Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13293 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32446/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, da sé medesimo rappresentato e difeso (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende per legge, con domicilio digitale come in atti controricorrente
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE
– intimate – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 995/2020 depositata il 24/04/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a numerose censure, RAGIONE_SOCIALE quali, per quanto sarà meglio in prosieguo, non è necessario dare conto specificamente in questa sede, la sentenza n. 995 del 24/04/2020 del Tribunale di Cagliari, che ha rigettato l’opposizione avverso cartella esattoriale, dell’importo di poco superiore ai cinquecento euro, per spese di giustizia;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni;
non risulta il deposito di memorie per l’adunanza camerale del 24/04/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari pubblicata in data 24/04/2020, e non notificata, è stato proposto, mediante rituale notifica, in data 30/11/2020;
il termine di legge per l’impugnazione, in mancanza di notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza, è quello di sei mesi, di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza (o, comunque, del provvedimento avente contenuto decisorio);
nella materia RAGIONE_SOCIALE opposizioni esecutive, nella quale è ricompresa anche l’opposizione agli atti esecutivi, di cui all’art. 617 cod. proc. iv, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742 del 7/10/ 1969, che richiama l’art. 92 del r.d. n. 12 del 30/01/1942;
la questione è rilevabile di ufficio, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10212 del 11/04/2019 Rv. 653634 – 01): l’a rt. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all’esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura RAGIONE_SOCIALE controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l’eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d’ufficio;
il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sola sospensione straordinaria dei termini processuali dell’anno 2020 per l’emergenza Coronavirus (solo astrattamente cumulabile con la sospensione nel periodo feriale, ove questa sia concretamente applicabile: Cass. n. 2095 del 24/01/2023 (Rv. 666756 -01; e non anche, quindi, nella specie) e che, per il processo civile, penale e tributario andava dal 9/03/2011 al 11/05/ 2020 (ai sensi dell’art. 83, d.l. 18 del 17/03/2020, con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e dell’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 8/04/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 5/06/2020), aveva iniziato il suo decorso nella pendenza RAGIONE_SOCIALE richiamata sospensione straordinaria (in tale periodo essendo stata pubblicata la gravata sentenza) e scadeva quindi in data 11/11/2020, cadente di mercoledì;
il ricorso è stato, pertanto, proposto mediante notifica il 30/11/2020 e, quindi, quando oramai era decorso il termine di legge, semestrale, di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore del RAGIONE_SOCIALE;
nulla per le spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, che sono rimaste intimate;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di