Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2060 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 147/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro-tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME (EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (EMAIL) ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1914/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 12/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Ritenuto che,
con ordinanza resa in data 19/05/2020, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348bis c.p.c., l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione con la quale il Tribunale di Monza ha condannato la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle somme ricevute in eccesso a titolo di compenso per l’attività di liquidatrice giudiziale svolte dalla RAGIONE_SOCIALE nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, il giudice di primo grado ha evidenziato come la COGNOME avesse eseguito l’incarico di liquidatrice affidatale dal Tribunale di Imperia nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE in modo incompleto e negligente, avendo provveduto a una confusa e solo parziale gestione dei rapporti della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE con l’autorità fiscale ed avendo arbitrariamente proceduto all’autonoma RAGIONE_SOCIALE del proprio compenso senza alcuna autorizzazione e in misura sproporzionata rispetto a quanto effettivamente riconoscibile in suo favore;
avverso la sentenza del Tribunale di Monza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione di legge, per avere il tribunale condannato la COGNOME alla corresponsione, in favore di controparte, degli interessi legali nella misura prevista dall’art. 1284, co. 4, c.c.,
senza che la RAGIONE_SOCIALE avversaria ne avesse mai fatto alcuna espressa domanda e senza considerare l’inapplicabilità dell’art. 1284, co. 4, c.c. al caso di specie;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado per omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo il tribunale disposto la riduzione del compenso dovuto alla COGNOME sulla base di un’errata interpretazione dei fatti di causa e degli elementi di prova acquisiti al giudizio;
dev’essere preliminarmente rilevata l ‘inammissibilità del ricorso, avendo la ricorrente provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;
varrà al riguardo osservare come, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., ‘ quando è pronunciata l’inammissibilità contro il provvedimento di primo grado ‘ il termine per il ricorso di cassazione avverso il provvedimento di primo grado proponibile a norma dell’art. 360 c.p.c. ‘ decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’ inammissibilità ‘;
nel caso di specie, a fronte della comunicazione ‘via P.E.C.’, in data 19/05/2020, dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d’appello, la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione solo in data 15/12/2020 (cfr. la corrispondente documentazione in atti) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione;
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la RAGIONE_SOCIALE di cui al dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione