Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28017 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Oggetto: vendita
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26514/2022 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Bergamo pubblicata il 17.8.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato il decreto pronunciato dal giudice delegato in data 30 giugno 2022 e il verbale con cui era stato dichiarato aggiudicatario dell’immobile sito in Calcinate, posto in vendita dalla curatela.
Aveva lamentato di aver presentato un’offerta irrevocabile di acquisto per l’immobile descritto in atti, dichiarandosi disposto a partecipare all’asta pubblica, ma di non esser stato messo a conoscenza dell’esperimento di ben due diversi tentativi di vendita, non andati a buon fine. Aveva sostenuto di aver diritto alla restituzione della cauzione, avendo comunicato in data 3 giugno 2022 che non avrebbe partecipato alla gara, lamentando che, pur non essendo a conoscenza delle condizioni del bando, era stato dichiarato aggiudicatario senza che la sua offerta fosse stata accettata formalmente dalla curatela.
Il Tribunale ha respinto il reclamo per carenza di interesse, affermando che l’aggiudica zione era stata disposta nel rispetto delle condizioni di validità della proposta irrevocabile d’acquisto, conforme al programma di liquidazione elaborato dal Curatore, non essendo stato leso alcun diritto del reclamante, dovendo ritenersi l’accettazione dell’offerta pienamente valida.
NOME COGNOME ha chiesto di cassare l’ordinanza col ricorso articolato in tre motivi; la Curatela del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In pro ssimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il controricorso è ammissibile essendo conforme ai requisiti previsti dall’art. 371 c.p.c., non avendo efficacia invalidante la mancata indicazione de lle parole chiave descrittive dell’oggetto del contendere o l’espos izione di motivi di censura, essendo un mezzo difensivo volto a replicare all e ragioni dell’ impugnazione.
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del decreto per motivazione apparente, denunciando che il Tribunale si sarebbe limitato a respingere il reclamo per carenza di interesse, senza spiegare le ragioni della validità dell’offerta e del successivo perfezionamento della vendita e senza aver dato risposta alle obiezioni formulate dall’interessato basate sulla violazione dei principi di trasparenza e di competitività delle offerte previste
dall’articolo 107 della legge fallimentare, e per violazione d ell’affidamento nel regolare svolgimento della gara.
Il secondo motivo denuncia l’omes so esame di un fatto decisivo, per aver il Tribunale omesso di considerare che il Curatore aveva recepito l’offerta senza nul l ‘altro comunicare e senza procedere ad una sua formale accettazione, non avendo infor mato l’offerente neppure dello svolgimento della gara e senza che l’offerta irrevocabile fosse stata pubblicizzata, essendo palese l’interesse dell’aggiudicatario a contestare la regolarità della procedura.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 36 della legge fallimentare, per aver il Tribunale sostenuto che l’aggiudicatario di un bene posto in vendita non ha interesse a far invalidare l’aggiudica nonostante l’irregolarità della procedura.
3. Il ricorso è tardivo.
Consta dagli atti di causa acquisiti d’ufficio che il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del provvedimento in data 18.8.202, unitamente all’ integrale copia della decisione sul reclamo, avendo poi proposto il ricorso in data 28.10.2022, oltre il termine di legge imposto a pena di decadenza.
Il termine (di sessanta giorni) per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, in ragione della generale previsione introdotta dall’art. 36 bis l. fall., alla sospensione feriale di cui all’art. 3 della l. n. 742/1969, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario.
Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria (di regola ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. o anche in forme equipollenti), purché risulti certa, oltre che la data di ricevimento, la presa di conoscenza integrale dell’atto da parte del destinatario (Cass. n. 19941/ 2017; Cass. n. 21345/ 2012).
La sospensione feriale dei termini processuali non si applicava al procedimento di reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell’attivo fallimentare neppure nel regime previgente all’introduzione dell’art. 36 bis L.F., considerata la funzione di tale reclamo sostitutiva delle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi della procedura esecutiva individuale (art. 615 e 617 c.p.c.), per le quali la legge (art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l’art. 92 ord. giudiz.) pone un’eccezione alla regola della sospensione (Cass. 2329/2006; Cass. 11317/2004).
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 10200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione