Termine Semestrale d’Impugnazione: Quando la Tarda Notifica Rende il Ricorso Inammissibile
Nel processo civile, il rispetto delle scadenze è un principio cardine che garantisce la certezza del diritto e la ragionevole durata dei processi. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza l’importanza del termine semestrale d’impugnazione, una scadenza perentoria il cui mancato rispetto comporta conseguenze definitive per l’esito del giudizio. Questo caso offre un chiaro esempio di come una svista procedurale possa precludere l’esame nel merito di una controversia.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tra un privato cittadino e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.). A seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 14 giugno 2018, la parte soccombente decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, la notifica del ricorso veniva effettuata solo in data 15 gennaio 2019.
L’ente previdenziale, costituitosi in giudizio come controricorrente, si è difeso chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile proprio a causa della sua tardività.
La Decisione della Corte e il Termine Semestrale d’Impugnazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 31874 del 2024, ha accolto l’eccezione dell’ente e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è lapidaria e si fonda su un unico, ma invalicabile, presupposto: il superamento del termine semestrale d’impugnazione.
La legge processuale stabilisce un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza per poterla impugnare. Questo termine, detto ‘lungo’, si applica quando la sentenza non viene notificata dalla parte vincitrice all’altra. Nel caso specifico, essendo la sentenza d’appello stata pubblicata il 14 giugno 2018, il termine ultimo per notificare il ricorso scadeva a metà dicembre 2018. La notifica, avvenuta il 15 gennaio 2019, risultava quindi palesemente tardiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono estremamente sintetiche ma inequivocabili. I giudici hanno rilevato che la notifica del ricorso è avvenuta ‘ben oltre il termine semestrale d’impugnazione’. Questo semplice accertamento cronologico è stato ritenuto sufficiente per ‘dichiarare inammissibile l’impugnazione’. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, poiché la tardività dell’atto ha impedito qualsiasi valutazione sul contenuto delle doglianze. La decisione si basa sul principio della perentorietà dei termini processuali, posti a presidio della stabilità delle decisioni giudiziarie e della certezza dei rapporti giuridici.
Le Conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state significative per il ricorrente. In applicazione del principio della soccombenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’ente previdenziale, liquidate in complessivi 2.700,00 euro oltre accessori. Inoltre, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, una sorta di ‘sanzione’ processuale prevista per chi propone impugnazioni inammissibili o infondate. Questa ordinanza serve come un potente monito sull’importanza cruciale di una gestione attenta e precisa delle scadenze processuali, il cui mancato rispetto può vanificare le ragioni di una parte, indipendentemente dalla loro fondatezza.
Qual è il motivo principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sua notifica è avvenuta il 15 gennaio 2019, ben oltre la scadenza del termine semestrale per impugnare la sentenza d’appello, che era stata pubblicata il 14 giugno 2018.
Cosa succede quando un ricorso viene presentato oltre i termini previsti dalla legge?
Quando un ricorso è tardivo, la Corte lo dichiara inammissibile. Ciò significa che i giudici non esaminano il merito della questione, ma si fermano alla verifica del requisito procedurale. La parte che ha presentato il ricorso in ritardo viene considerata soccombente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la parte che ha presentato il ricorso in ritardo?
La parte ricorrente è stata condannata a pagare le spese legali alla controparte, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori. Inoltre, la Corte ha confermato l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla legge in caso di impugnazioni inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31874 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3867-2019 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2699/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2018 R.G.N. 73/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
R.G.N. 3867/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, pubblicata il 14 giugno 2018, è stato notificato in data 15 gennaio 2019, ben oltre il termine semestrale d’impugnazione e tanto basta per dichiarare inammissibile l’impugnazione;
le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del l’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2024