Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21128-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 278/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 46/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
R.G.N. 21128/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/01/2024
CC
Rilevato che :
La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello di NOME COGNOME, agente del RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dell’agente per tardiva costituzione in giudizio, aveva accolto la domanda della preponente e condannato l’agente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (per inesistenza di una giusta causa di recesso) e della penale prevista per la violazione del patto di stabilità.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 416 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato tardiva la costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado applicando la proroga prevista dall’art. 155 c.p.c. anche ai termini a ritroso.
Il motivo è infondato.
Come riportato nella sentenza d’appello, la prima udienza nel giudizio di primo grado è stata fissata per il giorno 16 ottobre 2019 e il convenuto, NOME COGNOME, si è costituito il sabato 5 ottobre 2019.
7. L’art. 155 c.p.c. stabilisce che ‘se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo’ (comma 4) e che ‘la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato’ (comma 5).
8. Con orientamento costante questa Corte ha chiarito che ‘Il comma 4 dell’art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il ‘ dies ad quem ‘ dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017)’, (v. Cass. n. 21335 del 2017; nello stesso senso, Cass. n. 14767 del 2014; n. 7068 del 2020)
La ratio della previsione in esame è proprio quella di garantire, alla parte destinataria dell’attività processuale (nella fattispecie oggetto di causa, la parte ricorrente rispetto alla costituzione del convenuto con domanda riconvenzionale) il diritto di usufrui re dell’intero intervallo temporale, stabilito dall’art. 416 c.p.c., per predisporre l’attività difensiva.
A tali principi di diritto si è attenuta la sentenza d’appello e ciò esclude che possa configurarsi la violazione di legge denunciata.
Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. ovvero la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, prim o comma, n. 4 c.p.c., per l’erronea pronuncia di tardiva costituzione del convenuto e conseguente erronea declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta.
Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024