Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6759/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale in Italia, NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 136/2017 del 20/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato in fatto che:
NOME COGNOME conveniva RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di Pace di Naso per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti per la mancata consegna del bagaglio all’arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo e per la mancata assistenza da parte del personale dipendente;
il giudice di pace, con la sentenza n. 136/2017, dichiarava la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE e la condannava al risarcimento del danno quantificato in euro 600,00;
il Tribunale di Patti, investito del gravame, con ordinanza del 26 ottobre 2020, dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348bis cod.proc.civ.;
stante l’inammissibilità dell’atto di appello, RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 136/2017, formulando quattro motivi;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto che:
1) con il primo motivo è lamentata la nullità della sentenza, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 81 cod.proc.civ. in relazione all’art. VII della Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, giacché lo smarrimento del bagaglio era avvenuto in occasione di un volo operato dalla compagnia aerea Rossija, la cui chiamata in giudizio era stata negata dal giudice di pace che aveva ritenuto sussistente una responsabilità solidale tra vettori aerei contrattuale ed operativi,
attribuendole la qualità di vettore contrattuale, sebbene ciò non risultasse dai biglietti prodotti dalla passeggera;
con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., in relazione all’art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955;
il giudice di pace avrebbe confuso la Convenzione di Varsavia con la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore il 4 novembre 2003 e non ratificata all’epoca dei fatti dalla Federazione russa, ed avrebbe, per l’effetto, violato l’art. 22 della Convenzione di Varsavia, l’unica applicabile, che limitava ad euro 384,00 il risarcimento del danno per smarrimento del bagaglio;
con il terzo motivo la compagnia ricorrente, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 1226 cod.civ., in relazione al danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio;
l’errore del giudice a quo consisterebbe nell’aver liquidato il danno non patrimoniale in assenza dei presupposti di cui all’art. 185 cod.pen., in assenza di prova della sua esistenza e dei presupposti per avvalersi dell’art. 1226 cod.civ.;
con l’ultimo motivo la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione, ex art. 132 cod.proc.civ., sia in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale sia in relazione all’esistenza ed alla quantificazione del danno da ritardata consegna del bagaglio;
con ordinanza interlocutoria n. 2729 del 29/01/2024 era stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’appello, allo scopo di verificare la tempestività del ricorso, atteso che: a) in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter cod.proc.civ., dalla comunicazione (o
notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325, 2° comma, cod.proc.civ.; b) la società ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla data di comunicazione e/o di notificazione della ordinanza di inammissibilità dell’appello né allegato, al fine di usufruire del termine lungo, l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire lo stesso giorno della pubblicazione) o la mancata notificazione dell’ordinanza del Tribunale di Patti ((v. Cass. 30/09/2016, n. 19352; Cass. 21/08/2018, n. 20852);
accertato che l’ordinanza del Tribunale di Patti del 26 ottobre 2020 risulta notificata tramite pec in data 3 novembre 2020 e che il ricorso è stato notificato il 24 febbraio 2021, quindi, ben oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dal 3 novembre 2020, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività, giacché come questa Corte ha ripetutamente affermato la comunicazione di cancelleria dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod.proc.civ. fa decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348ter , 3° comma, cod.proc.civ., quando, come nella specie, permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione per esso previsto (da ultimo cfr. Cass. 06/06/2024, n. 15901);
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 800,00, di cui euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, all’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 dalla Terza