Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32959 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 658 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2019, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE ), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10049/2017, pubblicata in data 18 maggio 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 27 ottobre 2023 dal consigliere NOME NOME;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
l’AVV_NOTAIO COGNOME, per il condominio controricorrente.
Fatti di causa
L’amministratore del condominio del fabbricato sito in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma.
La Corte d’a ppello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ritenendolo privo di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Ricorre Roma Capitale contro la sentenza di primo grado, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’amministratore del condominio del fabbricato sito in Roma, INDIRIZZO.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1 . È pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (anche relativa alla regolarità del contraddittorio) la verifica della tempestività del ricorso, che sortisce esito negativo.
Ai sensi dell’art. 348 ter , comma 3, c.p.c., in caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunziata ai sensi dell’art. 348 bis , comma 1, c.p.c., può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado e il relativo termine decorre dalla data di comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità ( ex multis : Cass., Sez. U, Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 -01; conf.: Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 12988 del 15/05/2019, Rv. 654251 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 20852 del 21/08/2018, Rv. 650427 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2594 del 09/02/2016, Rv. 639068 -01; Sez. U, Sentenza n. 25208 del 15/12/2015, Rv. 637628 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014, Rv. 633488 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10723 del 15/05/2014, Rv. 630697 -01, la quale espressamente precisa, sulla base di considerazioni cui va dato integralmente seguito, che, con riguardo al regime normativo così ricostruito « va esclusa qualunque violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’art. 348 bis c.p.c. »).
Altrettanto è a dirsi (lo si osserva solo a fini di completezza espositiva) per il caso in cui, eccezionalmente, risulti direttamente ricorribile per cassazione la stessa ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, che va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’art. 348 ter , comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18827 del 23/09/2015, Rv. 636967 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25456 del 12/12/2016, Rv. 641935 -01; nel medesimo senso, per l’eventuale revocazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14622 del 13/06/2017, Rv. 644646 -01).
Nella specie, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, depositata in data 24 luglio 2018 , risulta comunicata a mezzo P.E.C.
al AVV_NOTAIO costituito della ricorrente in pari data (come da attestazione della Cancelleria della Corte d’appello di Roma, in atti).
Il termine per proporre il ricorso scadeva, dunque (non essendo nella specie applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, trattandosi di causa in materia di opposizione all’esecuzione), in data 22 settembre 2018 .
Il ricorso risulta notificato a mezzo P.E.C. in data 20 dicembre 2018 .
Esso è dunque tardivo (e va rilevato, per completezza, che lo sarebbe anche se si fosse potuta applicare la sospensione feriale dei termini processuali) e, come tale, inammissibile.
Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, che ha avanzato la relativa richiesta, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. .
Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dell’ente ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.1 00,00, oltre € 200,00 per
esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME .
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del l’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-