubblicitari e attrarre così possibili clienti.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
5.- COGNOME NOME NOME Alessandro ha resistito con controricorso.
6.- La società ricorrente ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’allegato 1, elenco n. 1, di cui all’art. 1 D.M. n. 332/1999, nonché dell’art. 1 D.M. n. 668/1994 per avere la Corte territoriale ritenuto che l’esame audiometrico non costituisca attività riservata al tecnico audioprotesista e per avere di conseguenza escluso la sussistenza della giusta causa di recesso, nonché per avere assimilato la condotta tenuta da NOME COGNOME ai test audiometrici che si svolgono sui camper di essa società. In particolare lamenta che i Giudici d’appello abbiano pretermesso la valenza di una circostanza pure riconosciuta come dimostrata, ossia che NOME COGNOME aveva eseguito sulla sig.ra COGNOME una prova acustica tramite un apparecchio collegato ad un computer che aveva le credenziali del padre NOME COGNOME, agente della società.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione con cui i Giudici d’appello hanno evidenziato che, contrariamente all’assunto della società, quella eseguita da NOME COGNOME il giorno 17/06/2016 non fu un test audiometrico professionale, di quelli previsti dalla
normativa regolamentare, riservati al tecnico audioprotesista, bensì un mero test non professionale ed esplorativo, del tutto assimilabile a quello praticato dai promoters sui camper della società per fini pubblicitari.
Dunque la Corte territoriale ha bene inteso ed interpretato le norme regolamentari, di cui ha tuttavia individuato un preciso ambito applicativo, circoscritto ai test audiometrici di tipo professionale.
Ha poi in fatto accertato che quello praticato da NOME COGNOME non era stato un test audiometrico professionale, bensì una generica prova audiometrica del tutto assimilabile a quelle praticate a fini pubblicitari sui camper della società. Peraltro, qu est’ultimo è un apprezzamento di merito, come tale riservato al giudice di merito, sicché per il resto le censure si risolvono in un tentativo di sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento di alcune circostanze concrete, come tale inammissibile. S econdo un consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, ‘ non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito ‘ (Cass. ord. n. 4513/2023, che richiama Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 5274/2007; Cass. n. 2577/2007; Cass. n. 27197/2006; Cass. n. 14267/2006; Cass. n. 12446/2006; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 3881/2006; e ricorda che sin da Cass. n. 1674/1963 venne affermato il principio secondo cui ‘la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione ‘).
2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data