Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9751 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 9751 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
RIC. CONTRO
DECISIONI DI
GIUDICI
SPECIALI –
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
NOME –
DIVIETO DI
TERZO
MANDATO
CONSECUTIVO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
sul ricorso 12128-2023 proposto da:
Rep.
NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi da sé medesimi ed in proprio; Ud. CC
16/01/2024
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COMMISSIONE ELETTORALE DEL RAGIONE_SOCIALE, PRESIDENTE RAGIONE_SOCIALEA COMMISSIONE ELETTORALE DEL RAGIONE_SOCIALE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME CARLA, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
– intimati – avverso la sentenza n. 83/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE NOME, depositata il 06/05/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il quale chiede che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte rigettino il ricorso.
Rilevato che:
provvedendo in via cautelare, il RAGIONE_SOCIALE dispose la riammissione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alla competizione elettorale -fissata nei giorni 16-20 gennaio 2023per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE (in relazione al quadriennio 2023/2026), dalla quale era stata esclusa per ritenuta operatività del divieto del terzo mandato consecutivo;
definendo il successivo giudizio di merito con sentenza n. 83/23 depositata il 6.5.2023, il RAGIONE_SOCIALE ha ac colto il reclamo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO avverso il provvedimento che ne aveva dichiarato l’incandidabilità, rilevando che:
la ricorrente, dopo aver ricoperto l’incarico di consigliere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel periodo gennaio 2012/dicembre 2013, si era dimessa in data 19.12.2013 optando per la nomina a componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; aveva quindi rivestito tale qualità fino al 16.3.2015, quando aveva optato per la nomina a componente del CRAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2015/2019; aveva poi ricoperto nuovamente la carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2019/2022;
la ricorrente era pertanto rimasta «estranea» al RAGIONE_SOCIALE per oltre cinque anni (dal 2014 al 2018 incluso) e, comunque, non aveva ricoperto il ruolo di consigliera per due mandati consecutivi;
la circostanza che l’AVV_NOTAIO non avesse partecipato alla consiliatura 2017/2018, «forzatamente infra biennale», costituiva un’ipotesi di interruzione RAGIONE_SOCIALEa consecutività, che consentiva alla medesima di ricandidarsi per il mandato 2019/2022 e per quello successivo 2023/2026;
non risultava applicabile il principio espresso da Cass., S.U. n. 8566/2021, in quanto «le dimissioni di coloro che volontariamente ‘ abbandonano ‘ l’incarico consiliare prima del computo del biennio, per poi ricandidarsi nella tornata immediatamente successiva, costituiscono una circostanza ontologicamente ben distinta da coloro
che si dimettono per aver optato per un altro incarico incompatibile con il primo per espressa disposizione normativa»;
avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME (già candidati alle medesime elezioni), affidandosi ad un unico motivo;
ha resistito l’AVV_NOTAIO con controricorso;
il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 co. 10 L. 247/2012 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per errore sui presupposti, per travisamento dei fatti, per manifesta ingiustizia e motivazione perplessa, per avere la decisione impugnata, in evidente contrasto con i principi fissati dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021, accolto il reclamo e, di conseguenza, dichiarato legittima la candidatura e la elezione al RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2023/2026 RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, pur avendo svolto due mandati consecutivi ultrabiennali»;
assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata è contraria ai principi di diritto espressi da Cass., S.U. n. 8566/2021 ed è basata su «un’asserita diversità ontologica RAGIONE_SOCIALEe dimissioni volontarie infrabiennali dovuta ad opzioni tra incarichi istituzionali da quelle diversamente motivate»; rilevano che le dimissioni sono in ogni caso ‘volontarie’ e non valgono ad escludere il mandato interrotto «dal conteggio al fine di valutare se una candidatura sia o meno lesiva del principio del divieto del terzo mandato consecutivo»;
sotto altro profilo, sostengono che, «contrariamente a quanto affermato dal C.N.F. la consiliatura 2017/2018 non rileva ai fini di
delineare una soluzione di continuità tra i predetti mandati e ciò in virtù RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 113/2017 resa dalla già citat a pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite»;
il ricorso investe, sotto diversi profili, il tema del divieto di terzo mandato consecutivo per l’elezione dei componenti dei RAGIONE_SOCIALE;
il quadro normativo di riferimento è costituito da:
art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che, per le parti di interesse, così dispone: «Fermo quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato» (3° co.); «Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3» (4° co.);
art. 11-quinquies RAGIONE_SOCIALEa l. n. 12/2019 (di conversione in legge, con modifiche, del d.l. n. 135/2018) recante «interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247»), che, al primo comma, recita: «l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113»
con sentenza n. 173/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del plesso normativo in questione, escludendo, da un lato, il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma terzo, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 con gli artt. 3, 48 e 51 Cost., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, e con gli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost., sotto il
profilo RAGIONE_SOCIALE‘illegittima ed irragionevole compressione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di autonomia riservato agli RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro, il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 11-quinquies del dl. n. 135 del 2018 con gli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost., sotto il profilo del superamento dei limiti di ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEe norme retroattive di interpretazione autentica; la Corte ha evidenziato che la peculiare ed essenziale finalità RAGIONE_SOCIALEa normativa è quella di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base RAGIONE_SOCIALE‘accesso «alle cariche elettive», «uguaglianza, che nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte RAGIONE_SOCIALE‘elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità»; ha aggiunto che «il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo, immettendo ‘forze fresche’ nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità RAGIONE_SOCIALE‘elettorato passivo), e -per altro verso- blocca l’emersione di forme di cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza»;
con sentenza n. 8566/2021, le Sezioni Unite di questa Corte, richiamata la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e ribadito che -per quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità- la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di «assicurare la più ampia partecipazione RAGIONE_SOCIALE iscritti all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di governo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice», hanno affermato il seguente principio di diritto: «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che prevede che i consiglieri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla
durata legale RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura»;
la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ruota intorno alla nozione oggettiva di mandato, correlata alla «durata oggettiva RAGIONE_SOCIALEa consiliatura», negando rilevanza alla minor durata ‘soggettiva’ che sia dipesa da dimissioni volontarie del singolo consigliere ed evidenziando che, in tale ottica ‘oggettiva’, la previsione del terzo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 113/2017 («La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato») vale a disciplinare le ipotesi in cui, dopo l’espletamento di due mandati consecutivi, l’ex consigliere non si sia candidato alla terza consiliatura e, tuttavia, questa abbia avuto una durata inferiore a quella legale (quadriennale), per tale ipotesi prevedendo che la candidatura alla nuova consiliatura sia possibile solo se sia trascorso un numero di anni uguale a quello nei quali si è svolto il precedente mandato («garantendo in tal modo che il divieto di presentazione per tre mandati consecutivi, cui è correlata l’esigenza di un decorso temporale tale da favorire il ricambio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo, superando quelle rendite di posizione collegate al precedente svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni elettive non sia eluso approfittando RAGIONE_SOCIALE‘anomala cessazione anticipata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura»);
tanto premesso, ritiene il Collegio che debba darsi seguito alla lettura in chiave oggettiva RAGIONE_SOCIALEa nozione di mandato, in quanto funzionale alla compiuta realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità sottese al divieto di terzo mandato consecutivo, come sopra evidenziate; dal che consegue la necessità di ribadire l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe dimissioni volontarie presentate dal consigliere, in quanto non idonee a elidere il fatto che lo stesso abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura; mandato che va quindi parametrato alla durata (oggettiva) RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva, dipesa dalla volontà RAGIONE_SOCIALE‘interessato (senza che rilevino le ragioni sottese alla scelta RAGIONE_SOCIALEe dimissioni);
a ciò deve aggiungersi, in riferimento alla disposizione del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. n. 113/2017 («Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3»), che l’irrilevanza di un mandato (oggettivamente) infrabiennale non può operare soltanto nel senso di non doversene tener conto ai fini del conteggio dei mandati consecutivi, ma deve necessariamente valere anche al fine di escluderne la rilevanza interruttiva; invero, la valutazione (normativa) di inidoneità di un periodo infrabiennale a determinare un qualche condizionamento del corpo elettorale non può che comportare, specularmente, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sua inidoneità a costituire una cesura RAGIONE_SOCIALEa possibilità di condizionamento derivante dall’espletamento di precedenti mandati (cfr., Cass., S.U. n. 25040/2021, al punto 7.5); di talché va escluso che la mancata partecipazione a una consiliatura infrabiennale valga a interrompere la consecutività ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo;
ciò comporta, nel caso in esame, che:
-deve conteggiarsi l’intero periodo RAGIONE_SOCIALEa consiliatura 2012/2013 che (per quanto emerge dalla sentenza impugnata ed è stato ribadito dalla interessata) è stata prorogata sino alle nuove elezioni indette nel 2017; né rileva la circostanza che il mandato non sia stato espletato
per l’intera durata a seguito RAGIONE_SOCIALEe dimissioni presentate dall’AVV_NOTAIO, atteso che le dimissioni dall’incarico di consigliere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non erano necessitate, ma sono dipese dalla scelta RAGIONE_SOCIALE‘interessata di optare per un diverso incarico incompatibile, anziché rinunciare a quest’ultimo e mantenere quello in seno all’RAGIONE_SOCIALE;
-deve escludersi la rilevanza del periodo di ‘fermo’ conseguente alla mancata partecipazione alla consiliatura ‘breve’ 2017/2018, essendosi trattato di mandato infrabiennale inidoneo a interrompere la consecutività;
-deve ovviamente tenersi conto del mandato 2019/2022 (espletato per intero dall’AVV_NOTAIO), che va considerato come secondo mandato consecutivo;
atteso che, per le considerazioni sopra svolte, le censure svolte dai ricorrenti risultano fondate, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio al RAGIONE_SOCIALE;
la novità RAGIONE_SOCIALEe questioni (segnatamente in punto di dimissioni motivate dall’opzione per un altro incarico e in punto di irrilevanza interruttiva RAGIONE_SOCIALEa mancata partecipazione ad un mandato infrabiennale) giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al RAGIONE_SOCIALE;
compensa le spese del giudizio di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE, 16.1.2024