Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4123/2018 R.G. proposto da:
COGNOME difeso e rappresentato da COGNOME (CODICE_FISCALE)
ricorrente- contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato presso l’avv. COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il decreto di Tribunale di La Spezia depositato il 13.12.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di La Spezia, con decreto depositato il 14.12.2017, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. della procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14 ter L. 3/12, di Varese Susanna n. 20/2015, ha confermato la sua esclusione dallo stato passivo in relazione alla sua domanda di insinuazione del credito di € 16.000,00 vantato a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di attività professionale.
Il giudice di merito ha accolto l’eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività , per essere stato depositato in data 21.7.2017, e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato avvenuta in data 10.7.2017 a mezzo pec all’avv. COGNOME che rappresentava il ricorrente.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
NOME COGNOME nella qualità di liquidatore nominato ex art. 3 L. n. 3/2012, ha resistito in giudizio con controricorso ed ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 L.F. 10 comma 6° e 14 octies n. 4 L: n. 3/2012, 737 c.p.c..
Espone il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha richiamato l’art. 26 L.F., atteso che il reclamo è stato presentato con indicazione degli artt. 14 octies n. 4 e 10 comma 6° L. 3/12 e 737 e ss. c.p.c. ed è stato depositato tempestivamente ai sensi dell’art. 739 comma 2° c.p.c.
In particolare, essendo il decreto del giudice delegato stato reso nei confronti dell’istante e del liquidatore, il procedimento si è svolto nei confronti di più parti, con conseguente decorrenza del termine per proporre il reclamo dalla data della notifica del provvedimento, e non dalla semplice comunicazione a cura della cancelleria.
2. Il motivo è infondato.
Questa Corte, in tema di termini di impugnazione, ha già enunciato il seguente principio: «In materia di reclamo avverso il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12 comma 2° della L. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento» (cfr. Cass. n. 4326/2024).
Le ragioni di ordine giuridico, sistematico e funzionale che hanno consentito di ritenere, con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologa dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il rinvio operato dall’art. 12 comma 2 della l. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria, in forma integrale, del provvedimento, valgono anche per la disciplina del reclamo avverso il decreto di esecutività dello stato passivo nell’ambito della procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/12 (cfr., sul punto, più recentemente, Cass. n. 10243/2025).
L’art. 14 -octies, comma 4, l. 3/2012, fa, infatti, rinvio all’art. 10 comma 6 che, a sua volta, quanto alla disciplina del procedimento, rimanda agli artt. 737 c.p.c. in quanto applicabili.
Ne consegue che, se nel giudizio di opposizione allo stato passivo, regolamentato dalla legge fallimentare, il dies a quo per proporre ricorso, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 99 , comma 1 e 97 , comma 1, l.fall, decorre dalla comunicazione da parte del curatore a ciascun creditore di copia del decreto di esecuzione dello stato passivo, sarebbe del tutto irragionevole ed incoerente con la struttura semplificata e deformalizzata del procedimento di liquidazione del patrimonio richiedere che il liquidatore preceda alla notificazione mezzo di ufficiale giudiziario utilizzando, quindi, una formale e dispendiosa modalità di partecipazione dell’atto non prev ista neanche dalla più articolata e complessa procedura fallimentare.
Va quindi ribadito il seguente principio di diritto: «In materia di reclamo avverso il provvedimento di definitiva formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 14 -octies, comma 4, l. 3/2012, il rinvio operato dall’art. 10 comma 6 della l. 3/2012 all’art. 739 c.p.c. è compatibile con la decorrenza del relativo termine di proposizione di dieci giorni dalla comunicazione da parte del liquidatore del provvedimento».
Nel caso di specie, risulta accertato dall’impugnato provvedimento che il reclamo avverso il provvedimento di definitiva formazione dello stato passivo, ai sensi dell’art. 14 -octies, comma 4, l. 3/2012, è stato depositato in data 21.7.2017, e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, nel suo contenuto integrale, avvenuta in data 10.7.2017.
Correttamente, quindi, il Tribunale di La Spezia ha dichiarato l’inammissibilità di tale reclamo.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per essere il ricorrente stato condannato alla rifusione delle spese di lite in primo grado, nonostante il procedimento non avesse natura contenziosa.
Il motivo è infondato.
L ‘affermazione del ricorrente , secondo cui nel presente procedimento camerale le parti non sarebbero titolari di diritti soggettivi contrapposti, con conseguente impossibilità di condanna alle spese, confligge con la corretta premessa contenuta a pag. 3 del ricorso nella quale è stata, invece, affermata la ricorribilità
in cassazione del provvedimento pronunciato in sede di reclamo non solo perché definitivo, ma perché incidente sui diritti soggettivi del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.200, 00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 26.2.2025