Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18755/2024 R.G. proposto da: GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI –RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, con sede in Portici alla INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avv. prof. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 10016/2024 depositata il 11/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2021, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Garante della
Privacy, n. 352 del 29/09/2021, mediante il quale le era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 5.000,00.
La società RAGIONE_SOCIALE è il gestore della sosta a pagamento nel Comune di Formia, sosta che può essere pagata anche attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Su segnalazione di un cittadino in ordine alla raccolta dei dati al fine di sottoscrivere l’abbonamento il Garante ha effettuato una istruttoria a seguito del quale ha comminato una sanzione contestando a RAGIONE_SOCIALE di avere svolto dal 18/09/2019 (momento della consegna sotto riserva del cantiere e di avvio della prestazione del servizio pubblico) sino al 27/04/2020, il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati senza un adeguato atto di nomina, formalizzato tramite decreto sindacale solo nell’aprile 2020.
La società ha contesto il superamento del termine di 90 giorni previsto dall’articolo 14 della legge 689/1989 per l’avvio del procedimento sanzionatorio e in ogni caso ha contestato che il Garante non avesse valutato che essa società aveva agito quale concessionario del comune applicando le regole stabilite dalla pubblica amministrazione relativa all’emissione degli abbonamenti e comunque la mancata tempestiva nomina al responsabile esterno del trattamento dati era un’omissione imputabile alla sola amministrazione comunale essa società non avrebbe potuto rifiutarsi di eseguire il servizio e di vendere gli abbonamenti in ragione della mancata nomina.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività osservando che come attestato dalla documentazione versata in atti, a seguito di un reclamo del dicembre 2019, il Garante aveva avviato preliminari accertamenti chiedendo chiarimenti al Comune di Formia, ricevuti il 3/02/2020; solo a distanza di più di un anno, nel luglio del 2021, si era rivolta alla società resistente, ottenendo in data 13/07/2021 il riscontro richiesto. Il Tribunale ha ritenuto
che non si applichi l’art 14 della legge 689/81, nel caso di specie derogata dalla disciplina speciale prevista dall’art.166 comma 9 D.lgs. 196/2003, il quale ha rimesso alla stessa Autorità indipendente la definizione con proprio regolamento ‘ delle modalità del procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità alla piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione ‘.
In ossequio a tale disposizione, con deliberazione del 4 aprile 2019, il Garante ha adottato il Regolamento n.2/2019 il quale, alla Tabella B allegata, prevede un termine di 120 giorni dall’accertamento della violazione per la notificazione della stessa. Il Tribunale ha ritenuto tale termine perentorio, applicando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 584/2021) in tema di conclusione dei procedimenti sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti.
Ciò premesso, il Tribunale ha affrontato la questione della individuazione del dies a quo dando atto che secondo la società decorrenza è iniziata dal 03/02/2020, giorno in cui il Garante aveva ricevuto la nota del Comune di Formia in cui era esplicitata la circostanza posta alla base del provvedimento sanzionatorio e cioè che RAGIONE_SOCIALE aveva svolto dal 18.09.2019 (momento della consegna sotto riserva del cantiere e di avvio della prestazione del servizio pubblico) alla data del 27.04.2020 il ruolo di responsabile esterno del trattamento senza un adeguato atto di nomina; secondo il Garante invece termine doveva invece farsi decorrere dal 13/07/2021, giorno in cui il Garante aveva ottenuto il riscontro della società, ritenendo solo allora acquisiti tutti gli elementi necessari alla conclusione dell’istruttoria preliminare.
Il Tribunale ha quindi accolto la tesi della società affermando che nel caso di specie le attività istruttorie preliminari poste in essere dal Garante non giustificano il lasso di tempo intercorso tra la notizia del possibile illecito e la notifica dell’avvio del procedimento sanzionatorio sia perché aveva la ricevuto la notizia del fatto da parte del comune sin dal 3 febbraio 2020 sia perché la fattispecie non richiedeva accertamenti istruttori tecnicamente complessi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Garante affidandosi a due motivi. La società si è difesa con controricorso .
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore NOME COGNOME ha presentato requisitoria scritta rilevando che procedimento dovrebbe essere trattato in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica e la novità delle questioni che esso solleva. Rileva altresì che con ordinanza interlocutoria n. 34858 del 2024, analogo procedimento, già fissato in adunanza camerale, è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento alla natura perentoria del termine di 120 giorni per la notifica dell’atto di contestazione, in particolare in relazione agli artt. 2 l. n. 241/1990, 14 l. n. 689/1981, 166 d. lgs. n. 196/2003
2.Con il motivo secondo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norma di diritto con riferimento alla decorrenza del termine per la notifica dell’avvio di contestazione della violazione, in particolare in relazione alle disposizioni contenute nella tabella B, n. 2 del regolamento n. 2/2019 dell’Ufficio del Garante e all’art. 166, comma 5, del Codice.
L’Avvocatura invoca il principio generale, strettamente derivato dal principio di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono da ritenersi ordinatori salvo che la legge stessa non li dichiari espressamente perentori ovvero colleghi esplicitamente al loro inutile decorso effetti decadenziali o comunque restrittivi. Osserva che nessuna norma stabilisce la natura perentoria del detto termine; al contrario, il d.lgs. 196/2003 ha espressamente escluso l’applicazione, ai procedimenti sanzionatori del Garante, dell’art. 14 della legge 689/1981, che prevede un termine di decadenza per le contestazioni amministrative
3.- Le questioni qui proposte sono effettivamente analoghe a quelle esaminate dalla ordinanza di questa Corte n. 34858/2024, segnatamente quelle afferenti la natura perentoria oppure ordinatoria del termine di contestazione della violazione di cui si discute e la individuazione del dies a quo della relativa sua decorrenza e se, a tale fine, rilevi, o non, la complessità della istruttoria e se quest’ultima debba considerarsi unitariamente, o meno. E’ stata evidenziata nella citata ordinanza la particolare complessità e rilevanza della questione (cfr. Cass., S.U., n. 14437 del 2018), l’assenza di specifici precedenti di legittimità ed il chiaro valore nomofilattico, che rendono opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza.
Di conseguenza, il presente procedimento deve essere rinviato a nuovo ruolo al fine di trattarlo dopo la pubblica udienza fissata per il processo n. 6202/2024
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 06/03/2025.