Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16124 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16124 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29199/2022 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura rilasciata su foglio separato posto in calce al ricorso;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in concordato preventivo persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore ;
, in
-intimata-
nonché di
NOME COGNOME NOME COGNOME , NOME COGNOME ;
-intimate-
per la cassazione della sentenza n. 6955/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 4 novembre 2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE, situato a Roma, INDIRIZZO era nella comproprietà indivisa di NOME COGNOME (la cui quota sarebbe poi stata acquisita per successione ereditaria da NOME COGNOME e da NOME. COGNOME) e della società RAGIONE_SOCIALE
Nel 1975, l’immobile fu dato in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE con contratto avente scadenza il 31 marzo 1990.
Nel corso del rapporto di locazione, a seguito di vicende societarie, le società RAGIONE_SOCIALE (già proprietaria per il 50% dell’immobile e locatrice) e RAGIONE_SOCIALE Induno (conduttrice) confluirono in un unico soggetto, la RAGIONE_SOCIALE, la quale venne a rivestire a duplice qualità di conduttrice e di comproprietaria del cineteatro; precisamente, le qualità di locatore e conduttore si confusero in ordine alla quota indivisa del 50%, già spettante a RAGIONE_SOCIALE, mentre restarono distinte rispetto alla residua quota indivisa del 50%, spettante alle eredi di NOME COGNOME.
Dopo la scadenza del contratto di locazione (31 marzo 1990), NOME COGNOME e NOME. NOME intimarono alla società RAGIONE_SOCIALE sfratto per finita locazione e la convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna alla restituzione dell’immobile.
Con sentenza n.11631/1994 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul duplice rilievo che il contratto di locazione si era parzialmente estinto per confusione e che nella fattispecie si verteva in una controversia tra comproprietari sull’utilizzazione del la cosa comune, soggetta alla disciplina dell’art. 1105 cod. civ..
Nel 1994, RAGIONE_SOCIALE -che già nel 1991 aveva affittato il ramo d’azienda per la gestione del RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE -vendette la quota indivisa di comproprietà a RAGIONE_SOCIALE e cedette il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione delle sale cinematografiche (tra cui l’RAGIONE_SOCIALE) a RAGIONE_SOCIALE .
Il 27 novembre 1996, RAGIONE_SOCIALE fu incorporata da RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 3524/1997, passata in giudicato, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione n.11631/1994 del Tribunale di Roma, pur dichiarando inammissibile la domanda di rilascio proposta dall’attrice -appellante (in quanto essa, stante la communio pro indiviso sul bene, avrebbe potuto acquisire la porzione di sua spettanza solo previa introduzione di un giudizio divisorio), tuttavia emise nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE, sentenza di condanna generica al pagamento dell’indennità ex art. 1591 cod. civ. -da liquidarsi in separato giudizio -per la mancata restituzione dell’immobile dopo il 31 marzo 1990, data di scadenza della locazione.
Con ricorso depositato il 20 settembre 2002, NOME COGNOME e NOME ved. COGNOME NOME convennero, dunque, nuovamente RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la quantificazione dell’indennità ex art. 1591 cod. civ., con riguardo al periodo 1° aprile 1990 -20 settembre 2002.
Con il medesimo ricorso, preso atto che a latere del contratto di locazione esisteva una scrittura di garanzia sottoscritta da NOME COGNOME convennero in giudizio anche gli eredi del garante.
Con sentenza n.22438/2007, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannò RAGIONE_SOCIALE a pagare alle attrici, a titolo di risarcimento del danno per l’ occupazione dell’immobile nel detto periodo, la somma di Euro 640.197,07, oltre interessi.
Dichiarò prescritta l’obbligazione fideiussoria degli eredi di NOME COGNOME
La declaratoria di improcedibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro questa decisi one, emessa dalla Corte d’ appello di Roma con sentenza del n.4614/2010, fu cassata da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 3013/2016, che rinviò la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione.
L a Corte d’appello di Roma , con sentenza 4 novembre 2022, n. 6955, ha dichiarato estinto l’intero giudizio , per essere stato esso tardivamente riassunto, da parte di NOME COGNOMEche aveva invocato il rigetto dell’ impugnazione), oltre il termine di cui all’art.392 cod. proc. civ..
La Corte territoriale -pronunciando nel contraddittorio di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE con NOME COGNOME ed NOME COGNOME, costituitisi quali eredi di NOME COGNOME con comparsa depositata il 13 aprile 2022 -ha rilevato, precisamente, che la pronuncia di cassazione era stata pubblicata il 17 febbraio 2016 e che l’atto di citazione in riassunzione era stato notificato in data 7 febbraio 2017, con conseguente violazione del termine trimestrale introdotto dalla legge n. 69 del 2009 e con conse guente necessità di dichiarare l’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ..
Alla declaratoria di estinzione dell’intero processo, la Corte d’appello ha fatto seguire l’integrale compensazione tra le parti delle
spese processuali « dei giudizi d’appello, di Cassazione nonché della presente fase di rinvio ».
Per la cassazione della sentenza della Corte romana ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di un unico motivo.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE, eccependo anzitutto l’inammissibilità del ricorso principale per mancata prova della qualità di eredi (nonché della qualità di eredi esclusivi ) di NOME COGNOME in capo ai ricorrenti.
RAGIONE_SOCIALE propone, inoltre, ricorso incidentale sorretto da quattro motivi, cui rispondono, con controricorso, i ricorrenti principali. Non svolgono difese gli altri intimati indicati in epigrafe.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Sia i ricorrenti che la società controricorrente hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale viene denunciata «violazione o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’applicazione temporale dell’art. 392 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009 e conseguente inapplicabilità dell’art. 393 c.p.c. ».
I ricorrenti osservano che il termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio a seguito di cassazione, è stato introdotto dall’art.46, comma 21, della legge n. 69/2009, il quale, interpolando il testo dell’art. 392 cod. proc. civ., lo ha sostituito al più lungo termine annuale preveduto dalla formulazione originaria della disposizione codicistica.
Peraltro -soggiungono i ricorrenti principali -, l ‘art. 58, comma 1, della medesima legge n. 69/2009 ha stabilito che ‘ le disposizioni della
presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore ‘ , sicché restano inapplicabili ai giudizi instaurati in data antecedente al 4 luglio 2009, che rimangono governati dalle disposizioni processuali previgenti.
Al presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 20 settembre 2002, continuava dunque ad applicarsi il termine annuale di cui alla previgente formulazione dell’art. 392 cod. proc. civ., il quale era stato debitamente rispettato, per essere stato notificato l’atto di riassunzione (in data 7 febbraio 2017) entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (avvenuta il 17 febbraio 2016).
Erroneamente, pertanto , la Corte d’ appello avrebbe dichiarato l’estinzione dell’intero processo.
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione del materiale probatorio in atti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. -ovvero, in subordine, nn. 3, c.p.c. -per aver ritenuto provati il decesso della Sig.ra COGNOME e la qualità di eredi dei Sig.ri COGNOME in assenza di prove al riguardo ».
2.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, in subordine rispetto al primo motivo, « errata valutazione del materiale probatorio in atti e vizio di motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. -ovvero, in subordine, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -in relazione al decesso della Sig.ra COGNOME e alla qualità di eredi dei Sig.ri COGNOME.
Con i primi due motivi di ricorso incidentale, RAGIONE_SOCIALE osserva che la sentenza d’appello, prima di emettere la declaratoria di estinzione dell’intero processo, aveva dato atto della costituzione in giudizio di NOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME
NOME indirizzando conseguentemente nei loro confronti (e nella predetta qualità) la successiva pronuncia.
Sostiene, quindi, che, ne ll’ipotesi in cui si ritenesse che la sentenza impugnata abbia accertato la qualità di eredi della defunta sig.ra COGNOME in capo ai sig.ri COGNOME essa sarebbe caduta in un errore di percezione del materiale probatorio, con conseguente violazione dell’art. 115 c od. proc. civ., per avere fondato tale decisione su prove mai introdotte in giudizio.
Invece, qualora l’errore del giudice d’appello fosse qualificabile (non come erronea percezione, bensì) come erronea valutazione del materiale probatorio, la sentenza dovrebbe reputarsi viziata dal cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova, nonché da grave vizio motivazionale, per non aver indicato le ragioni in base alle quali siano stati ritenuti provati il decesso della sig.ra COGNOME e la qualità di eredi dei sig.ri COGNOME
Nella memoria illustrativa, RAGIONE_SOCIALE richiama l’ordinanza emessa da questa Corte (Cass. n. 31233/2024) in altro giudizio tra le stesse parti, con cui è stata dichiarata l’ inammissibilità del controricorso proposto da NOME ed NOME COGNOME per rispondere al ricorso di RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo della mancata dimostrazione, da parte loro, della qualità di eredi di NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata « omessa pronuncia e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per non aver statuito in merito all’istanza di integrazione del contraddittorio promossa da COGNOME ».
2.4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene denunciata, in subordine rispetto al terzo motivo, « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. -ovvero, in ulteriore subordine, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c. -per aver implicitamente rigettato l’istanza di integrazione del contraddittorio promossa da COGNOME ».
All’illustrazione del terzo e del quarto motivo, qualificati come ‘condizionati’, RAGIONE_SOCIALE premette che, a seguito della costituzione in giudizio di NOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, aveva depositato una nota e versato in atti dei certificati anagrafici, evidenziando che la defunta NOME COGNOME NOME aveva anche un’altra figlia, NOME COGNOME e chiedendo che fosse integrato il contraddittorio nei suoi confronti, quale litisconsorte processuale necessario.
Con i motivi in esame, la ricorrente incidentale lamenta, dunque, l’omessa pronuncia su (o in subordine, l’erroneo tacito diniego di) questa istanza.
In ulteriore subordine, la ricorrente incidentale chiede che la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di NOME COGNOME (e, dunque, in primo luogo, nei confronti della figlia NOME COGNOME) venga disposto nel presente giudizio di legittimità.
Prima di passare alla delibazione degli illustrati motivi dei ricorsi (incidentale e principale), va precisato che non costituiscono tecnicamente ‘motivi’ il secondo motivo del ricorso principale e il quinto motivo del ricorso incidentale, i quali, aggredendo la statuizione accessoria sulle spese, integrano piuttosto dei ‘non motivi’ , dal momento che la reciprocamente auspicata rinnovazione del regolamento delle spese dei gradi di merito postula l’accoglimento delle altre doglianze proposte con i rispettivi ricorsi.
Tanto precisato, va, in primo luogo, delibato il ricorso incidentale, il quale, al di là della formale qualificazione del terzo e del quarto motivo come ‘condizi on ati’, non presenta tale natura e appare logicamente prioritario.
4.1. I primi due motivi di questo ricorso -da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione -sono inammissibili.
La fattispecie processuale in esame non è in alcun modo assimilabile a quella considerata nell’ ordinanza di questa Corte n. 31233/2024, richiamata da RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa.
In relazione a quel giudizio, il decesso della Sig.ra NOME COGNOME era avvenuto in pendenza del termine per il ricorso per cassazione, che RAGIONE_SOCIALE aveva notificato collettivamente ed impersonalmente all’ultimo domicilio della defunta.
Questa Corte, con la citata ordinanza, ha dunque dichiarato l’ inammissibilità del controricorso proposto da NOME COGNOME ed NOME COGNOME in applicazione del consolidato principio secondo cui incombe sulla parte che ricorre per cassazione (nonché sulla parte che resiste con controricorso), nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’ar t. 372 cod. proc. civ., oltre al decesso della parte originaria (circostanza, nella fattispecie, non controversa), la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso (o il controricorso) deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio, per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare o a resistere all’ impugnazione ( ex aliis , Cass. 27/01/2011, n. 1943; Cass. 26/09/2019, n. 24050; Cass. 12/02/2024, n. 3793).
Nella fattispecie in esame, il decesso della sig.ra COGNOME è invece avvenuto nel corso del giudizio di rinvio, che è stato proseguito da NOME e NOME COGNOME costituitisi nella qualità di eredi, senza che tale qualità fosse specificamente contestata dalla controparte, la quale si era limitata a contestare l’esistenza di un a terza erede, chiedendo ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
In odine all’ apprezzamento della qualità di eredi di NOME e NOME COGNOME non è dunque predicabile né un ‘erronea percezione né un ‘ immotivata valutazione del materiale probatorio esistente agli atti.
Manifestamente infondata è, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE sul presupposto della
mancata prova della qualità di eredi di NOME COGNOME da parte di NOME e NOME COGNOME la cui legittimazione ad impugnare per cassazione la sentenza della Corte d ‘ appello dichiarativa del l’ estinzione del giudizio trova fondamento nella pacifica circostanza di aver rivestito la qualità di parti soccombenti nel relativo giudizio.
4.2. Del pari inammissibili sono il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale.
La circostanza che la Corte territoriale abbia omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, terza erede di NOME COGNOME non assume rilievo, in questa sede, alla luce della diversa circostanza che i ricorrenti principali, nel rispondere, con distinto controricorso, al ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, hanno altresì depositato dichiarazione di rinuncia all’eredità di NOME COGNOME del 13 giugno 2022.
Deve dunque escludersi l’attuale sussistenza del dedotto vizio inerente al contraddittorio, con conseguente impossibilità di applicare la disposizione di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. .
Il riscontro dell’attuale integrità del contradditorio esclude altresì la necessità di disporne l ‘integrazione nel presente giudizio di legittimità.
In definitiva, il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE va dichiarato inammissibile.
Passando al ricorso principale proposto da NOME e NOME COGNOME esso, nell’unico motivo in cui si articola, è manifestamente fondato.
La Corte territoriale è incorsa in un evidente errore di diritto reputando applicabile il termine trimestrale previsto dalla nuova formulazione dell’art. 392 cod. proc. civ. (come modificato dall’art.46, comma 21, della legge n. 69/2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009) in luogo di quello annuale previsto dalla formulazione previgente della medesima disposizione, omettendo di considerare che, ai sensi dell’art.58, comma 1 , della stessa legge n.69/2009, le disposizioni da
essa introdotte, contenenti modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, avrebbero trovato operatività solo in relazione ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Avuto riguardo alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto nel 2002, la riassunzione della causa, operata da NOME COGNOME dopo la cassazione della sentenza n. 4614/2010 della Corte d’ appello di Roma, in quanto pacificamente effettuata entro un anno