Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24401 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8556/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MILANO, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME
PUGLIE, N. INDIRIZZO, NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE DI MILANO;
– intimato –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 3707/2021, depositata il 14/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. Il Tribunale di Como rigettava l’opposizione elevata da NOME COGNOME nei confronti del decreto sanzionatorio emesso nei suoi confronti -a séguito di un controllo effettuato alla Dogana di Ponte Chiasso in data 10.11.2016 – dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e notificato all’incolpato in data 17.06.2017, con il quale gli veniva inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 56.426,00, per l’apertura di un libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, con un saldo di € . 231.131,00, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
NOME COGNOME impugnava la pronuncia del Tribunale innanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che riformava l’impugnata sentenza riducendo ad €. 28.213,00 la sanzione amministrativa, ritenendo -per quel che qui ancora rileva -tempestiva la notificazione al trasgressore RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689.
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ragionevole il tempo impiegato dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE per l’espletamento del procedimento di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione .
O sserva il ricorrente che, avuta notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione e registrato nel protocollo elettronico il verbale di contestazione, trasmesso in data 09.12.2016 (a ridosso dei 30 giorni previsti dall’art. 51 d.lgs. n. 231/2007, essendo stato il verbale di contestazione redatto in data 10.11.2016) dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Dogana di Ponte Chiasso, il MEF ha poi iniziato l’attività di indagine a ridosso (all’ottant ottesimo giorno) RAGIONE_SOCIALEa scadenza dei 90 giorni prescritti dall’art. 14 legge n. 689/1981, ossia il 07.03.2017. Né la Corte territoriale ha congruamente motivato sulla ragionevolezza di questa attesa per espletare l’unica indagine possibile, ossia la verifica RAGIONE_SOCIALE‘eventuale non punibilità del COGNOME a séguito RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta richiesta e p erfezionamento RAGIONE_SOCIALEa c.d. voluntary disclosure . Di tal che, conclude il ricorrente, la motivazione non è dotata di adeguato supporto motivazionale, poiché il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione non ha spiegato perché il procedimento sanzionatorio potesse dirsi complesso al punto da giustificare l’espletazione di un solo accertamento trascorsi 88 giorni dalla registrazione del verbale di contestazione.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ noto il principio richiamato sia in sentenza, sia da entrambe le parti – affermato da questa Corte, in virtù del quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata RAGIONE_SOCIALEa violazione, il momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall’art. 14, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione segnalata, ovvero in quello in
cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità RAGIONE_SOCIALEa situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 -01; conf. da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024 non massimata, riportata in memoria dal ricorrente).
Dunque: la ricostruzione e la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all’«acquisizione informativa» e, in particolare, la stima RAGIONE_SOCIALEa congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione del giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5).
1.1.1. Tanto ricordato, occorre in questa sede chiarire cosa s’intenda per congrua motivazione richiesta al giudice del merito in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza del tempo RAGIONE_SOCIALEe indagini.
Questa Corte ha chiarito che per «acquisizione informativa» deve intendersi l ‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria. E’ da questo momento, fino alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post ) RAGIONE_SOCIALEe istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o
dopo la raccolta dei dati di indagine (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 – 02). In questo senso deve essere interpretato il principio sopra richiamato per cui: «il termine per la contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione all’interessato, stabilito, a pena di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto al controllo».
In definitiva, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l’ accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), mentre spetta all’autorità competente stabilire il momento di avvio RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria svolta dall’Autorità accertatrice .
1.2. Nel caso di specie, dunque, la congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del giudice d’appello è rilevabile, innanzitutto, nella previa valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità del periodo intercorso tra il 09.12.2016 (data in cui il MEF aveva ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Dogana di Como notizia RAGIONE_SOCIALEa possibile sussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione) e il 09.03.2017, entro il quale, spiega la Corte, il MEF aveva quantomeno l’onere di iniziare, prima RAGIONE_SOCIALE spirare del termine dei 90 giorni (comunque rispettato), lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe indagini ritenute necessarie per acquisire tutti i dati utili per una corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa violazione ipotizzata nella notizia trasmessa al MEF dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Dogana di Como mediante verbale di contestazione. Precisa anche la Corte che, a partir e dall’avvio RAGIONE_SOCIALEe
indagini – comunque istruite pro reo presso l’RAGIONE_SOCIALE, al fine di controllare l’eventuale adesione del COGNOME alla procedura di voluntary disclosure – quindi dal 07.03.2017, il MEF aveva altresì l’onere di concluderle in un tempo «ragionevole»: tale essendo la data del 10.04.2017 (stante appunto la non complessità RAGIONE_SOCIALEe indagini), dies a quo a partire dal quale decorrono nuovamente i 90 giorni perentoriamente prescritti dall ‘art. 14 legge n. 689 del 1981 per la notifica al trasgressore del decreto sanzionatorio, avvenuta il 17.06.2017 (v. sentenza p. 8, p. 9 1° capoverso).
Il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda