Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15325 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15325 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7719-2024 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE IN RAGIONE_SOCIALE , in persona del Liquidatore pro tempore domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME ;
Oggetto
Licenziamento
R.G.N.7719/2024
COGNOME
Rep.
Ud.27/02/2025
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 963/2023 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/10/2023 R.G.N. 967/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Catania, con la sentenza pubblicata il 13 ottobre 2023, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha respinto l’impugnativa di licenziamento proposta da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in contraddittorio anche con COGNOME NOME;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il soccombente in data 5 aprile 2024 affidandosi a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato Ente; non ha svolto attività difensiva il Biundo; parte ricorrente ha comunicato memoria, in cui, tra l’altro, dichiara che col Biundo è intervenuto un accordo transattivo con compensazione integrale delle spese di lite; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
in via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, notificato in data 5 aprile 2024, formulata dal controricorrente;
essa è fondata;
l’art. 1 della legge 28.6.2012 n. 92, al comma 62, stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
di appello a definizione del reclamo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore”; il successivo comma 64 aggiunge che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile”;
il disposto si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l’applicazione del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione;
a sostegno dell’eccezione la parte controricorrente ha depositato attestazione della cancelleria della Corte di Appello di Catania, relativa alla pubblicazione della sentenza qui gravata, secondo cui il provvedimento è stato ‘comunicato/notificato a mezzo PEC ai procuratori delle parti costituite’ in data 13 ottobre 2023;
parte ricorrente, con le note ex art. 380-bis.1 c.p.c., adduce che la comunicazione della sentenza non sarebbe avvenuta in forma integrale, ma ciò in contrasto con quanto attestato dalla cancelleria competente e con la disciplina dettata dal codice di rito che, all’art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., come modificato dal d.l. 18.10.2012 n. 179, conv. in l. n. 221 del 2012, stabilisce che “il biglietto contiene in ogni caso il testo integrale del provvedimento comunicato”; necessità della comunicazione del testo integrale poi ribadita dal d.l. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha modificato l’art. 133 c.p.c., secondo cui, entro cinque giorni dal
deposito della sentenza, il cancelliere, ‘mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite’ (cfr. Cass. n. 10017 del 2016);
pertanto il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di decadenza previsto per l’impugnazione;
le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente, con attribuzione all’avv. COGNOME che si è dichiarato anticipatario; non occorre, invece, provvedere sulle spese rispetto a COGNOME NOME che non ha svolto attività difensiva;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’Ente controricorrente, liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.