Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21850 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4230/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1015/2022 depositata il 25/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Presidente Relatore COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo institore NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione contro la società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1015 del 25 agosto 2022, pronunciata in grado di appello dalla Sezione Specializzata Agraria della Corte di Appello di Bari, con la quale sono stati decisi gli appelli reciproci proposti contro la sentenza resa in primo grado sulla controversia, inerente un contratto di affitto di fondi rustici, dalla Sezione Specializzata Agraria del Treibunale di Trani;
nel proporre il ricorso la ricorrente ha espressamente precisato che avverso la sentenza impugnata ha già proposto ricorso per revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 1 c.p.c. e che esso era pendente davanti alla corte barese, la quale, con ordinanza del 17 gennaio 2023 (erroneamente indicato con riferimento all’anno 2022 a pag. 2 del ricorso, ma correttamente indicato negli allegati al ricorso), ha respinto l’istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione;
al ricorso – notificato il 4 febbraio 2023 e depositato il 23 febbraio 2023, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, ha resistito la RAGIONE_SOCIALE con controricorso, notificato il 28 giugno 2023 e depositato il medesimo giorno;
un Consigliere Delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso nel senso della sua inammissibilità per tardività della proposizione, sulla base della seguente motivazione: <>;
parte ricorrente ha depositato tempestiva e rituale istanza di decisione del giudizio ed è stata, quindi, fissata la trattazione per l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.;
entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, mentre non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
nell’imminenza dell’odierna adunanza, a causa di impedimento sopravvenuto del Consigliere Relatore designato, il Presidente Titolare ha designato come Relatore il Presidente del Collegio.
CONSIDERATO CHE:
il Collegio ritiene pienamente corretta la valutazione di tardività della proposizione del ricorso per cassazione, espressa dalla proposta di definizione;
nella memoria parte ricorrente non comprende che nei processi che, anche in sede di impugnazione, si introducono non con citazione, da portarsi a conoscenza della controparte e poi del giudice mediante deposito, bensì con il deposito del ricorso, che segna come momento rilevante la presa di contatto con il giudice, cui è demandato di fissare l’udienza di trattazione in relazione alla quale il giudizio deve essere portato a conoscenza della controparte, mediante notificazione ad essa del ricorso e del
relativo decreto giudiciale, l’esercizio del diritto di impugnazione è correlato al deposito del ricorso, di mood che, nei processi da introdursi con ricorso, come quello di revocazione nel caso di cui trattasi, è il deposito stesso del ricorso che evidenzia la conoscenza della sentenza ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione consentito con altro mezzo, come appunto il ricorso ordinario per cassazione;
al riguardo, tanto è stato già affermato da questa Corte con la sentenza 20819 del 2009, la quale ha statuito che <>;
è palese che il principio, proclamato per il rito locatizio, si applica anche al rito agrario, così come a quello di lavoro e previdenza, da
cui i primi due mutuano la disciplina ( si vedano, in termini Cass. n. 13063 del 2016 e 13834 del 2010;
deve, dunque, dichiararsi che il giudizio sul ricorso è definito nei termini di cui alla proposta di definizione, con la conseguenza che il ricorso è dichiarato inammissibile per la sua tardività manifesta;
la definizione del giudizio nei termini indicati dalla proposta rende applicabile l’art. 380, terzo comma, c.p.c.;
tuttavia, il controricorso, come eccepito anche dalla parte ricorrente è tardivo, avuto riguardo al vigente ed applicabile art. 370 c.p.c. e considerato quanto riferito sopra circa il momento del suo deposito;
ne segue che non deve provvedersi sulle spese e nemmeno ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., stante l’inammissibilità del controricorso;
viceversa deve farsi applicazione della sanzione di cui al quarto comma della detta norma e per la relativa condanna si provvede nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024, nella camera di consiglio della