Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 9755 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
Oggetto
RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI –
ELEZIONI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI-
DIVIETO DI TERZO MANDATO CONSECUTIVO
R.G.N. 12130/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12130-2023 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME
COGNOME, rappresentati e difesi da sé medesimi ed in proprio;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME; – intimati – avverso la sentenza n. 64/2023 del CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE ROMA, depositata il 26/04/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il quale chiede che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte rigettino il ricorso.
Rilevato che:
gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto reclamo avverso la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti nelle elezioni per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2023-2026, chiedendo la declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali e del loro esito;
hanno denunciato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa candidatura e RAGIONE_SOCIALEa conseguente elezione RAGIONE_SOCIALE avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto candidati in violazione del divieto del terzo mandato consecutivo; hanno inoltre dedotto la nullità RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali per gravi e ripetute violazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017 determinate dall ‘utilizzo, durante la campagna elettorale, di loghi di lista contenenti nominativi di consiglieri uscenti non candidabili e non eleggibili;
con sentenza n. 64/23 depositata il 26.4.2023, il RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALE avvocati COGNOME e COGNOME (nel frattempo dimessisi dall’incarico), mentre ha rigettato il ricorso per il resto;
più precisamente:
in relazione alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOssa COGNOME (che, dopo aver ricoperto l’incarico di consiglRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel periodo gennaio 2012/dicembre 2013, si era dimessa in data 19.12.2013 optando per la nomina a componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rivestendo tale qualità fino al 16.3.2015, quando aveva optato per la nomina a componente del CRAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2015/2019, per poi venire nuovamente eletta consiglRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dal 2019 al 2022), ha rilevato che le dimissioni dal RAGIONE_SOCIALE presentate nel dicembre 2013 costituivano «un atto obbligato per poter assumere un incarico istituzionale del tutto diverso da quello di RAGIONE_SOCIALE ed incompatibile con quest’ultimo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 co. 10 L. 247/2012, che prevede espressamente la decadenza automatica del RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE eletto ad altra carica da quella assunta in
precedenza», di talché andava «esclusa una condotta che si sostanzi nell’abuso del diritto» ; ha aggiunto che doveva tenersi conto che l’AVV_NOTAIO COGNOME era «rimasta lontana dal corpo elettorale per un lasso di tempo ampiamente superiore alla durata legale del mandato consiliare»;
quanto all’AVV_NOTAIO (che aveva ricoperto la carica di consiglRAGIONE_SOCIALE per le consiliature 2008/2010, 2010/2011, 2012/2014 prorogata al settembre 2017 e, infine, dal 28 settembre 2017 al 31 dicembre 2018), ha rilevato che lo stesso -eletto anche per il quadriennio 2019/2022- si era dimesso nel gennaio 2020, in esito alla dichiarazione di ineleggibilità da parte del CNF e ha ritenuto che, benché andasse computato, il mandato espletato fino all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘elezione non comportava impedimento alla successiva candidatura per la tornata 2023/2026, in quanto aveva avuto durata inferiore al biennio;
quanto, infine, alla contestata regolarità RAGIONE_SOCIALEa campagna elettorale, ha affermato che il dato normativo (art. 7 l. n. 113/2017) «non pone particolari limiti allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa campagna elettorale, consentendo che la stessa si svolga in forma aggregata e ponendo come unico limite quello RAGIONE_SOCIALEa candidatura individuale»;
hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi ad un unico motivo;
hanno resistito, con distinti controricorsi, gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo con atto che, benché erroneamente riferito -nell’intestazione -al diverso procedimento n. 12132/2023 R.G., concerne il presente ricorso, contraddistinto dal n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.);
il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
i ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 co. 10 L. 247/2012 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per errore sui presupposti, per travisamento dei fatti, per manifesta ingiustizia e motivazione perplessa, per avere la decisione impugnata, in evidente contrasto con i principi fissati dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021, accolto il reclamo e, di conseguenza, dichiarato legittime le candidature e la elezione al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2023/2026 RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, pur avendo svolto due mandati consecutivi ultra biennali »;
assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata «ha totalmente obnubilato la sentenza RAGIONE_SOCIALEe SS.UU. n. 8566 del 26/3/2021 che, se applicata, avrebbe automaticamente e de plano portato alla declaratoria di ineleggibilità dei prevenuti candidati»; rilevano che, «essendo la durata biennale dei mandati RAGIONE_SOCIALE avvocati COGNOME e COGNOME conseguenza di scelte volontarie di questi ultimi , non possono essere riconosciuti all’interno RAGIONE_SOCIALEo spirito RAGIONE_SOCIALEa lettera del art. 3, comma 4, ove la durata infrabiennale del mandato che consente la ripresentazione al mandato successivo, deve essere tale per motivi struttura li o conseguenti a provvedimenti di scioglimento e/o commissariamento RAGIONE_SOCIALE‘istituto consiliare forense »; concludono pertanto che «la Consiliatura 2019/2022 per l’AVV_NOTAIO COGNOME e la Consil iatura 2012/2014 prorogata al 2017 per l’AVV_NOTAIO, dovevano essere prese in considerazione, ai fini del superamento del limite del doppio mandato, in quanto le dimissioni RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME non sono dipese da cause oggettive ma da valutazioni obiettivamente ed incontestabilmente di natura soggettiva»;
va rilevato, in primis , che il ricorso non investe né la pronuncia di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in relazione alle posizioni RAGIONE_SOCIALE avvocati COGNOME e COGNOME (di talché quest’ultimo è privo di un
concreto interesse a resistere) né la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha escluso irregolarità nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa campagna elettorale; l’unico motivo di ricorso investe la proclamazione come eletti RAGIONE_SOCIALE avvocati COGNOME e COGNOME, in riferimento alla loro incandidabilità/ineleggibilità conseguente al divieto del terzo mandato consecutivo;
al riguardo, devono svolgersi considerazioni identiche a quelle relative ai ricorsi n. 1128/2023 R.G. e n. 12132 R.G. (concernenti la riammissione alla competizione elettorale RAGIONE_SOCIALE avvocati COGNOME e COGNOME), anch’essi trattati e decisi all’odierna adunanza;
il quadro normativo di riferimento è costituito da:
art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che, per le parti di interesse, così dispone: «Fermo quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato» (3° co.); «Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3» (4° co.);
art. 11-quinquies RAGIONE_SOCIALEa l. n. 12/2019 (di conversione in legge, con modifiche, del d.l. n. 135/2018) recante «interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247»), che, al primo comma, recita: «l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113»
con sentenza n. 173/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del plesso normativo in questione, escludendo, da un lato, il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma
terzo, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 con gli artt. 3, 48 e 51 Cost., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, e con gli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘illegittima ed irragionevole compressione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di autonomia riservato agli ordini circondariali forensi, e dall’altro, il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 11-quinquies del dl. n. 135 del 2018 con gli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost., sotto il profilo del superamento dei limiti di ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEe norme retroattive di interpretazione autentica; la Corte ha evidenziato che la peculiare ed essenziale finalità RAGIONE_SOCIALEa normativa è quella di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base RAGIONE_SOCIALE‘accesso «alle cariche elettive», «uguaglianza, che nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte RAGIONE_SOCIALE‘elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità»; ha aggiunto che «il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo, immettendo ‘forze fresche’ nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità RAGIONE_SOCIALE‘elettorato passivo), e -per altro verso- blocca l’emersione di forme di cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza»;
con sentenza n. 8566/2021, le Sezioni Unite di questa Corte, richiamata la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e ribadito che -per quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità- la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di «assicurare la più ampia partecipazione RAGIONE_SOCIALE iscritti all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di governo RAGIONE_SOCIALE Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice», hanno affermato il seguente principio di diritto: «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che prevede che i consiglieri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi,
occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consiglRAGIONE_SOCIALE già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura»;
la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ruota intorno alla nozione oggettiva di mandato, correlata alla «durata oggettiva RAGIONE_SOCIALEa consiliatura», negando rilevanza alla minor durata ‘soggettiva’ che sia dipesa da dimissioni volontarie del singolo consiglRAGIONE_SOCIALE ed evidenziando che, in tale ottica ‘oggettiva’, la previsione del terzo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 113/2017 («La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato») vale a disciplinare le ipotesi in cui, dopo l’espletamento di due mandati consecutivi, l’ex consiglRAGIONE_SOCIALE non si sia candidato alla terza consiliatura e, tuttavia, questa abbia avuto una durata inferiore a quella legale (quadriennale), per tale ipotesi prevedendo che la candidatura alla nuova consiliatura sia possibile solo se sia trascorso un numero di anni uguale a quello nei quali si è svolto il precedente mandato («garantendo in tal modo che il divieto di presentazione per tre mandati consecutivi, cui è correlata l’esigenza di un decorso temporale tale da favorire il ricambio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo, superando quelle rendite di posizione collegate al precedente
svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni elettive non sia eluso approfittando RAGIONE_SOCIALE‘anomala cessazione anticipata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura»);
tanto premesso, ritiene il Collegio che debba darsi seguito alla lettura in chiave oggettiva RAGIONE_SOCIALEa nozione di mandato, in quanto funzionale alla compiuta realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità sottese al divieto di terzo mandato consecutivo, come sopra evidenziate; dal che consegue la necessità di ribadire l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe dimissioni volontarie presentate dal consiglRAGIONE_SOCIALE, in quanto non idonee a elidere il fatto che lo stesso abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura; mandato che va quindi parametrato alla durata (oggettiva) RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva, dipesa dalla volontà RAGIONE_SOCIALE‘interessato (senza che rilevino le ragioni sottese alla scelta RAGIONE_SOCIALEe dimissioni);
a ciò deve aggiungersi, in riferimento alla disposizione del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. n. 113/2017 («Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3»), che l’irrilevanza di un mandato (oggettivamente) infrabiennale non può operare soltanto nel senso di non doversene tener conto ai fini del conteggio dei mandati consecutivi, ma deve necessariamente valere anche al fine di escluderne la rilevanza interruttiva; invero, la valutazione (normativa) di inidoneità di un periodo infrabiennale a determinare un qualche condizionamento del corpo elettorale non può che comportare, specularmente, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sua inidoneità a costituire una cesura RAGIONE_SOCIALEa possibilità di condizionamento derivante dall’espletamento di precedenti mandati (cfr., Cass., S.U. n. 25040/2021, al punto 7.5); di talché va escluso che la mancata partecipazione a una consiliatura infrabiennale valga a interrompere la consecutività ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo;
ciò comporta che:
-quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO:
–deve conteggiarsi l’intero periodo RAGIONE_SOCIALEa consiliatura 2012/2013 che (per quanto emerge dalla sentenza impugnata ed è stato ribadito dalla interessata) è stata prorogata sino alle nuove elezioni indette nel 2017; né rileva la circostanza che il mandato non sia stato espletato per l’intera durata a seguito RAGIONE_SOCIALEe dimissioni presentate dall’AVV_NOTAIO, atteso che le dimissioni dall’incarico di consiglRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non erano necessitate, ma sono dipese dalla scelta RAGIONE_SOCIALE‘interessata di optare per un diverso incarico incompatibile, anziché rinunciare a quest’ultimo e mantenere quello in seno all’RAGIONE_SOCIALE;
–deve escludersi la rilevanza del periodo di ‘fermo’ conseguente alla mancata partecipazione alla consiliatura ‘breve’ 2017/2018, essendosi trattato di mandato infrabiennale inidoneo a interrompere la consecutività;
–deve ovviamente tenersi conto del mandato 2019/2022 (espletato per intero dall’AVV_NOTAIO), che va considerato come secondo mandato consecutivo;
-quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO:
–non rileva la circostanza che il mandato 2019/2022 non sia stato interamente svolto a seguito RAGIONE_SOCIALEe dimissioni da consiglRAGIONE_SOCIALE (ancorché motivate dalla volontà di prestare acquiescenza alla sentenza del CNF), giacché la necessità di fare riferimento alla nozione oggettiva di mandato comporta che debba computarsi l’intera durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, senza che possa rilevare la durata infrabiennale del mandato soggettivamente svolto dall’AVV_NOTAIO;
–ne consegue che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del divieto di terzo mandato consecutivo, deve computarsi l’intera durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura 2019/2022;
atteso che, per le considerazioni sopra svolte, le censure svolte dai ricorrenti risultano fondate in riferimento alle posizioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, la sentenza impugnata dev’essere cassata, in relazione alle anzidette censure, con rinvio al RAGIONE_SOCIALE;
la novità RAGIONE_SOCIALEe questioni (segnatamente in punto di dimissioni motivate dall’opzione per un altro incarico e in punto di irrilevanza interruttiva RAGIONE_SOCIALEa mancata partecipazione ad un mandato infrabiennale, nonché in punto di applicazione dei principi espressi da Cass., S.U. n. 8566/2021 alla specifica ipotesi di dimissioni volontarie successive a dichiarazione di ineleggibilità) giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia al RAGIONE_SOCIALE;
compensa le spese di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE, 16.1.2024