Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22465 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10529/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA
DI
TORINO,
MINISTERO
DELL’INTERNO
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORINO, nel proc.to n. 20758/2022, depositato il 11/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-il Tribunale di AVV_NOTAIO, con ordinanza pubblicata il 10/11/2022, ha prorogato, per ulteriori sessanta giorni, il trattenimento presso il C.P.R. Brunelleschi di AVV_NOTAIO di NOME COGNOME, cittadino tunisino, che vi aveva fatto ingresso il 31/8/2022, a seguito di provvedimento del AVV_NOTAIO di Agrigento, ex at.14, co.5, T.U.T., convalidato dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO in data 2/9/2022, e che aveva, in data 12/9/2022, presentato domanda di protezione internazionale, con conseguente trattenimento disposto dal AVV_NOTAIO, ex art.6, comma 3, d.lgs. 142/2015, convalidato dal Tribunale in data 15/9/22;
-in particolare, i giudici hanno dato atto che la proroga del trattenimento era stata richiesta ex art.6, comma 8, d.lgs. 142/2015, in quanto, avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale RAGIONE_SOCIALE’11/10/2022, il trattenuto aveva proposto ricorso giurisdizionale ex art.35 bis d.lgs. 25/2008, chiedendo la sospensiva RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, richiesta respinta dal Tribunale, e che nel caso di specie il termine di durata massima del procedimento in relazione all’ipotesi eccezionale per la quale è ammesso il superamento dei termini che caratterizzano la procedura accelerata (nella specie, considerata la presenza di numerose domande presentate simultaneamente, 47); il Tribunale aggiungeva che nessuna norma prescrive un onere motivazionale in ordine alla estensione RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa proroga;
-avverso la suddetta pronuncia, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 10/5/2023, affidato a unico motivo, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Questura RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese);
-il ricorrente ha depositato memoria;
RITENUTO CHE:
-il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.6, comma 3, d.lgs. 142/2015 e 28-bis d.lgs. 25/2008, denunciando la tardività RAGIONE_SOCIALE‘audizione personale rispetto alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda (avvenuta il 10/10/2022, a fronte RAGIONE_SOCIALEa redazione del modulo C3 in data 19/9/2022), in quanto la stessa si è tenuta anziché nel termine di sette giorni prescritto dalla procedura accelerata in quello di ventuno giorni, e l’omessa informazione del ritardo, con superamento dei termini perentori per la c.d. procedura accelerata di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale;
-il Tribunale ha dato atto RAGIONE_SOCIALEe ragioni del ritardo nello straordinario afflusso di numerose domande presentate, all’epoca, simultaneamente);
-questa Corte (Cass. n.14/2024) ha di recente affermato che « Ove venga presentata una domanda di protezione internazionale da una persona straniera trattenuta presso un CPR, il trattenimento può essere consentito entro il tempo necessario per l’esame RAGIONE_SOCIALEa domanda, con la clausola di garanzia RAGIONE_SOCIALEa durata massima di 60 giorni, fino alla prima decisione sulla domanda, senza escludere la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini previsti dai commi 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008, ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘adeguatezza RAGIONE_SOCIALE‘esame da svolgere » ;
-il ricorrente invoca in memoria la motivazione da ultimo espressa dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11399 del 2024, secondo cui « in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese
sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell’ipotesi di manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino RAGIONE_SOCIALEa procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale »; in un passaggio motivazionale, le Sezioni Unite, a prescindere dal principio di diritto affermato in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. (il cui quesito posto dal Tribunale di Lecce era « se in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente dal Paese sicuro, vi sia o meno deroga al principio – imposto dalla Direttiva Europea n.2013/32, salvo casi tassativi – di sospensione automatica del provvedimento impugnato), anche quando la Commissione territoriale non abbia applicato una corretta procedura accelerata », hanno affermato che « qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento » e che « qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia cos ì ‘manifesta’, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumer à la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023) »;
-questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3656/2024, su questione analoga a quella posta dal presente ricorso ha disposto il rinvio in pubblica udienza (dandosi atto che l’ istanza di assegnazione del processo alle sezioni unite di questa Corte è stata respinta rilevando che non sussiste nella giurisprudenza di questa Corte contrasto sulla natura, perentoria o meno, dei termini RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata), essendosi rilevato, malgrado provvedimenti recenti di questa Corte in senso contrario « talune prospettazioni del ricorrente circa la natura perentoria dei termini in questione, smentita dalla giurisprudenza succitata, in relazione alla natura del procedimento, incidente sulla libert à individuale, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al pi ù breve tempo possibile, e le affermazioni di perentoriet à dei termini, contenute in Corte Giust. 25/6/2020, C- 36/20, recepite da Cass. I civ. nn. 20070 e 20034/23, sia pure con riferimento alla trasmissione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale,, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentoriet à dei termini all’uopo previsti dalla normativa nazionale, rendono opportuna una rimessione alla pubblica udienza, attesi gli evidenti profili di rilievo nomofilattico connessi a tale questione»;
risulta necessario rinviare la causa a COGNOME.COGNOME., in attesa RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla questione, identica alla presente, oggetto RAGIONE_SOCIALEa predetta ordinanza interlocutoria (per la cui discussione è fissata l’udienza del 13/11/2024);
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a COGNOME.R.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/6/2024, in Roma.