Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2368 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2368 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
Oggetto
Rito Fornero -ricorso per cassazione termini
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 791-2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 433/2024 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/06/2024 R.G.N. 616/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
il lavoratore in epigrafe ha proposto ricorso per la cassazione del la sentenza della Corte d’ Appello di Venezia con la quale era stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Vicenza di conferma dell’ordinanza resa in esito alla fase sommaria del procedimento ex legge 92/2012 di rigetto dell’impugnativa del licenziamento irrogatogli dalla società in epigrafe per motivi disciplinari in data 25.3.2021;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con tre motivi; ha resistito con controricorso la società;
la Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., rilevando: che la ‘ Corte territoriale, in applicazione dell’art. 1, comma 58, l. 92/2012, ha ritenuto tardivo il ricorso depositato dal lavoratore in data 26/10/2023 rispetto al termine di cui alla citata norma, in quanto proposto oltre trenta giorni dopo la comunicazione della sentenza, avvenuta il 3/5/2023, posto che il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. è applicabile nelle sole ipotesi di mancata comunicazione della sentenza (art. 1, comma 64, l. 92/2012 ‘; che l’eccezione preliminare di tardività del ricorso per cassazione formulata da parte controricorrente è fondata, atteso che il procedimento in oggetto si è svolto secondo il rito cd. Fornero di cui alla legge n. 92/2012; che la sentenza della Corte d’Appello n. 433/2024 è stata pubblicata il 24 .6.2024 e comunicata alle parti in pari data; che il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte in data 20.12.2024, quindi oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1, comma 62 , legge n.
92/2012; che, pertanto, il ricorso per cassazione risulta inammissibile per mancato rispetto del suddetto termine;
4. parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., contestando l’applicabilità del cd. rito Fornero (‘ nota di replica alla proposta di definizione del ricorso ex articolo 380 bis c.p.c. ‘); è stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.; parte controricorrente ha depositato memoria ; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ;
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso per cassazione (con il quale si censura la decisione di inammissibilità dell’appello) è inammissibile, essendo fondata la correlativa eccezione preliminare di parte controricorrente;
2. ritiene il Collegio di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che si è espressa nel senso che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, legge n. 92/2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che ” la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. “, norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 19177/2016, n. 134/2019);
3. va inoltre ribadito che, in tema di impugnazione del licenziamento, nell’ipotesi di azione del lavoratore che invochi la tutela ex art. 18 st.lav., secondo i principi di ultrattività del rito e dell’apparenza, va applicato il rito cd. Fornero a tutte le fasi e gradi del giudizio, incluso quello di cassazione (Cass. n. 32263/2019, n. 2274/2024), cui si applica il termine breve di sessanta giorni, che decorre, appunto, dalla comunicazione di cancelleria ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012, quale previsione speciale;
4. per completezza si osserva, quanto ai motivi di ricorso, che essi sono stati esaminati dalla Corte di merito (§§ 10 – 12) con pertinenti richiami al dato normativo e a precedenti di questa Corte, che qui si confermano;
5. le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
6. considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 10955/2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. S.U. n. 36069/2023);
7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. S.U. n. 4315/2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di controparte della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 10 dicembre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME