Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6074/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, in persona del rappresentante legale per l’Italia, NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, EMAIL;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 137/2017 del 20/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato in fatto che:
NOME COGNOME conveniva RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di Pace di Naso, perché fosse condannata al risarcimento del danno per aver potuto ritirare solo tre giorni dopo l’arrivo del volo da Roma a San Pietroburgo il bagaglio da stiva di NOME COGNOME con la quale viaggiava (attrice in un separato giudizio non riunito a quello per cui è causa), nel quale aveva riposto anche i propri effetti personali;
il Giudice di Pace di Naso, con la sentenza n. 137/2017, depositata in data 20 ottobre 2017, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare all’attore l’importo di euro 600,00, liquidato equitativamente, per i disagi sofferti, consistenti nell’essere stato costretto a presentarsi ad un Convegno internazionale con indumenti diversi dai propri;
il Tribunale di Patti, con ordinanza ex art. 348 bis cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Naso n. 137/2017, formulando quattro motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME
la trattazione del ricorso è stata disposta ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto che:
1) con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione
dell’art. 81 cod.proc.civ. anche in relazione agli artt. 19 e 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955;
secondo la ricorrente NOME COGNOME non aveva la legittimazione attiva per lamentare l’inesatto adempimento del contratto di trasporto dei bagagli, avendo dichiarato nell’atto di citazione di non essere titolare di detto contratto;
osserva, in particolare, che: a) chi fa valere in giudizio un diritto è tenuto anche a dimostrare che il diritto gli appartiene o quali ragioni giuridiche colleghino il diritto alla sua persona (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016); b) la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come modificata dal Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, artt. 19 e 22, regola la responsabilità nei confronti del titolare del contratto di trasporto e determina il risarcimento per la perdita del bagaglio non moltiplicabile per il numero di soggetti proprietari delle singole parti dei contenuti del bagaglio; c) la titolare del contratto di trasporto del bagaglio aveva ottenuto il risarcimento spettantele per la perdita del bagaglio e l’accoglimento della richiesta risarcitoria di NOME COGNOME avrebbe determinato una estensione illimitata delle pretese risarcitorie, derivanti dal medesimo inadempimento;
2) con il secondo motivo è lamentata la nullità della sentenza, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 81 cod.proc.civ. in relazione all’art. VII della Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961, giacché lo smarrimento del bagaglio era avvenuto in occasione di un volo operato dalla compagnia aerea Rossija Airlines, la cui chiamata in giudizio era stata negata dal Giudice di Pace che aveva ritenuto sussistente una responsabilità solidale tra vettori aerei – contrattuale ed operativo – attribuendole la qualità di vettore contrattuale, sebbene ciò non risultasse dai biglietti prodotti da NOME COGNOME;
3) con il terzo motivo il vettore aereo denuncia, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 22 della Convenzione di Varsavia, per avere il giudice a quo liquidato l’importo di euro 600,00, nonostante il diverso e minor limite risarcitorio evincibile dall’art. 22 della convenzione, per effetto della confusione tra la Convenzione di Varsavia e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, entrata in vigore il 4 novembre 2003, non ratificata all’epoca dei fatti dalla Federazione russa;
inoltre, la compagnia aerea denuncia il fatto che per la perdita del medesimo bagaglio era stata liquidata a NOME COGNOME la somma di euro 600,00, con conseguente superamento, anche per tale ragione, del limite previsto dall’art. 22 della Convenzione di Varsavia per la perdita dell’intero bagaglio del peso massimo ammesso per i singoli colli di 20 kg;
con il quarto motivo la compagnia ricorrente, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 1226 cod.civ., in relazione al danno da ritardo nella riconsegna del bagaglio;
l’errore del giudice di pace consisterebbe nell’aver liquidato il danno non patrimoniale in assenza dei presupposti di cui all’art. 185 cod.pen., in assenza di prova della sua esistenza e dei presupposti per avvalersi dell’art. 1226 cod.civ.;
con l’ultimo motivo la ricorrente critica la mancanza di motivazione, ex art. 132 cod.proc.civ., sia in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale sia in relazione all’esistenza ed alla quantificazione del danno da ritardata consegna del bagaglio;
con ordinanza interlocutoria n. 2728 del 29/01/2024 era stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, allo scopo di verificare la tempestività del ricorso, atteso che: i) in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis cod.proc.civ., il termine per proporre ricorso per cassazione
avverso la sentenza di primo grado -decorrente, a norma del successivo art. 348 ter cod.proc.civ., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame -si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325, 2° comma, cod.proc.civ.; ii) la società ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione in ordine alla data di comunicazione e/o di notificazione della ordinanza di inammissibilità dell’appello né allegato, al fine di usufruire del termine lungo, l’assenza di comunicazione o la mancata notificazione (v. Cass. 30/09/2016, n. 19352; Cass.21/08/2018, n. 20852);
7) dalla documentazione acquisita emerge che l’ordinanza del 27 luglio 2020 era stata notificata dalla cancelleria del Tribunale di Patti in data 29 luglio 2020 tramite pec;
il ricorso è stato notificato il 18 febbraio 2021, ben oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dal 29 luglio 2020, perciò è da ritenere inammissibile per tardività, giacché questa Corte ha già ripetutamente affermato la comunicazione di cancelleria dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod.proc.civ. fa decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348 -ter , 3° comma, cod.proc.civ., quando, come nella specie, permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d’impugnazione per esso previsto (da ultimo cfr. Cass. 06/06/2024, n. 15901);
8) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro per 600,00 per
onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, all’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 dalla Terza