Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13608 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8260-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto a ricevere le comunicazioni sulla pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto a ricevere le comunicazioni sulla pec Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 710/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 1008/2016;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 8260/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/03/2024
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza dell’8 agosto 2018 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Agrigento di rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Licata, avente ad oggetto, previa declaratoria di illegittimità del termine finale apposto ai contratti stipulati successivamente al superamento del limite di 36 mesi, il riconoscimento del diritto alla conversione del rapporto lavorativo in rapporto a tempo indeterminato, ovvero la condanna del Comune di Licata a pagare all’istante, a titolo di risarcimento del danno, la somma pari al calcolo della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe percepito qualora fosse stato assunto come lavoratore a tempo indeterminato, dopo il decorso di 36 mesi del rapporto a tempo determinato ossia con il calcolo dell’incremento retributivo determinato dall’anzianità di servizio nonché a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma pari al calcolo del valore delle contribuzioni previdenziali dal 1996 al 2005, dichiarava illegittimo il termine apposto agli impugnati contratti e, per l’effetto, condannava il Comune di Licata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che sulla disciplina dei contratti a termine qui impugnati non incida la loro genesi ‘assistenziale’ o ‘politico sociale’, connessa al pregresso status di LSU degli istanti, emergendo così una vicenda lavorativa, sviluppatasi di fatto
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per dieci anni, con caratteristiche analoghe a quelle di ordinari rapporti di lavoro subordinato con stabile inserimento dell’istante nell’organizzazione pubblicistica per il disimpegno di compiti e mansioni volti al perseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione di riferimento, di modo che, in relazione a tali contratti, privi di causa giustificativa, con clausola appositiva del termine illegittima e con durata superiore a 36 mesi, risulta integrata la violazione dell’art. 5, co. 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, dalla quale, peraltro, fa discendere il solo diritto al risarcimento del danno comunitario per abuso del ricorso al contratto a termine, ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2001;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Licata, affidando l’impugnazione a due motivi cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
che il controricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
che occorre procedere preliminarmente alla verifica della tempestività dell’impugnazione;
che, nel caso di specie, essendo stato il giudizio instaurato in primo grado nel 2014, e cioè dopo l’entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha sostituito il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, si applica tale nuovo termine di impugnazione semestrale (v. tra tante Cass. 21 giugno 2013, n. 15741; Cass. 16 ottobre 2015, n. 19969; Cass. 27 luglio 2018, n. 19979);
che la sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 08/08/2018;
che il termine per l’impugnazione scadeva l’8 febbraio 2019 (venerdì) considerato che, trattandosi di un procedimento in materia di lavoro, non si applica la sospensione feriale dal 1°
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al 31 agosto di ciascun anno, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (nella versione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in l. n. 162 del 2014, che ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni); che, come sottolineato da questa Corte, ‘la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione’ (cfr. Cass. 8 aprile 2002, n. 5015; Cass. 26 ottobre 2004, n. 20732; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 749);
che, nel caso in esame, la notifica del ricorso è avvenuta il 26 febbraio 2019 e, quindi, tardivamente rispetto alla scadenza del termine, come detto, da fissarsi al giorno 8 febbraio 2019;
-che il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile;
che la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; – che, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 marzo