Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33608 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24510/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE IN PORSONA DEL CURATORE P.T., COGNOME, COGNOME NOME, NOME -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1498/2023 depositata il 18/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 30.9.2022 n. 1362/2022, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 48/2021 del Tribunale di Pescara e del decreto di correzione della stessa ed ha revocato i fallimenti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili NOME NOME e COGNOME NOME.
A seguito di tale decisione la creditrice istante RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ha depositato dinanzi al Tribunale di Pescara, ricorso per la riassunzione ex art. 354 c.p.c. del procedimento, già rubricato al R.I.F. n. 8/2020, e poi sfociato nei predetti fallimenti, poi revocati, con sentenza n. 48/2021 del 17.6.2021 (previa declaratoria, con decreto del 14.6.2021, di inammissibilità della domanda di concordato preventivo).
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 16/2023, depositata il 29/03/2023, ha dichiarato nuovamente il fallimento della “RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci illimitatamente responsabili NOME NOME e NOME NOME.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1498/2023, depositata il 19.10.2023, ha rigettato i reclami proposti dai soggetti.
In primo luogo, è stata rigettata l’eccezione sollevata da NOME COGNOME di mancata osservanza del termine a comparire di almeno 15 giorni prima dell’udienza, eccezione fondata sul rilievo che il termine a comparire complessivamente assegnato a tale reclamante era stato, in realtà, di 26 giorni (14 giorni rispetto alla prima notifica e di 12 rispetto alla seconda).
Inoltre, il giudice d’appello ha rigettato le censure dei reclamanti secondo cui, alla data della (seconda) dichiarazione di fallimento del 29.3.2023, era ancora pendente una seconda domanda di concordato non esaminata dal Tribunale, con la conseguenza che, in presenza di questa, il giudice avrebbe dovuto dapprima esprimersi sul concordato e, solo dopo averne eventualmente dichiarato l’inammissibilità, procedere alla dichiarazione di fallimento. Sul punto, il giudice d’appello ha osservato che il Tribunale di
Pescara aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato con riserva presentata in data 6.10.2022 con pronuncia coeva alla sentenza di fallimento del 29.3.2023. Inoltre, nessuno dei due reclami conteneva censure rivolte contro il merito del decreto di non ammissione della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che nessuno scrutinio in ordine al contenuto di merito di tale provvedimento era ammesso.
Infine, quanto alla pretesa estinzione della precedente procedura fallimentare, la sentenza impugnata ha evidenziato che la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1362/2022, aveva ordinato la necessità di rinnovare l’istruttoria prefallimentare e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara affinché provvedesse sulle istanze di fallimento.
Avverso la predetta hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
La curatela della società fallita non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stato dedotto ‘Error in procedendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, nr. 3) e nr. 4), del codice di procedura civile, in relazione agli art. 15 e 147 del R.D. n. 267/1942 (cosiddetta Legge Fallimentare) ed in combinato disposto con l’art. 292 sempre del codice di procedura civile, l’art. 2963 del codice civile, gli artt. 112 e 159 c.p.c., gli artt. 24, 101 e 111, co. 6, della Costituzione e l’art. 6 della CEDU, per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile della sentenza, con conseguente sua nullità’.
Lamentano i ricorrenti che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto rispettati i termini di notifica anche al socio NOME NOME ‘accertando, illegittimamente, come il termine concessogli corrisponde al totale di giorni ventisei e come tale lo ha ritenuto idoneo, perché ha applicato al caso concreto l’anomala somma algebrica, non prevista dalla
legge, degli autonomi tempi di rinnovo del procedimento di notificazione (giorni 14 + 12 = 26 giorni)’. Sul punto, deducono che il procedimento di notifica è unico e si rinnova ogni qualvolta lo stesso non raggiunge il suo scopo.
Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
Va, in primo luogo, osservato che, con riferimento al procedimento ordinario di cognizione, l’art. 164 comma 3° c.p.c., secondo parte, c.p.c., dispone ‘… che se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.’.
Dunque, dal procedimento ordinario si evince in generale che, in caso di inosservanza dei termini a comparire, il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto di detti termini. Non è previsto che debba concedersi, nuovamente, l’intero termine di comparizione, ma la fissazione di nuova udienza che consenta alla parte convenuta di esercitare il proprio di difesa in un periodo congruo che non può non corrispondere al termine a comparire previsto dalla legge.
Tel regola esprime un criterio valido anche per i procedimenti camerali, venendo in considerazione la medesima esigenza di tutela del diritto di difesa, e dunque ben può adattarsi al caso di specie.
D’altra parte, non vi è alcuna plausibile ragione per cui, in caso di inosservanza del termine a comparire anche per pochi giorni (nel caso di specie, erano stati concessi 14 giorni anziché 15), tale termine debba essere quasi raddoppiato. Deve cioè condividersi il principio di diritto già enunciato da questa Corte secondo cui ‘In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell’art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale “dies a quo” del nuovo termine, alla data della notificazione dell’atto di citazione, che segna il
momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell’atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere – perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo la necessità che il giudice provveda all’assegnazione, “ex novo”, dell’intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.’.
Nel caso di specie, a seguito della fissazione della nuova udienza, dopo che era stata accertata l’inosservanza del termine a comparire di 15 giorni, NOME COGNOME ha potuto godere complessivamente, tenuto conto del tempo già trascorso, di un termine a comparire di 26 giorni, superiore di nove giorni rispetto a quello stimato dalla legge per approntare un’adeguata difesa e quindi più che congruo.
Con il secondo motivo è stato dedotto: ‘Error in procedendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, nr. 3) e nr. 4), del codice di procedura civile, in relazione agli art. 15 e 147 del R.D. n. 267/1942 (cosiddetta Legge Fallimentare) ed in combinato disposto con l’art. 292 sempre del codice di procedura civile, l’art. 2963 del codice civile, gli artt. 112 e 159 c.p.c., gli artt. 24, 101 e 111, co. 6, della Costituzione e l’art. 6 della CEDU, per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile della sentenza, con conseguente sua nullità’.
I ricorrenti reiterano la censura secondo cui il Tribunale di Pescara avrebbe dovuto esprimersi preventivamente sulla domanda di concordato e, solo dopo averne dichiarato l’inammissibilità, procedere alla dichiarazione di fallimento. Il giudice del reclamo avrebbe dovuto accogliere, pertanto, il reclamo medesimo nella misura in cui ‘ avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità della rinnovata procedura concordataria perché la stessa è stata sorprendentemente definita nello stesso giorno’.
Inoltre, deducono che, essendo il procedimento di concordato preventivo rubricato al rgn 23/2023, lo stesso era sottoposto alla nuova disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, con la conseguenza che non
avrebbe potuto dichiararsi il fallimento, ma semmai la liquidazione giudiziale della società.
Infine, restava tuttora non esaminata la c.d. nuova domanda di concordato pendente al rgn. 8/2020, procedura estinta ed impropriamente riassunta dalla RAGIONE_SOCIALE, senza che quest’ultima però impugnasse l’intervenuta estinzione del procedimento.
4. Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti non si sono minimamente confrontati con la precisa affermazione del giudice d’appello già riportata in narrativa -secondo cui il Tribunale di Pescara aveva già dichiarato inammissibile la domanda di concordato con riserva presentata in data 6.10.2022, con una pronuncia coeva alla sentenza di fallimento del 29.3.2023. Dunque, la nuova procedura concordataria era stata già definita prima di pronunciarsi sull’istanza di fallimento. Inoltre, nessuno dei due reclami conteneva censure rivolte contro il merito del decreto di non ammissione della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che nessuno scrutinio in ordine al contenuto di merito di tale provvedimento era ammesso.
Tale articolata argomentazione è stata ignorata dai ricorrenti che hanno reiterato apoditticamente le precedenti difese. Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento all’asserita estinzione della procedura fallimentare, assolutamente smentita dalla Corte d’Appello che, nel revocare la prima sentenza di fallimento, aveva disposto il rinnovo dell’istruttoria prefallimentare e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara affinché provvedesse sulle istanze di fallimento.
Infine, priva di fondamento è l’affermazione secondo cui, in ragione del fatto che il procedimento di concordato preventivo era rubricato al rgn 23/2023 avrebbe dovuto applicarsi la nuova disciplina e quindi sottoporre la società poi fallita alla procedura di liquidazione giudiziale, anziché di fallimento.
A seguito dell’accoglimento da parte della Corte d’Appello di L’Aquila del reclamo avverso la prima sentenza di fallimento, come sopra evidenziato, è stato disposto il rinnovo dell’originaria procedura pre -fallimentare, che era già pendente prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa. Va ricordato che l’art. 390 comma 2° CCII prevede che ‘le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, prendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012 n. 3’.
Non essendosi la curatela costituita in giudizio, non si liquidano le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME