Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30718 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30718 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2241/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
CURATELA
FALLIMENTO
NOME
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di RIETI n. 505/2015 depositato il 16/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il PM, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Il tribunale di Rieti ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione proposta da NOME COGNOME (in data 1-4-2015) allo stato passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, relativamente al provvedimento di rigetto di una domanda tardiva assunto dal giudice delegato all’udienza del 13-11-2012.
Premesso che l’obbligatorietà della comunicazione di cui all’art. 97 legge fall. era da estendere, per analogia di ratio , anche al decreto che decide sull’ammissione di una domanda tardiva , ha osservato che nel caso concreto l’adozione del provvedimento era avvenuta direttamente all’udienza , celebrata in presenza del curatore e del ricorrente. Ha ritenuto l ‘adozione i n udienza equivalente, sul piano degli effetti sostanziali, alla comunicazione formale dell’atto ex art. 97 legge fall. , ‘non più necessaria alla luce della contestuale adozione/pubblicazione del provvedimento a verbale’ , e ha concluso doversi computare come decorrente da tale data il breve termine di trenta giorni previsto per l’opposizione .
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo.
La curatela del fallimento non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria n. 37319-22 la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
I – Con l’ unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 97 e seg. legge fall. per avere il tribunale erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione alla luce d i una inesistente equivalenza tra l’adozione del provvedimento in udienza e la sua comunicazione formale.
La critica svolta dal ricorrente è per questa parte condivisibile, ma il ricorso va rigettato essendo sufficiente correggere la motivazione del tribunale.
II. – Sul piano delle risultanze di causa, che il collegio, essendo dedotta una violazione processuale, è in grado di verificare direttamente attingendo agli atti, emerge che il provvedimento del giudice delegato era stato adottato il 13-112012, mentre l’opposizione era stata proposta a distanza di oltre due anni, il 1°-4-2015.
Nel ricorso è detto che il provvedimento di rigetto dell’insinuazione tardiva, per quanto assunto in udienza, non era stato mai pubblicato.
Questa circostanza è smentita dalle risultanze di causa, perché la pubblicazione del provvedimento reso a verbale è una conseguenza automatica del deposito in cancelleria del verbale che lo contiene.
Per cui non rileva in sé la circostanza che la copia autentica dell’ordinanza, allegata al ricorso, non presenti -come il ricorrente insiste nel dire – il visto di deposito da parte della cancelleria.
Essendosi trattato di ordinanza resa direttamente a verbale, conta il fatto che il verbale contenente il provvedimento sia stato, esso, depositato in cancelleria. Cosa che nella specie è certa, visto che emerge dalla copia acquisita agli atti del processo di merito attestata dal cancelliere come conforme all’originale depositato ; tale copia reca il numero cronologico (36/2012) che, coerentemente, si rinviene nel registro dei provvedimenti e degli atti estratto dal sistema telematico con riferimento al procedimento di cui si discute.
III. -Nell’esercizio della funzione nomofilattica l a motivazione del decreto impugnato va corretta, in quanto ha ritenuto inestensibile alla fattispecie il riferimento della curatela al termine lungo di cui all’art. 327
cod. proc. civ. e viceversa decorso il termine breve di trenta giorni di cui all’art. 99 legge fall. dalla data di assunzione a verbale del provvedimento di rigetto della domanda tardiva, perché le parti erano presenti in udienza.
Questa equazione è errata giuridicamente, fondamentale essendo la natura decisoria (e non semplicemente istruttoria) del provvedimento che rigetta la domanda di insinuazione.
IV. -Ove si discorra di un provvedimento che definisce il giudizio (quale che sia e quale che ne sia la forma) il concetto di ‘ pubblicazione ‘ è riconducibile a ciò che il legislatore ha previsto in generale per la sentenza.
L ‘art. 133 cod. proc. civ. stabilisce che il cancelliere dà atto del deposito della sentenza in calce alla stessa, operazione mediante la quale si realizza direttamente e subito l’evento giuridico della pubblicazione.
Ove però si tratti di sentenza a seguito di trattazione orale , l’art. 281-sexies a sua volta prevede soltanto che il verbale sia immediatamente depositato in cancelleria.
In questo caso la pubblicazione della sentenza si ha per avvenuta già ‘ con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ‘.
In altre parole, nell’archetipo della sentenza cd. a verbale (art. 281-sexies cod. proc. civ.) la pubblicazione del provvedimento coincide con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene.
Dopodiché è il verbale a essere depositato in cancelleria.
V. -Deve aggiungersi che la disciplina dell’art. 281 -sexies è parsa poter costituire, in certi orientamenti, il modello di riferimento di tutti i provvedimenti decisori adottati immediatamente in udienza a seguito di trattazione orale.
E difatti questa stessa sezione, in tema di procedimento di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 99 legge fall., ha affermato il principio secondo cui, nel caso, non espressamente previsto
ma consentito dalla legge, in cui il collegio emetta il decreto in udienza in presenza delle parti, il termine di cui all’art. 99, dodicesimo comma, per proporre il ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia in udienza solo se del decreto è stata data lettura integrale alle parti in udienza, attestata a verbale, mentre, in difetto di tale requisito, decorre dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria (Cass. Sez. 1 n. 39123-21).
In disparte l’essere l’affermazione riferita al ricorso per cassazione, vi è che l’indicazione di decisività dell’ onere di lettura del provvedimento decisorio non può trovare consenso ai fini specifici della decorrenza immediata del termine di impugnazione, perché diverge da quanto invece è stato precisato dalle Sezioni Unite per il rito sommario di cognizione.
Secondo le Sezioni Unite nelle controversie regolate dal rito sommario il termine (anche lì di trenta giorni) per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione, e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza secondo la previsione dell’art. 281 sexies cod. proc. civ.; mentre invece, in mancanza delle suddette formalità l’ordinanza, a norma dell’art. 327 cod. proc. civ., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione (Cass. Sez. U n. 28975-22).
VI. -Ora nel presente giudizio questo problema non viene direttamente in rilievo.
Si discute invece del termine per l’opposizione avverso il rigetto della domanda tardiva.
Per i giudizi endoconcorsuali questa Corte ha già affermato che il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva, sebbene frazionabile in più udienze, si conclude sempre col decreto di esecutività reso ex art. 96, ultimo comma, legge fall., unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo dettato dall’ esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni
concernenti lo stato passivo (Cass. Sez. 6-1 n. 3054-21, Cass. Sez. 1 n. 13886-17; e v. pure Cass. Sez. 6-1 n. 16306-21).
In tal guisa tutti i giudizi di opposizione ex art. 98 e seg. legge fall. presuppongono, per la decorrenza del termine breve (art. 99, primo comma, stessa legge), che vi sia stata la comunicazione ex art. 97.
Lo presuppone anche l’art. 101 legge fall., stante il rinvio agli artt. da 93 a 99.
Sicché, ove la comunicazione non vi sia stata, il termine suddetto non decorre e, in linea generale, l’opposizione può essere proposta solo nel termine lungo, decorrente dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (v. Cass. Sez. 1 n. 9850-22).
Questa conclusione – coerente con l’indirizzo formatosi a proposito dell’impugnazione dei crediti ammessi tardivamente , atteso il concorrente principio per cui tale impugnazione deve avvenire, anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 100 l egge fall., entro il termine breve decorrente dalla necessaria comunicazione, a opera del curatore, del decreto di variazione dello stato passivo, ‘ non surrogabile da atti o fatti idonei a evidenziarne una conoscenza aliunde acquisita ‘ (v. Cass. Sez. 1 n. 20182-17) -porta a dire che è sbagliata la tesi del tribunale di Rieti tesa a far decorrere il termine breve dall’udienza nella quale vi sia stata l’adozione del provvedimento in presenza delle parti.
I giudizi endoconcorsuali restano invero presidiati da regole proprie e autosufficienti, e codeste, in mancanza di comunicazione del decreto di rigetto della domanda di insinuazione, quale che sia (tempestiva o tardiva), implicano che l’opposizione debba essere fatta nel termine semestrale di cui al l’art. 327 cod. proc. civ.
Esattamente questo è stato detto per l’ opposizione al passivo dinanzi al rigetto dell’ insinuazione tempestiva, ove il curatore abbia omesso la comunicazione di cui all’art. 97 legge fall. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o totalmente respinta (appunto Cass. Sez. 1 n. 9850-22, Cass. Sez. 6-1 n. 11366-18); e ancora questo è stato detto per l’impugnazione dei crediti ammessi a
favore di un terzo (Cass. Sez. 1 n. 8869-17), in base al comune criterio per cui è possibile in questi casi il ricorso all’analogia .
VII. -In ciò è l’errore giuridico del decreto impugnato.
L’errore, tuttavia, non assume forza causale per cassare il provvedimento.
È certamente vero che la declaratoria di tardività non poteva essere sostenuta dalla presunzione di conoscenza del provvedimento assunto in udienza per le parti presenti e per quelle che avrebbero dovuto comparire -regola presuntiva del processo ordinario di cognizione (artt. 176 e 186 cod. proc. civ.) con rilevanza limitata ai provvedimenti adottati dal giudice istruttore.
Ed è certamente vero che non era questione di decorrenza del termine breve di cui all’art. 99 legge fall.
Però era da considerare il punto della decorrenza del termine lungo semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. -termine che (per quanto detto) erroneamente il decreto impugnato ha ritenuto non applicabile in casi del genere.
La decorrenza del termine lungo supponeva semplicemente che vi fosse stato il deposito del provvedimento di rigetto della domanda tardiva, visto che tale rigetto non rende necessario modificare lo stato passivo (art. 101 in relazione agli artt. 95 e 96 legge fall.).
Il difetto del riscontro del l’attestazione di deposito in calce alla decisione non era di per sé rilevante, perché il provvedimento redatto a verbale, in presenza delle parti, è da considerare esso stesso depositato nel momento in cui lo è il verbale che lo contiene. In ciò, appare realizzato il principio per cui ‘il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’i nserimento della sentenza nell ‘ elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati’, dovendosi identi ficare tale momento con quello di venuta a esistenza della decisione a tutti gli effetti, inclusa
la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. U n. 18569-16).
L ‘avvenuto deposito del verbale -come fatto storico – era (ed è) infatti deducibile dalla indicazione del numero cronologico apposto sul verbale stesso in associazione con la data dell’iscrizione, attese le risultanze del registro cronologico dell’ufficio giudiziario contenente i dati del procedimento e dell’ordinanza; registro estratto dal telematico attestato dal cancelliere come conforme all’originale , e così verificato e acquisito direttamente da questa Corte in estensione dei poteri di apprezzamento del vizio processuale.
Se ne desume che il deposito era avvenuto il 13-11-2012 e che, pertanto, l’opposizione, proposta nel 2015, era tardiva in relazione all’art. 327 cod. proc. civ.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione