Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto
Licenziamento individuale
R.G.N. 21792/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21792-2020 proposto da: COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2020 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/02/2020 R.G.N. 182/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Trieste ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, guardia particolare giurata, confermando la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, aveva rigettato l’impugnativa del licen ziamento intimatogli dalla società RAGIONE_SOCIALE per omesso rinnovo del porto d’armi e del relativo decreto. 2. La Corte territoriale ha accertato che nel gennaio 2017 erano scaduti l’autorizzazione al porto d’armi del dipendente e il decreto di nomina di guardia particolare giurata; che la società datoriale aveva sollecitato il rinnovo e che allo scadere dei 180 giorni, nell’inerzia del lavoratore, aveva provveduto a risolvere il rapporto, in conformità al disposto dell’art. 180 del c.c.n.l. applicato; ha appurato che la datrice di lavoro, secondo una prassi in vigore da tempo, si faceva carico dei costi per il rinnovo dei
citati titoli, circostanza che rendeva priva di pregio la giustificazione addotta dal lavoratore e basata su presunte difficoltà economiche, peraltro solo allegate e in nessun modo dimostrate; ha ritenuto assolto l’onere di prova, facente capo alla società, sulla impossibilità di impiegare il dipendente in altre mansioni presso la sede esistente in Friuli Venezia Giulia, non avendo il COGNOME neanche allegato che la società operasse pure fuori regione; ha respinto la censura relativo al capo della sentenza di primo grado di condanna alle spese osservando come non ricorressero gravi motivi per procedere alla compensazione, dovendosi peraltro considerare che il COGNOME aveva rifiutato la proposta conciliativa formulata in sede giudiziale.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si Ł riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
4. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta proposto senza il rispetto del termine di cui all’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012 (che prevede: ‘Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore’).
5. Il ricorso per cassazione Ł stato notificato a mezzo PEC il 12.8.2020 mentre la sentenza della Corte d’appello, pubblicata il 12.2.2020, Ł stata nello stesso giorno comunicata a mezzo PEC ai difensori delle parti, a cura della cancelleria (come risulta dalla certificazione allegata dalla società controricorrente col doc. 3).
6. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 1, comma 62, della legge n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che, in via derogatoria, comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che «la comunicazione non
Ł idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 cod. proc. civ.», norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (così Cass. n. 19177 del 2016; v. anche Cass. n. 6059 del 2018; Cass. n. 19505 del 2018; Cass. n. 19862 del 2018; Cass. n. 31995 del 2018 in motiv.; v. il riferimento contenuto in Cass., S.U. n. 28975 del 2022).
7. Il ricorso risulta, dunque, inammissibile ex art. 375 cod. proc. civ. ed in tal senso va emessa la relativa declaratoria.
8. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 4.10.2023