Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17995 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17995 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18281-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 161/2023 della CORTE D ‘ APPELLO DI GENOVA, depositato in data 13/7/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 22/4/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. L a Corte d’appello di Genova, con decreto del 13 luglio 2023, ha respinto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro il decreto del tribunale della stessa città che, rigettando la sua opposizione, aveva omologato il concordato preventivo di proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il decreto, comunicato a RAGIONE_SOCIALE il 13/7/2023, è stato impugnato dalla società con ricorso notificato il 5/9/2023.
1.3. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
2.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il decreto con il quale la corte d ‘ appello, ai sensi dell ‘ art. 183, comma 1°, l.fall., decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, è ricorribile per cassazione entro il termine, non soggetto a sospensione feriale, di trenta giorni, decorrente dalla sua notificazione anche a cura della cancelleria, permanendo, anche rispetto all ‘ impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull ‘ omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui all ‘ art. 183, comma 2°, l.fall. deve intendersi riferito all ‘ intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dall ‘ art. 18 l.fall. e non solo alla porzione del reclamo (Cass. n. 30201 del 2019; conf., Cass. n. 20892 del 2019; Cass. n. 4304 del 2012; più di recente, Cass. n. 40483 del 2021, in motiv.).
2.3. Al riguardo, come la pronuncia da ultimo citata testualmente evidenzia, ‘ la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, nell ‘ attuale contesto normativo, non vi è pi ù
ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, dal momento che: i) all ‘ epoca di entrata in vigore dell ‘ art. 18 l.fall. sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione (che, ai sensi dell ‘ art. 137, comma 2, c.p.c. ha ad oggetto una copia conforme all ‘ originale dell ‘ atto da notificarsi) e la comunicazione (la quale veniva – e in via residuale viene tuttora – effettuata mediante biglietto di cancelleria, in “forma abbreviata”, secondo la dicitura ormai inattuale dell ‘ art. 136 c.p.c.); ii) dall ‘ entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell ‘ art. 136 c.p.c. (rimasto inalterato laddove si riferisce ad un “forma abbreviata di comunicazione”) e l ‘ art. 45 disp. att. c.p.c. (il quale, al comma 2, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene “in ogni caso… il testo integrale del provvedimento comunicato”); iii) vi è ormai perfetta coincidenza tra l ‘ attivit à posta in essere dal cancelliere ai fini della notificazione e della comunicazione, poich è in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di p.e.c. contenente in allegato il testo integrale del provvedimento; iv) una simile equiparazione trova conferma nell ‘ ultimo periodo dell ‘ art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione della sentenza “non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all ‘ art. 325”, in quanto, in un sistema ordinario che ha al suo centro l ‘ art. 285 c.p.c. – secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l ‘ impugnazione, si fa “su istanza di parte” – la novella dell ‘ art. 133, comma 2, c.p.c. è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d ‘ ufficio non pu ò produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte; sicch è , laddove la notificazione della
sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti “idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all ‘ art. 325”; v) l ‘ equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall ‘ art. 285 c.p.c., da quella contemplata dall ‘ art. 18 l.fall., poich è , mentre il congegno dell ‘ abbreviazione del termine ex art. 285 c.p.c., trova fondamento nella volont à della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dall ‘ art. 18 l.fall., ha a fondamento non gi à l ‘ iniziativa di parte, bens ì – in ragione delle esigenze di celerit à che caratterizzano il procedimento fallimentare – la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione; vi) di conseguenza, tanto la comunicazione quanto la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, determinano la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione (Cass. 23443/2019; cfr. Cass. 10525/2016, 2315/2017, 23575/2017, 26872 /2018, 27685/2018) ‘.
2.4. D ‘ altra parte, questa Corte, con la pronuncia n. 30201 del 2019, ha rilevato che: – il reclamo alla corte d ‘ appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull ‘ omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell ‘ art. 183 l.fall., va proposto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, in quanto l ‘ impugnabilit à con il reclamo medesimo
anche della sentenza dichiarativa di fallimento postula l ‘ applicazione del termine previsto dall ‘ art. 18 l.fall.; -nell ‘ affermare un simile principio, la Corte (v. Cass. 20892 del 2019) ha sottolineato che l ‘ irrilevanza della dichiarazione di fallimento ai fini della proponibilit à del reclamo avverso il provvedimento di diniego dell ‘ omologa reso dal tribunale porta a individuare un unico termine per la presentazione dell ‘ impugnazione, onde evitare che i termini per proporre la medesima forma di gravame possano mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualit à che, contestualmente al diniego di omologazione, possa o meno essere pronunciata la sentenza di fallimento; – il dato testuale dell ‘ art. 183, comma 2°, l.fall., secondo cui ‘ con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell ‘ art. 180, comma 7 ‘ , ispirandosi al generale principio di necessaria convergenza di ogni doglianza concernente la procedura concordataria e la dichiarazione di fallimento, lascia, pertanto, pensare che il legislatore abbia tenuto presente, nel formulare il testo normativo, il reclamo proponibile contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell ‘ art. 18 l.fall.; – ne discende la necessit à di individuare il termine unitario per presentare reclamo in quello previsto dalla disposizione appena richiamata, la quale introduce una regola particolare per il procedimento di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento in deroga alla disciplina dei procedimenti camerali che governa, in linea generale, il procedimento ex art. 15 l.fall.; – gli argomenti gi à posti a fondamento del principio concernente la fase del reclamo si riverberano anche sulla disciplina del successivo ricorso per cassazione : ‘ se la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull ‘ omologazione del
concordato preventivo, possa essere impugnata anche l ‘ eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall ‘ art. 18 legge fall. (Cass. 4304/2012), non si pu ò che constatare come le ragioni giustificative della reductio ad unum riconosciuta come necessaria – vale a dire il fatto che la stessa impugnazione possa investire, oltre che la statuizione che pronuncia sull ‘ omologazione del concordato preventivo, anche l ‘ eventuale sentenza dichiarativa di fallimento – permangono immutate anche rispetto al ricorso per cassazione ‘ (compreso, evidentemente, il relativo decorso tra l’1 agosto e il 31 agosto in ragione dell’inoperatività, per i giudizio di dichiarazione o revoca del fallimento, della sospensione feriale dei termini: cfr. Cass. n. 970 del 1995; Cass. n. 2139 del 1994; più di recente, Cass. n. 4527 del 2015); – in altri termini questa necessaria comunanza di sorti processuali dell ‘ impugnazione avverso il medesimo provvedimento riguardante l ‘ esito della procedura concordataria, se riconosciuta sussistente, non pu ò che essere predicata rispetto all ‘ intero svolgimento del procedimento di gravame piuttosto che essere riconosciuta limitatamente al solo reclamo, poich é anche nell ‘ ultimo stadio dell ‘ impugnazione occorre evitare che i termini per proporre la medesima forma di gravame possano mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualit à che in origine, contestualmente al diniego di omologazione, sia stata o meno pronunciata la sentenza di fallimento; – la portata del rinvio compiuta dall ‘ art. 183, comma 2°, l.fall. al procedimento di reclamo va allora intesa come riferita all ‘ intero svolgersi delle fasi di impugnazione previsto dalla disposizione richiamata e non solo alla porzione del reclamo, avendo voluto il legislatore
prevedere una coincidenza dei gravami successivamente proponibili avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull ‘ omologazione, accordandola o negandola, a prescindere dal concreto contenuto dell ‘ impugnazione e dell ‘ inclusione in esso di questioni attinenti al fallimento eventualmente dichiarato.
2.5. Ci ò al fine anche di armonizzare, nella medesima prospettiva di lettura costituzionalmente orientata gi à richiamata, in termini coincidenti la disciplina del ricorso per cassazione nella complessiva materia concordataria, nel cui ambito risulterebbe irragionevole una dilatazione dei tempi di impugnazione in sede di legittimit à rispetto a chi, ancora in bonis, abbia una pi ù accentuata urgenza di dare soluzione alla sua condizione di crisi.
2.6. Nella specie il termine di trenta giorni per proporre il ricorso per cassazione ha preso a decorrere dal 13/7/2027, e cioè dal giorno in cui, come riconosciuto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, la cancelleria ha comunicato il decreto alle parti, e, non essendo soggetto a sospensione feriale, è scaduto lunedì 14/8/2023.
2.7. Il ricorso per cassazione, notificato solo il 5/9/2023, è, dunque, tardivo e, come tale, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8 .200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima