Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9906 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 9906 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12132-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi da sé medesimi;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI
ELEZIONI DEI CONSIGLI RAGIONE_SOCIALE ORDINI FORENSI
DIVIETO DI TERZO MANDATO CONSECUTIVO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
nonché contro
COMMISSIONE ELETTORALE DEL RAGIONE_SOCIALE ROMA, COGNOME NOMENOME PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI ROMA, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME DI CASTELVETERE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 63/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 26/04/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
provvedendo in via cautelare, il RAGIONE_SOCIALE dispose la riammissione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO alla competizione elettorale per il rinnovo del RAGIONE_SOCIALE in relazione al quadriennio 2023/2026, dalla quale era stata escluso per ritenuta operatività del divieto del terzo mandato consecutivo;
definendo il successivo giudizio di merito con sentenza n. 63/23 depositata il 26.4.2023, il RAGIONE_SOCIALE ha ac colto il reclamo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO avverso il provvedimento che ne aveva dichiarato l’incandidabilità, rilevando che:
il mandato preso in considerazione dalla Commissione elettorale, al fine di escludere il reclamante dalla tornata elettorale, era quello svolto dal febbraio 2019 al gennaio 2020, quando -a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 20/2020 del CNF che ne aveva dichiarato l’ineleggibilità – il COGNOME si era dimesso;
benché la dichiarazione di ineleggibilità operasse ex tunc , tuttavia l’effettivo esercizio del mandato svolto fino alle dimissioni comportava che esso dovesse essere valutato ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo;
di esso non si doveva però tenere conto, in quanto aveva avuto durata inferiore al biennio (ex art. 3, co. 4 l. n. 113/2017 e in conformità a quanto affermato da Corte Cost. n. 173/2019);
avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME (già candidati alle medesime elezioni), affidandosi ad un unico motivo;
ha resistito l’AVV_NOTAIO con controricorso contenente ricorso incidentale basato anch’esso su un unico motivo;
nel fascicolo processuale è presente altro contro ricorso, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che, benché intestato con riferimento al presente procedimento (n. 12132/2023), concerne effettivamente altro ricorso (n. 12130/2023) chiamato anch’esso all’ odierna adunanza;
il P.G. non ha rassegnato conclusioni scritte; i ricorrenti principali e l’AVV_NOTAIO hanno depositato memoria.
Considerato, quanto al ricorso principale, che:
con l’unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 co. 10 L. 247/2012 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per errore sui presupposti, per travisamento dei fatti, per manifesta ingiustizia e motivazione perplessa, per avere la decisione impugnata, in evidente contrasto con i principi fissati dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione con sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021, accolto il reclamo e, di conseguenza, dichiarato legittima la candidatura e la elezione al RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2023/2026 RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, pur avendo svolto due mandati consecutivi ultrabiennali»;
assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata «ha totalmente obnubilato la sentenza RAGIONE_SOCIALEe SS.UU. n. 8566 del 26.3.2021 che, se applicata, avrebbe automaticamente e de plano portato alla declaratoria di ineleggibilità del prevenuto candidato», sulla base del principio RAGIONE_SOCIALEa «durata del mandato in senso oggettivo, ai fini del calcolo dei termini per il divieto del terzo mandato consecutivo»; principio che le SS.UU. hanno affermato per «eliminare l’abuso RAGIONE_SOCIALEa carica e RAGIONE_SOCIALE‘istituto de lle dimissioni, presentate a tempo debito, prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del biennio, per consentire una ricandidatura nel quadriennio successivo»; evidenziano che la durata infrabiennale del mandato assunto nel 2019 era « conseguenza di una scelta volontaria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO», «per non subire coattivamente gli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del CNF che lo aveva dichiarato, in altra precedente occasione, ineleggibile»;
Considerato, quanto al ricorso incidentale, che:
con l’unico motivo, si denuncia «errore sui presupposti di fatto: il ricorrente NOME COGNOME è stato dichiarato ineleggibile con sentenza
del CNF n. 10/2020 del 18.1.2020. Mancato espletamento del mandato per il periodo 2019/2022. Violazione falsa applicazione art. 3, co. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 113/2017»;
assume il ricorrente che, poiché la decisione del CNF aveva annullato la sua elezione per il quadriennio 2019/2022, tale elezione doveva considerarsi invalida sin dall’origine e, quindi, tamquam non esset ; con la conseguenza che non aveva «determinato conseguenze di sorta ai fini di un eventuale computo relativamente al doppio mandato»; chiede pertanto di confermare la sentenza nella parte in cui ha affermato la candidabilità RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per ché il precedente mandato aveva avuto durata inferiore al biennio e di riformarla, invece, nella parte in cui ha statuito che la sentenza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘ineleggibilità non aveva fatto venir meno gli effetti del mandato comunque espletato come ‘funzionario di fatto’;
il quadro normativo di riferimento è costituito da:
art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che, per le parti di interesse, così dispone: «Fermo quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato» (3° co.); «Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3» (4° co.);
art. 11-quinquies RAGIONE_SOCIALEa l. n. 12/2019 (di conversione in legge, con modifiche, del d.l. n. 135/2018) recante «interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all’articolo 27, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247»), che, al primo comma, recita: «l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 12 luglio 2017, n. 113»
con sentenza n. 173/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del plesso normativo in questione, escludendo, da un lato, il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma terzo, secondo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 con gli artt. 3, 48 e 51 Cost., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo, e con gli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘illegittima ed irragionevole compressione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di autonomia riservato agli RAGIONE_SOCIALE, e dall’altro, il contrasto RAGIONE_SOCIALE‘art. 11-quinquies del dl. n. 135 del 2018 con gli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost., sotto il profilo del superamento dei limiti di ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEe norme retroattive di interpretazione autentica; la Corte ha evidenziato che la peculiare ed essenziale finalità RAGIONE_SOCIALEa normativa è quella di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l’art. 51 Cost. pone alla base RAGIONE_SOCIALE‘accesso «alle cariche elettive», «uguaglianza, che nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono da due (o più mandati) consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte RAGIONE_SOCIALE‘elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità»; ha aggiunto che «il divieto del terzo consecutivo mandato favorisce il fisiologico ricambio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo, immettendo ‘forze fresche’ nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l’ampliamento e la maggiore fluidità RAGIONE_SOCIALE‘elettorato passivo), e -per altro verso- blocca l’emersione di forme di cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza»;
con sentenza n. 8566/2021, le Sezioni Unite di questa Corte, richiamata la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e ribadito che -per quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità- la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di «assicurare la più ampia partecipazione RAGIONE_SOCIALE iscritti all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di governo
RAGIONE_SOCIALE Ordini, favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice», hanno affermato il seguente principio di diritto: «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che prevede che i consiglieri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine RAGIONE_SOCIALE, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura»;
la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ruota intorno alla nozione oggettiva di mandato, correlata alla «durata oggettiva RAGIONE_SOCIALEa consiliatura», negando rilevanza alla minor durata ‘soggettiva’ che sia dipesa da dimissioni volontarie del singolo consigliere ed evidenziando che, in tale ottica ‘oggettiva’, la previsione del terzo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 113/2017 («La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato») vale a disciplinare le ipotesi in cui, dopo l’espletamento di due mandati consecutivi, l’ex consigliere non si sia candidato alla terza consiliatura e, tuttavia, questa abbia avuto una durata inferiore a quella RAGIONE_SOCIALE (quadriennale), per tale ipotesi prevedendo che la candidatura alla nuova consiliatura sia possibile solo
se sia trascorso un numero di anni uguale a quello nei quali si è svolto il precedente mandato («garantendo in tal modo che il divieto di presentazione per tre mandati consecutivi, cui è correlata l’esigenza di un decorso temporale tale da favorire il ricambio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo, superando quelle rendite di posizione collegate al precedente svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni elettive non sia eluso approfittando RAGIONE_SOCIALE‘anomala cessazione anticipata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura»);
tanto premesso, ritiene il Collegio che debba darsi seguito alla lettura in chiave oggettiva RAGIONE_SOCIALEa nozione di mandato, in quanto funzionale alla compiuta realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità sottese al divieto di terzo mandato consecutivo, come sopra evidenziate; dal che consegue la necessità di ribadire l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe dimissioni volontarie presentate dal consigliere, in quanto non idonee a elidere il fatto che lo stesso abbia ricevuto il mandato per l’intera consiliatura; mandato che va quindi parametrato alla durata (oggettiva) RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva, dipesa dalla volontà RAGIONE_SOCIALE‘interessato;
a ciò deve aggiungersi che:
come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la dichiarazione di ineleggibilità compiuta dal CRAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 20/2020, pur producendo effetti ex tunc , non vale a porre nel nulla l’attività comunque svolta dall’AVV_NOTAIO fino alle dimissioni, sulla base dei principi in materia di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti e di attività del ‘funzionario di fatto’ (cfr. Cass. n. 39375/2021, sempre in materia di divieto del terzo mandato consecutivo, ancorché in riferimento all’elezione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE);
non rileva la circostanza che il mandato non sia stato interamente svolto a seguito RAGIONE_SOCIALEe dimissioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (ancorché motivate dalla volontà di prestare acquiescenza alla sentenza del CNF), giacché la necessità di fare riferimento alla nozione oggettiva di mandato comporta che debba computarsi l’intera durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, senza
che possa rilevare la durata infrabiennale del mandato soggettivamente svolto dall’AVV_NOTAIO;
ne consegue che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del divieto di terzo mandato consecutivo, deve computarsi l’intera durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura 2019/2022;
accolto pertanto il ricorso principale e disatteso quello incidentale, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al RAGIONE_SOCIALE;
la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie (comportante la necessità di applicare i principi espressi da Cass., S.U. n. 8566/2021 alla specifica ipotesi di dimissioni volontarie successive a dichiarazione di ineleggibilità) giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al RAGIONE_SOCIALE. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, comma 1bis , ove dovuto.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE, 16.1.2024