Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1468 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1468 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7872-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dapprima dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso e poi, a seguito del decesso di quest’ultima, dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura depositata il 2/7/2025;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI BELLUNO, depositato il 12/10/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19/12/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo, a norma dell’art. 26 l.fall., avverso il decreto pronunciato il 31/7/2023 dal giudice delegato al concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, chiedendone la riforma.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto il reclamo.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 28/3/2024, ha chiesto la cassazione del decreto, deducendone l’avvenuta comunicazione in data 17/10/2023.
1.4. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo ha resistito con controricorso nel quale, dopo aver confermato che il decreto impugnato è stato comunicato in data 17/10/2023, ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso principale è inammissibile perché tardivo.
2.2. Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, comincia, infatti, a decorrere, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art. 26, comma 3°, in fine, l.fall. (richiamata in materia di concordato preventivo dall’art. 164 l.fall. ), dal momento (oltre che della notificazione del decreto collegiale a cura della parte vittoriosa, anche) della comunicazione (integrale: Cass. n. 8434 del 2012) del provvedimento alla parte soccombente ad opera della cancelleria (cfr., Cass. n. 23173 del 2020; Cass. n. 19941 del
2017; Cass. n. 13565 del 2012; Cass. n. 12732 del 2011; Cass. n. 16755 del 2010).
2.3. Nel caso in esame, il decreto impugnato è stato comunicato alla società reclamante in data 17/10/2023.
2.4. Ne consegue che, in difetto di emergenze documentali che dimostrino inequivocamente la mancata allegazione dello stesso alla relativa comunicazione da parte della cancelleria, il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, al momento della sua notifica (e cioè il 28/3/2024), era, per l’effetto, senz’altro scaduto.
Il ricorso principale, quindi, è inammissibile.
Il ricorso incidentale condizionato è, per l’effetto, assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità d el ricorso principale, assorbito l’incidentale ; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME